Corte costituzionale

Ordinanza n. 261/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1994 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

citata

  • art. 28legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 12 novembre 1993 del giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Aosta nel procedimento penale a carico di Viot Claudia,

iscritta al n. 799 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 prima serie speciale

dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di

Viot Claudia, il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Aosta, con ordinanza del 12 novembre 1993 (r.o. n. 799

del 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e

101 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, nella

parte in cui stabilisce che nell'ipotesi di contrasto tra giudice

dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la

decisione di quest'ultimo;

che il giudice remittente premette che gli atti del procedimento

in questione erano a lui pervenuti a seguito di sentenza di

incompetenza pronunciata dal Pretore di Aosta, che aveva ritenuto

sussistente la competenza del Tribunale di Aosta - essendo stata

aggravata, dal decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge

n. 356 del 1992, la pena prevista per il reato per cui si procede

(falsa testimonianza) - e che lo stesso giudice a quo, affermando di

non poter concordare con la decisione del Pretore, osserva che se non

vi fosse impedito dalla norma impugnata, solleverebbe conflitto di

competenza dinanzi alla Corte di cassazione;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata

subordinerebbe la decisione del giudice per le indagini preliminari a

quella del giudice del dibattimento, in violazione dell'art. 101

della Costituzione, secondo il quale il giudice soggiace unicamente

alla legge, e sarebbe viziata da irragionevolezza, dal momento che

imporrebbe al giudice per le indagini preliminari l'adozione di una

decisione erronea quale sarebbe quella, nell'ipotesi verificatasi nel

giudizio a quo, di instaurare un dibattimento inutile davanti ad un

giudice incompetente;

che nel giudizio davanti alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione

sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che le argomentazioni del giudice remittente si

fondano su un presupposto interpretativo da ritenersi errato, dal

momento che, come già affermato da questa Corte, (ord. n. 15 del

1992) e dalla Corte di cassazione (Sez. I, 15 gennaio 1994, n. 5363),

la norma impugnata "risulta preordinata a risolvere i dissensi tra

giudici facenti parte del medesimo ufficio giudiziario";

che, di conseguenza, l'art. 28, secondo comma, seconda parte,

del codice di procedura penale non trova applicazione in una

fattispecie quale quella realizzatasi nel giudizio a quo, nella quale

giudici appartenenti ai diversi uffici giudiziari di pretura e di

tribunale declinano la propria competenza in ordine alla cognizione

del medesimo reato, dovendosi invece, in tale ipotesi, ricorrere alla

procedura ordinaria per la soluzione dei conflitti di competenza di

cui all'art. 28, primo comma;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 101 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Aosta con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte