Sentenza n. 261/1996
Altra decisione · depositata il 19/07/1996 · relatore Riccardo Chieppa
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 13, della
legge della regione siciliana approvata il 9 novembre 1995 recante
"Norme per la utilizzazione di lavoratori beneficiari di trattamenti
previdenziali in progetti socialmente utili. Interpretazione e
modifiche di norme", promosso con ricorso del commissario dello Stato
per la regione siciliana, notificato il 18 novembre 1995, depositato
in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 52 del registro
ricorsi 1995;
Visto l'atto di costituzione della regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1996 il giudice relatore
Riccardo Chieppa;
Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e
gli avvocati Francesco Torre e Francesco Castaldi per la regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il commissario dello Stato per la regione siciliana ha
impugnato gli artt. 9 e 13 della legge regionale, approvata il 9
novembre 1995, recante "Norme per l'utilizzazione dei lavoratori
beneficiari di trattamenti previdenziali in progetti socialmente
utili. Interpretazione e modifiche di norme", per violazione degli
artt. 3, 81 e 97 della Costituzione.
Il succitato art. 9 dispone che il "personale dipendente delle
società a totale partecipazione degli enti regionali IMAC S.p.a.,
SCAM S.p.a. e Gecomeccanica è trasferito, dalla data di entrata in
vigore della presente legge, alla società costituita dall'ESPI ai
sensi dell'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54
con il trattamento economico previsto dal contratto di lavoro vigente
presso la società medesima. Si aggiunge, inoltre, (art. 9, secondo
comma), che "le società indicate nel comma 1 saranno poste in
liquidazione secondo le procedure previste dal codice civile".
Ad avviso del ricorrente, detta previsione violerebbe gli artt. 3,
97 e 81, quarto comma, della Costituzione.
In particolare, e con riguardo alla violazione dell'art. 3 della
Costituzione, il ricorrente si duole che la disposizione impugnata
escluda arbitrariamente dal beneficio della prosecuzione del rapporto
di lavoro i dipendenti delle società "Chimica Arenella e Iniziative
Industriali", i quali verserebbero in analoghe condizioni rispetto ai
lavoratori destinatari della norma censurata. Sarebbe, inoltre,
violato il principio di buon andamento di cui all'art. 97 della
Costituzione, in quanto i dipendenti delle società poste in
liquidazione e di cui alla disposizione censurata verrebbero
trasferiti in una società (la RESAIS) che, secondo la previsione del
disegno di legge n. 533/A "già esitato dalle commissioni di merito e
pronto per l'esame dell'aula", verrebbe a sua volta posta in
liquidazione in tempi brevi.
Infine, si deduce la mancata espressa previsione della copertura
finanziaria della norma censurata, con conseguente violazione
dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
Oggetto di censura è, altresì, l'art. 13 della predetta legge
regionale per violazione degli artt. 81 e 97 della Costituzione.
Detta disposizione, secondo il ricorrente, consentirebbe
l'utilizzazione di "somme andate o che dovevano andare in economia,
in quanto relative ad impegni non perfezionati, nell'esercizio di
riferimento e quindi erroneamente considerati residui". L'irregolare
formazione dei residui passivi con l'assunzione di impegni,
giuridicamente non corretti, renderebbe non veritiere le risultanze
del bilancio consuntivo, alterando oggettivamente i dati in base ai
quali viene pronunciato il giudizio di parificazione da parte della
Corte dei conti, con conseguente violazione dell'art. 81 della
Costituzione.
Inoltre, il mantenimento di residui, impropriamente formatisi,
costituirebbe fattore di rigidità della spesa rendendo le somme
indisponibili per eventuali diverse utilizzazioni e così violando il
principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
2. - La regione siciliana - regolarmente costituita in giudizio -
ha chiesto che il ricorso sia rigettato deducendo la non fondatezza
delle suesposte censure.
In particolare, e con riguardo alle censure proposte contro l'art.
9, la regione sottolinea che non sussiste la violazione dell'art. 3
della Costituzione, attesoché le situazioni poste a raffronto
sarebbero diverse e comunque tali da dover essere "trattate" con la
necessaria gradualità. Inoltre, non vi sarebbe violazione dell'art.
97 della Costituzione (che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, potrebbe essere evocato, nella specie, solo in presenza di una
manifesta irragionevolezza delle norme impugnate), attesoché la
salvaguardia della occupazione non sarebbe certo indice di
irragionevolezza. Né, infine, sarebbe violato l'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, in quanto la norma impugnata non
comporterebbe sostanzialmente alcun aggravio aggiuntivo per le
finanze regionali.
Si sottolinea, inoltre, che i "residui" di cui all'art. 13
censurato sarebbero residui "impropri" o di stanziamento e che "in
ogni caso la scelta di condurre a buon fine la programmazione di una
spesa, così da non lasciare incompiute le opere intraprese dai
privati che hanno fatto affidamento su di essa è tutt'altro che
irragionevole e non è certo indice di cattiva amministrazione".
3. - In prossimità dell'udienza, il ricorrente, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che sia
dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto
nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 65 del 20
dicembre 1995 è stata pubblicata la legge impugnata con la omissione
delle disposizioni oggetto del ricorso. Considerato in diritto
1. - Il commissario dello Stato per la regione siciliana ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 13
della legge approvata dall'assemblea regionale il 9 novembre 1995,
recante "Norme per la utilizzazione dei lavoratori beneficiari di
trattamenti previdenziali in progetti socialmente utili.
Interpretazione e modifiche di norme", per contrasto con gli artt. 3,
81 e 97 della Costituzione.
2. - Come richiamato nelle premesse di fatto, il presidente della
regione siciliana, dopo la proposizione del ricorso, ha promulgato la
legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84, omettendo le disposizioni
impugnate. Successivamente la regione siciliana ha provveduto con la
legge 8 gennaio 1996, n. 1 ad "abrogare" le stesse disposizioni.
Dette disposizioni, pertanto, non hanno prodotto alcun effetto
nell'ordinamento giuridico, né sono più in grado di produrne, in
ragione della loro mancata promulgazione e della successiva
"abrogazione" operata con la succitata legge regionale n. 1 del 1996.
In conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da
ultimo, sentenze n. 493, n. 64, e n. 395 del 1995) va, pertanto,
dichiarata cessata la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte