Sentenza n. 262/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/09/1983 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 643/1972
- art. 6legge 825/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6,
n. 4, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 6 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 novembre 1980 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Firenze sul ricorso proposto dalla S.p.a.
Centrale di Costruzioni IM.CO., iscritta al n. 433 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 283 del 14 ottobre 1981;
2) ordinanza emessa il 21 aprile 1977 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Sanremo sul ricorso proposto da Zappa Pietro,
iscritta al n. 586 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 344 del 15 dicembre 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1983 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
udito l'avvocato dello Stato Carlo Salimei, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa in data 21 aprile 1977 (r.o. n. 586/1982)
nel corso di un giudizio relativo all'applicazione dell'INVIM in
occasione di un acquisto mortis causa, la Commissione tributaria di
primo grado di Sanremo ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 643 del 1972 in riferimento
agli artt. 3 e 53 Cost. assumendo che dall'omessa considerazione degli
effetti della svalutazione monetaria nella determinazione della base
imponibile deriverebbe che l'imposta non viene commisurata
all'effettiva capacità contributiva del soggetto passivo e che la
detrazione stabilita nella misura fissa del 4% annuo dall'art. 14 dello
stesso d.P.R. si risolverebbe in una violazione del principio della
parità di trattamento fiscale, giacché potrebbe essere insufficiente
o eccessiva a seconda che la svalutazione monetaria fosse stata
superiore o inferiore a quel tasso.
2. - La Commissione tributaria di primo grado di Firenze, con
ordinanza del 20 novembre 1980 (r.o. n. 433/1981) denuncia invece in
riferimento agli stessi artt. 3 e 53 Cost., gli artt. 6, n. 4 della
legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 6, secondo comma, penultimo periodo, del
d.P.R. n. 643 del 1972, "nella parte in cui si stabilisce che per i
trasferimenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto si assumono
quale valore finale o iniziale i corrispettivi determinati ai fini di
detta imposta".
Premesso che l'art. 6 del citato d.P.R., disciplinando la base
imponibile del tributo, fa riferimento in ogni altro caso ai valori
venali effettivi (quali dichiarati dal contribuente o determinati a
seguito di un eventuale giudizio di congruità formulato
dall'amministrazione finanziaria) sembra alla commissione a quo che non
risponda alla ratio del tributo in esame - quale individuata anche
dalla Corte con sentenza n. 126 del 1979 - che per i trasferimenti
soggetti all'imposta sul valore aggiunto si adottino quali valori di
riferimento i corrispettivi anziché i valori venali. Tale disciplina,
"diversa e più favorevole per una categoria di soggetti rispetto a
quella prevista per tutti gli altri", violerebbe sia il principio di
uguaglianza che quello di cui all'art. 53 Cost.
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, è intervenuto nel giudizio promosso dalla
Commissione tributaria di primo grado di Sanremo instando, in via
principale, per la restituzione degli atti al giudice a quo per un
nuovo esame della rilevanza alla luce delle modificazioni normative
intervenute con d.l.12 novembre 1979, n. 571, convertito in legge 12
gennaio 1980, n. 2, applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente
e non ancora definiti, e, in via subordinata, per la dichiarazione di
infondatezza della questione, non essendo state dedotte argomentazioni
ulteriori rispetto a quelle già esaminate dalla Corte con sentenza n.
126 del 1979. Considerato in diritto :
1. - Con riguardo alla questione di legittimità costituzionale
sollevata dalla commissione tributaria di primo grado di Sanremo (r.o.
586/1982) nel caso di una contestazione sorta tra quell'ufficio del
registro e tale Zappa Pietro in ordine alla determinazione
dell'incremento di valore di beni caduti in successione, questa Corte
non può non rilevare preliminarmente che l'ordinanza di rimessione,
emessa il 21 aprile 1977, è pervenuta alla Corte il 22 luglio 1982, e
perciò ben oltre cinque anni dopo. A parte ciò, gli atti vanno
restituiti al giudice a quo per il riesame della rilevanza della
questione in relazione allo jus superveniens: la commissione tributaria
di primo grado di Sanremo, infatti, pur denunciando nel dispositivo
esclusivamente l'art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in riferimento
agli artt. 53 e 3 Cost., motiva la sua pronuncia con espresso ed
argomentato richiamo all'art. 14 del menzionato decreto presidenziale,
che, già dichiarato illegittimo da questa Corte con la sentenza n. 126
del 1979, è stato soppresso con l'art. 1 del decreto legge 12 novembre
1979, n. 571, convertito nella legge 12 gennaio 1980, n. 2.
2. - Deve, viceversa, dichiararsi non fondata la "questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, n. 4, della legge 9 ottobre
1971, n. 825, e dell'art. 6, secondo comma, penultimo periodo, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella parte in cui si stabilisce che
per i trasferimenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto si
assumono, quali valore finale ed iniziale, i corrispettivi determinati
ai fini di detta imposta, in relazione agli artt. 3 e 53 della
Costituzione", sollevata dalla commissione tributaria di primo grado di
Firenze con ordinanza del 20 novembre 1980 (r.o. 433/1981).
Benché i profili della censura non emergano con tutta nettezza,
sembra tuttavia che la denunziata illegittimità costituzionale
consista nel dato che l'imposta in parola (INVIM) graverebbe sui
trasferimenti soggetti ad IVA meno pesantemente che su quelli soggetti
a registro. Dal "fatto che per i trasferimenti soggetti all'imposta sul
valore aggiunto si adottino quali valori di riferimento i
corrispettivi, anziché i valori venali" deriverebbe l'impossibilità
per l'ufficio di operare su valori diversi da quelli indicati nell'atto
di trasferimento, con conseguente violazione, sia del principio
d'eguaglianza, sia del principio della capacità contributiva, di cui
appunto agli artt. 3 e 53 Cost.
3. - La questione si rivela non fondata.
La disposizione intesa ad evitare, ai fini del calcolo
dell'incremento di valore imponibile (INVIM) - nei casi di
trasferimenti di immobili da parte di entità soggette ad IVA -
un'autonoma procedura di accertamento per la determinazione dei valori
di confronto non è censurabile sotto i denunziati profili di
legittimità costituzionale. Uno degli obiettivi perseguiti dalla
riforma fiscale è stato quello della semplificazione del metodo di
prelievo, in maniera da ridurre il troppo elevato costo del sistema di
riscossione delle imposte. In questa logica va vista l'unificazione
delle procedure di accertamento dei tributi, di cui appositamente è
riservato l'esercizio esclusivamente agli uffici finanziari dello
Stato, ed in cui non può non farsi rientrare la tendenza ad evitare,
in linea di principio, ogni duplicazione di accertamento che non appaia
necessaria, e che pertanto potrebbe conseguire il risultato di
ritardare ingiustificatamente la riscossione, specie tenendo conto
della lentezza e dell'imperfezione funzionale degli uffici fiscali. È
a questo criterio, non privo di giustificazione, che si è ispirato il
legislatore nel dettare sul punto la disciplina in oggetto. Di
conseguenza, non può riconoscersi pregio alla censura, non solo per la
suesposta considerazione, ma anche per il rilievo che essa è rivolta
ad un aspetto squisitamente tecnico, attinente alla realizzazione del
tributo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) ordina la restituzione degli atti alla commissione tributaria di
primo grado di Sanremo perché riesamini, alla luce delle modifiche
normative intervenute, la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost, con ordinanza del 21
aprile 1977 (R.O. n. 586/1982);
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 6, n. 4, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 6, secondo
comma, penultimo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla
commissione tributaria di primo grado di Firenze con ordinanza del 20
novembre 1980 (R.O. n. 433/1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte