Sentenza n. 262/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Puglia notificato
l'11 dicembre 1989, depositato in Cancelleria il 13 successivo ed
iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1989, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto n. 247-T del 20 luglio 1989,
con il quale il Ministro dei trasporti ha riconosciuto alla
competenza del Commissario della gestione governativa per le ferrovie
del Sud-Est le modifiche dei programmi e di ogni altra condizione di
esercizio delle autolinee in atto ed ha attribuito al Direttore
Generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione i
provvedimenti concernenti le autolinee di nuova acquisizione da parte
della predetta gestione, affidandone l'istruttoria alla Divisione 32;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Uditi l'avvocato Paolo Giocoli Nacci per la Regione Puglia e
l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Regione Puglia ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato, assumendo la invasione di proprie competenze
per effetto del decreto del Ministro dei trasporti in data 20 luglio
1989, con il quale sono state riconosciute di competenza del
Commissario della gestione governativa per le Ferrovie del sud-est le
modifiche dei programmi e di ogni altra condizione di esercizio delle
autolinee in atto, integrative di dette ferrovie, e sono stati
attribuiti ad un ufficio ministeriale i provvedimenti concernenti le
autolinee di nuova acquisizione da parte della predetta gestione.
La Regione ricorrente - ricordato che, in attuazione dell'art. 8
della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), il
Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro e d'intesa
con la stessa Regione Puglia, con decreto 20 settembre 1985, aveva
provveduto al riscatto delle concessioni ferroviarie gestite dalla
Società Ferrovie del Sud-est ed al contestuale rilievo dei servizi
automobilistici integrativi, disponendo la gestione commissariale
governativa dei relativi servizi - si duole che il provvedimento ora
impugnato, pur emesso nella forma di disposizioni conseguenti al
riordinamento interno di alcuni uffici ministeriali, inciderebbe
nella sfera delle attribuzioni regionali, operando una illegittima
riappropriazione di competenze allo Stato in una materia (linee
automobilistiche di interesse regionale) che spetta invece alla
Regione, ai sensi degli artt. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e 84
del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e che è stata riconosciuta tale
anche nel decreto ministeriale (20 settembre 1985), sopra ricordato,
nel quale è opportunamente precisato che le autolinee delle ferrovie
Sud-est sono tutte "di concessione regionale".
2. - Si è costituito nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso in
quanto infondato, chiarendo che il provvedimento impugnato ha natura
di atto interno, preordinato a regolare l'ordine di competenze in
seno all'apparato statale; rimarrebbero pertanto salve le
attribuzioni regionali nella specifica materia, anche relativamente a
quanto contemplato nella seconda parte del provvedimento censurato
rispetto alle "linee di nuova acquisizione", dovendosi intendere che
le determinazioni contenute in tale parte del decreto ministeriale
sono destinate a produrre effetti solo attraverso le forme, le
procedure e gli atti preordinati dall'ordinamento e nel rispetto
delle competenze amministrative spettanti alle Regioni.
3. - In prossimità dell'udienza di discussione la Regione
ricorrente ha depositato una memoria nella quale contesta la tesi
della controparte, diretta a ravvisare nel decreto ministeriale
impugnato un "atto interno" con cui lo Stato si limiterebbe a dettare
disposizioni di carattere "imprenditoriale", in considerazione della
veste da esso assunta di proprietario delle autolinee integrative
delle dette ferrovie.
Ad avviso della ricorrente, viceversa, entrambe le parti di cui si
compone il provvedimento sono invasive delle sfere di competenza
regionale: la prima, infatti, pretendendo di attribuire al
Commissario della gestione governativa le "modifiche dei programmi e
di ogni altra condizione di esercizio" delle autolinee, assegnerebbe
funzioni che notoriamente attengono a materia di competenza della
Regione, mentre al gestore delle autolinee non possono che spettare
mere proposte in tal senso, da sottoporre alle determinazioni
regionali; la seconda, concernente le autolinee di nuova acquisizione
da parte della predetta gestione governativa, sottrarrebbe alla
Regione sia l'attività istruttoria che quella decisionale in ordine
ad ulteriori concessioni a favore delle ferrovie del sud-est. Considerato in diritto
1. - Con ricorso per conflitto di attribuzione la Regione Puglia
sostiene che il Ministro dei trasporti avrebbe invaso proprie
competenze, avendo provveduto, con il decreto in data 20 luglio 1989,
alla riorganizzazione degli uffici statali preposti alle autolinee
integrative delle ferrovie sud-est (già in concessione) affidate,
unitamente alle autolinee stesse, alla Gestione commissariale
governativa in virtù di un precedente provvedimento ministeriale,
adottato d'intesa con la Regione ricorrente, e avendo, quindi,
attribuito ad un ufficio ministeriale la competenza relativa ai
provvedimenti concernenti le autolinee di nuova acquisizione da parte
della Gestione commissariale predetta.
2. - Il ricorso è inammissibile.
Come risulta dagli atti del giudizio, con un precedente decreto
del Ministro dei trasporti adottato in data 20 settembre 1985, di
intesa (espressa con lettera n. 26/3288 del 26 giugno 1985) con la
Regione Puglia, era stato dichiarato il riscatto delle concessioni
ferroviarie gestite dalla Società ferrovie del sud est, "con
contestuale rilievo dei servizi automobilistici integrativi", ed era
stata disposta l'assunzione da parte del Ministero dei trasporti -
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, della gestione governativa dei predetti servizi
ferroviari ed automobilistici, in attesa della definitiva disciplina
legislativa in materia di ferrovie d'interesse regionale.
Con il decreto ministeriale del 1989, impugnato dalla Regione
Puglia, non si introduce, sul piano sostanziale, alcuna modifica
all'assetto dei rapporti, come determinato dal precedente decreto
ministeriale del 1985 adottato di intesa con la Regione, perché
l'atto impugnato, come posto in evidenza dalla Avvocatura generale
dello Stato, si limita a definire, nell'ambito dell'Amministrazione
statale, le competenze degli Uffici relativamente alla gestione
commissariale governativa. Né una modifica di tale assetto può
ravvisarsi nella previsione che "i provvedimenti concernenti le
autolinee di nuova acquisizione da parte della predetta gestione sono
attribuiti alla competenza del direttore generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione". Anche il
significato di questa disposizione è chiaro nel senso di una mera
specificazione di competenza, essendosi voluto solo stabilire che
debba essere il Direttore generale, e non altro organo o ufficio del
Ministero, ad occuparsi delle "autolinee di nuova acquisizione da
parte della predetta gestione", sempre che tale acquisizione da parte
della Gestione commissariale governativa sia consentita nell'ambito
delle attribuzioni già ad essa spettanti in virtù del decreto
ministeriale del 1985, adottato di intesa con la Regione "in attesa
della definitiva disciplina legislativa in materia di ferrovie di
interesse regionale".
Il decreto impugnato, avendo tale limitata portata, non è perciò
invasivo di attribuzioni della Regione e, quindi, non lesivo,
limitandosi a definire la distribuzione delle competenze di uffici
ministeriali per l'esercizio di funzioni già spettanti
all'amministrazione dello Stato, per cui, mancando il presupposto del
conflitto, il ricorso della Regione Puglia è inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla
Regione Puglia nei confronti del decreto del Ministero dei trasporti
in data 20 luglio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte