Sentenza n. 262/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 1991
dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Doria
Donatella, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 7 gennaio 1991 il Tribunale di Milano ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione,
una questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 del codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la ivi
contemplata cessazione dell'efficacia della misura cautelare disposta
dal giudice dichiaratosi incompetente, ove quello competente non
provveda "a norma degli articoli 292, 317 e 321" "entro venti giorni
dalla ordinanza di trasmissione degli atti", non si applichi anche
nel caso di trasmissione degli atti disposta dal pubblico ministero
ai sensi dell'art. 54 stesso codice.
Nel caso di specie - premette il Tribunale rimettente - la misura
cautelare della custodia in carcere era stata disposta il 14 luglio
1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Genova, che aveva poi emesso altri provvedimenti, tra l'altro
respingendo, il 21 settembre dello stesso anno, la richiesta di
revoca della predetta misura. Il 3 ottobre successivo, gli atti erano
stati trasmessi dal locale pubblico ministero a quello presso il
Tribunale di Milano, ritenutosi competente per connessione, e riuniti
ad altro procedimento già ivi pendente. Il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Milano aveva rigettato, il 9
novembre, un'istanza di revoca della misura cautelare e poi, il 1°
dicembre, un'istanza di scarcerazione con cui si invocava
l'applicazione dell'impugnato art. 27 per non avere detto giudice
provveduto ai sensi dell'art. 292 entro venti giorni dalla
trasmissione degli atti.
Decidendo sull'appello proposto ai sensi dell'art. 310 avverso
quest'ultima ordinanza, il Tribunale rimettente
condivide innanzitutto - anche sulla scorta di una pronuncia della
Corte di cassazione (sez. V, 27 giugno 1990, n. 2700) -
l'interpretazione adottata nel provvedimento impugnato secondo cui la
cessazione dell'efficacia della misura prevista dall'art. 27 concerne
il solo caso di pronuncia "giurisdizionale" declinatoria di
competenza emessa dal giudice che ha disposto le misure cautelari, e
non anche quello di trasmissione degli atti, nella fase delle
indagini preliminari, da parte del pubblico ministero procedente a
quello presso il giudice competente (art. 42), trattandosi di
provvedimento emesso da organo sfornito di poteri giurisdizionali e
parte del processo.
Ritiene, poi, che l'ipotesi, prevista dall'art. 27, di
incompetenza dichiarata "successivamente" all'emissione della misura
cautelare si riferisca solo a quella pronunciata nell'udienza
preliminare, dato che, ai sensi dell'art. 22, secondo comma,
l'incompetenza dichiarata nel corso delle indagini preliminari ha
effetto solo ai fini del provvedimento richiesto al giudice di dette
indagini e non pregiudica - come precisato nella Relazione al
progetto definitivo - né una diversa valutazione di costui ove ne
venga successivamente richiesto l'intervento, né l'eventuale
prosecuzione delle indagini da parte del pubblico ministero: con la
conseguenza, nel caso di specie, che la trasmissione degli atti non
poteva trovar ostacolo nella declaratoria di competenza implicita nei
provvedimenti assunti dal Giudice delle indagini preliminari presso
il Tribunale di Genova successivamente all'adozione della misura
cautelare.
Ciò premesso, il giudice a quo osserva che la norma di cui
all'art. 27 - ispirata al principio di conservazione degli atti e
concernente tutte le categorie di incompetenza - mira non a
consentire una rivalutazione sull'opportunità di applicazione di
quella od altra misura - secondo la previsione di cui all'art. 299 -
ma a garantire all'indagato che il giudizio sulla sussistenza delle
condizioni che legittimano la misura cautelare venga nuovamente
espresso dal giudice competente, che è il giudice naturale
precostituito per legge.
La mancata previsione della stessa garanzia nel caso di
trasmissione degli atti ex art. 54 viola, secondo il giudice a quo,
gli artt. 3 e 25 della Costituzione. Né a ciò potrebbe supplirsi
con la richiesta di riesame da parte dell'indagato, sia perché il
giudice delle indagini preliminari presso il pubblico ministero
ricevente potrebbe declinare la propria competenza, sia perché il
rivolgersi, in tal caso, a quello che ha emesso la misura cautelare
potrebbe dar luogo a provvedimenti confliggenti (ad es., revoca della
misura da parte di quest'ultimo e applicazione di una più
afflittiva, su richiesta del pubblico ministero, da parte del primo).
Sarebbe violata, inoltre, la garanzia di difesa di cui all'art. 24
Cost., dato che sarebbe pregiudicato "il diritto dell'indagato ad
esercitare il diritto attribuitogli dall'art. 299, III comma,
C.P.P.".
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, deduce innanzitutto
l'inammissibilità della questione, dato che nella specie il giudice
per le indagini preliminari presso il cui ufficio è il pubblico
ministero ricevente ha già provveduto, il 9 novembre 1990, sulla
richiesta di revoca della misura cautelare.
La questione sarebbe comunque infondata. La declaratoria di
incompetenza "successiva" prevista dall'art. 27, presupponendo un
nuovo intervento del giudice per le indagini preliminari dopo
l'adozione della misura cautelare, è infatti solo eventuale,
sicché, ove tale ipotesi non si verifichi, il giudice investito dopo
la trasmissione degli atti ex art. 54 verrebbe a pronunciarsi sulla
libertà dell'indagato ai sensi dell'art. 299 "esattamente come
dovrebbe fare a seguito della declaratoria di incompetenza a norma
dell'art. 27".
Il controllo da questa previsto, secondo l'Avvocatura, trova
ragione "nella necessità di impedire che la declaratoria
giurisdizionale di incompetenza resti priva di immediata 'verifica'
da parte di un altro giudice, che potrebbe a sua volta ritenersi
incompetente. Laddove, invece, questa necessità non sussiste se
l'indagine si caratterizza per l'assenza di interventi
giurisdizionali successivi a quelli dell'emissione della misura
cautelare e quindi, per una sorta di fluida 'competenza a
investigare' che è tipica del nuovo sistema processuale nella parte
che attiene all'attività degli uffici requirenti". Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano
dubita che contrasti con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione
l'art. 27 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la
cessazione d'efficacia delle misure cautelari disposte dal giudice
dichiaratosi incompetente, nel caso in cui sulla misura non provveda
il giudice competente entro venti giorni dall'ordinanza di
trasmissione degli atti, si applichi anche al caso in cui senza una
declaratoria giudiziale di incompetenza gli atti vengano trasmessi,
ai sensi dell'art. 54 cod. proc. pen., dal pubblico ministero
procedente a quello presso il giudice ritenuto competente. A suo
avviso, infatti, la garanzia di una verifica da parte del giudice
competente della sussistenza delle condizioni legittimanti la misura
dovrebbe valere anche in tal caso, e in mancanza sarebbero violati il
principio di uguaglianza, il diritto di difesa dell'indagato ed il
principio del giudice naturale.
2. - L'Avvocatura dello Stato ha preliminarmente eccepito
l'inammissibilità della questione, rilevando che nel caso oggetto
del giudizio principale il giudice per le indagini preliminari presso
il cui ufficio è il pubblico ministero che ricevette gli atti
trasmessi ai sensi dell'art. 54 cod. proc. pen. provvide in effetti
in ordine alla misura cautelare, pronunciandosi su un'istanza di
revoca di questa. Ma l'eccezione non può essere accolta, dato che
tale pronuncia risulta essere intervenuta oltre il ventesimo giorno
dalla trasmissione degli atti.
3. - Nel merito, la questione non è fondata, in quanto con essa
si pretende di rendere omogenea la disciplina di due situazioni che,
nella logica del nuovo modello processuale, sono affatto diverse.
L'art. 27, invero, da un lato consente, a salvaguardia delle
esigenze cautelari, che una misura finalizzata ad esse sia disposta
da un giudice che si ritenga incompetente; dall'altro, però, impone
- tanto nel caso che l'incompetenza sia dichiarata contestualmente,
quanto in quello in cui essa sia riconosciuta successivamente, e
cioè in occasione di altro provvedimento richiesto al medesimo
giudice - che intervenga in tempi brevi (entro venti giorni dalla
trasmissione degli atti) una nuova ed autonoma valutazione e
decisione da parte del giudice competente, in mancanza della quale
quella interinalmente adottata dal primo giudice è destinata a
perdere la propria provvisoria efficacia.
Presupposto per l'applicazione di tale disciplina è, dunque, una
declaratoria giurisdizionale di incompetenza che - pur se non è
irreversibile in quanto è emessa allo stato degli atti e non è
fondata su una completa conoscenza di questi (art. 22, secondo comma)
- rende necessaria una nuova pronuncia sulla misura cautelare da
parte del giudice ritenuto competente e può essere rimossa, in caso
di declinatoria da parte di entrambi i giudici, solo con la procedura
dei conflitti (artt. 28 ss.).
L'art. 54, invece, concerne i rapporti tra diversi uffici del
pubblico ministero, che il nuovo codice disciplina secondo criteri
diversi da quelli che regolano la materia della competenza-incompetenza tra giudici.
Data la natura di parte sia pure pubblica, del pubblico ministero
e la circostanza che le ipotesi ricostruttive dei fatti sono, nelle
indagini preliminari, suscettibili di modificazioni idonee ad
influire sulla titolarità di queste, si è privilegiata l'esigenza
di efficacia e tempestività della funzione investigativa e si sono
perciò adottati criteri di elasticità nella definizione dei
rapporti tra i diversi uffici del pubblico ministero, evitando una
netta e rigorosa separazione dei rispettivi poteri (cfr. Relazione al
progetto preliminare, p. 24). Così si è, da un lato, omesso di
apprestare rimedi per imporre al pubblico ministero non legittimato
la trasmissione degli atti a quello che sia titolare delle indagini
preliminari alla stregua dei criteri di cui all'art. 51, e consentito
che il pubblico ministero procedente le prosegua nonostante la
declaratoria di incompetenza intervenuta in tale fase da parte del
corrispondente giudice per le indagini preliminari (arg. ex art. 22
cit.); dall'altro, si sono regolati i conflitti negativi tra diversi
uffici del pubblico ministero all'interno della struttura
organizzativa di tale parte, attribuendone la risoluzione al
procuratore generale (art. 54, secondo comma) ed evitando, così, di
demandarla ad un giudice.
Nel contesto di una tale disciplina, perciò, la circostanza che
il pubblico ministero procedente trasmetta gli atti a quello
incardinato presso il giudice che egli ritenga competente (art. 54,
primo comma) non è idonea né a comportare la competenza di
quest'ultimo giudice - che può infatti declinarla ove gli si chieda
un provvedimento -; né ad escludere la competenza del giudice presso
il quale il pubblico ministero trasmittente esercita le funzioni. Di
conseguenza, tale traslazione degli atti non vale ad infirmare la
validità della misura cautelare già disposta da quest'ultimo né ad
attribuirle un'efficacia solo interinale; e non vi è ragione di
ritenere che ad essa debba sovrapporsi un nuovo provvedimento di
altro giudice, mancando in tal caso - diversamente che in quello
contemplato dall'art. 27 - una pronuncia declinatoria di competenza.
Non sono invocabili, pertanto, né l'art. 3, trattandosi di
situazioni diverse, né l'art. 25 Cost., non essendo la traslazione
degli atti attributiva di competenza; e nemmeno può dirsi violato il
diritto di difesa, che ben può essere esercitato chiedendo la revoca
della misura o al giudice presso il cui ufficio è il pubblico
ministero che ha ricevuto gli atti ovvero - qualora egli declini la
propria competenza - allo stesso giudice che l'ha emessa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 27 del codice di procedura penale, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di
Milano con ordinanza del 7 gennaio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte