Corte costituzionale

Ordinanza n. 262/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1992 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 197 del codice

di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 novembre 1991 dal Pretore di Asti nei

procedimenti penali riuniti a carico di Santalucia Angela ed altri,

iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Pretore di Pescara

nei procedimenti penali riuniti a carico di Berghella Vincenzo ed

altri, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, di contenuto

sostanzialmente identico, il Pretore di Asti ed il Pretore di Pescara

hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

197, lett. b), del codice di procedura penale, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, in particolare, i giudici remittenti rilevano che l'art.

197 vieta l'assunzione come teste solo del coimputato dello stesso

reato o delle persone imputate di un reato connesso a norma dell'art.

12 del codice di procedura penale, o di un reato collegato a norma

dell'art. 371, secondo comma, lett. b), mentre non prevede alcuna

incompatibilità a testimoniare per le persone imputate di reati

commessi in danno reciproco le une delle altre, le quali assumono

vicendevolmente la veste di imputato e di persona offesa dal reato,

come avviene nei giudizi a quibus;

che, a loro avviso, sarebbe invece evidente la sostanziale

coincidenza delle situazioni sopraindicate, ai fini della posizione

dei soggetti chiamati a deporre come testi, con conseguente

violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e della pari

possibilità di tutela giurisdizionale, in veste di imputati di reati

comunque connessi;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall' Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti per essere decisi

congiuntamente poiché sollevano la medesima questione;

che questa Corte, con la sentenza n. 109 del 1992 ha già

dichiarato non fondata questione identica (pur se formalmente

sollevata in riferimento al solo art. 3 della Costituzione) rilevando

che il criterio posto a base della norma impugnata, in ordine al

divieto di essere assunto come testimone, è quello dell'esistenza di

un vincolo probatorio tra i procedimenti nei quali il medesimo

soggetto si trovi ad assumere rispettivamente la veste di imputato e

quella di testimone: vincolo che sussiste sempre nei casi di

coimputati dello stesso reato o di imputati di reati connessi a norma

dell'art. 12 (art. 197, lett. a) e che, in ogni altro caso in cui si

verifichi, sarà rilevato dal giudice a norma dell'art. 197, lett.

b);

che, conseguentemente, - come ha chiarito la citata sentenza -

la disciplina denunciata non può essere ritenuta discriminatoria nei

confronti delle persone imputate di reati commessi in danno reciproco

le une delle altre, in quanto sul piano del vincolo probatorio tale

posizione non è certamente assimilabile a quella dei soggetti

annoverati nell'art. 197, lett. a), per i quali tale vincolo è in re

ipsa, mentre nell'ipotesi in esame tale situazione può verificarsi o

meno, e, ove in concreto il giudice rilevi l'esistenza di una vera e

propria interferenza sul piano probatorio (nell'ipotesi di cui

all'art. 371, secondo comma, lett. b), opererà allora, anche per

coloro che siano imputati di un reato collegato, il divieto di essere

assunti come testi, ai sensi dell'art. 197, lett. b);

che dette argomentazioni valgono pienamente ad escludere

l'illegittimità della norma impugnata anche in ordine all'ulteriore

profilo sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dai

giudici a quibus;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 197 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dai

Pretori di Asti e di Pescara con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 1° giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte