Corte costituzionale

Ordinanza n. 262/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 420 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre

1993 dal Tribunale militare di Torino nel procedimento penale a

carico di Ferraro Gaetano ed altri iscritta al n. 323 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

militari il Tribunale militare di Torino, all'udienza dibattimentale,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 420

del codice di procedura penale, nella parte in cui (comma 3) detta

norma - diversamente da quanto stabilito per la fase dibattimentale

dall'art. 486, comma 5, dello stesso codice - non prevede che, in

caso di assenza del difensore dovuta ad assoluta impossibilità di

comparire per legittimo impedimento, il giudice dell'udienza

preliminare disponga la sospensione o il rinvio del procedimento,

bensì stabilisce che il giudice provveda a norma dell'art. 97, comma

4, del codice, designando come sostituto altro difensore

immediatamente reperibile, in riferimento agli articoli 3 e 24 della

Costituzione;

che nel sollevare la questione il rimettente muove dal rilievo

della dichiarazione resa al dibattimento da un difensore, in ordine

alla verificazione, nel corso dell'udienza preliminare, della

situazione regolata dalla norma impugnata e dunque dell'avvenuto

svolgimento dell'udienza preliminare, in applicazione di quanto

stabilito dalla norma stessa, con l'intervento di sostituto

immediatamente reperibile;

che ad avviso del giudice a quo la diversificazione di

disciplina tra fase dell'udienza preliminare e fase dibattimentale,

quanto alla regolazione dell'impedimento del difensore fiduciario,

pur se conforme alla direttiva n. 77) dell'art. 2 della legge-delega

n. 81 del 1987, ingenera dubbi di illegittimità costituzionale in

rapporto all'effettività della tutela del diritto di difesa, data la

specificità dell'attività di partecipazione e dell'apporto del

difensore fiduciario, non surrogabili dalla sola presenza del

sostituto;

che l'accennata diversificazione, d'altra parte, non si

giustificherebbe, per il rimettente, né con la - indubbia e "netta"

- differenza tra le due fasi del procedimento penale rispettivamente

interessate, che non potrebbe giustificare qualunque compressione

delle garanzie difensive nell'ambito dell'udienza preliminare, né

con l'esigenza di evitare utilizzazioni strumentali e dilatorie

dell'istituto, giacché analogo ipotetico rischio è presente nella

fase dibattimentale e tuttavia esso non ha ostacolato la previsione

della possibilità (recte: dell'obbligo) di rinvio o di sospensione

del procedimento ex art. 486, comma 5, del codice di rito;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che nell'atto di intervento ha concluso per una pronuncia di

inammissibilità o di infondatezza della questione, osservando - in

successiva memoria - che, per principio acquisito, la tutela

costituzionale del diritto di difesa non implica l'identica

disciplina in ogni fase e stato del processo, e che, una volta

escluso ogni sospetto di incostituzionalità quanto al meccanismo di

garanzia previsto nell'art. 97 del codice di procedura penale, è del

tutto coerente che nell'ambito dell'udienza preliminare trovi

applicazione questo stesso meccanismo, che rappresenta la regola per

i casi di impedimento del difensore fiduciario, e non anche la

disposizione dell'art. 486 del codice, assunta a termine di

raffronto, che rappresenta una ipotesi derogatoria ed eccezionale;

che inoltre, osserva l'Avvocatura, non è ravvisabile neppure un

profilo di irragionevolezza nella diversa disciplina apprestata in

relazione alle due fasi, giacché un simile rilievo potrebbe essere

svolto solo se tra udienza preliminare e dibattimento vi fosse

identità o analogia di struttura e funzione, il che non è: oggetto

della prima è la verifica della fondatezza della richiesta del

processo, oggetto della seconda è il giudizio sul merito della

responsabilità penale dell'imputato;

Considerato che la questione, sollevata dal tribunale militare

nella fase dibattimentale, ha ad oggetto una norma che regola

l'impedimento del difensore nell'ambito della disciplina dell'udienza

preliminare, fase del processo che è evidentemente conclusa all'atto

della proposizione della questione stessa;

che inoltre non risulta dall'ordinanza di rinvio se e in quale

modo il giudice a quo debba fare applicazione della norma impugnata,

non avendo il rimettente dedotto in relazione a quale evenienza

processuale propria della fase dibattimentale la questione sia stata

sollevata e non essendo dunque verificabile per quale profilo la

risoluzione del quesito possa avere concreta rilevanza in rapporto

alla fase in cui si trova il giudizio a quo;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile (v. ord. n. 156 del 1994; n. 332 del 1987) per difetto

di motivazione sulla rilevanza della sollevata questione di

costituzionalità, concernente una norma non attinente alla fase del

giudizio nella quale essa è proposta, non risultando quale sia

l'incidenza, in detta fase, della richiesta sostituzione della

disciplina stabilita dalla norma impugnata con quella prevista dalla

norma posta a termine di raffronto;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 420 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale militare di Torino, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte