Sentenza n. 262/1998
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1998 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 398legge 66/1996
- art. 14legge 66/1996
citata
- art. 609-quinquieslegge 66/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 398, comma
5-bis, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 22 settembre 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso
la Pretura di Vibo Valentia, iscritta al n. 800 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice
relatore Valerio Onida.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato
del reato di corruzione di minorenne, previsto dall'art.
609-quinquies del codice penale, il giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di Vibo Valentia,
chiamato a pronunciarsi su di una richiesta di incidente probatorio,
con escussione quale teste della minore di sedici anni vittima del
reato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, 32 e 72 della Costituzione, dell'art. 398,
comma 5-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
consente di adottare le speciali modalità di espletamento
dell'incidente probatorio ivi contemplate, anche nell'ipotesi di
reato di cui all'art. 609-quinquies del codice penale.
Il remittente osserva che nella richiesta del pubblico ministero si
rappresenta la necessità di escutere la testimonianza della minore
con le speciali modalità di cui all'art. 398, comma 5-bis, cod.
proc. pen. (e così in un locale con specchio unidirezionale,
affinché il padre della minore, accusato del reato, assista alla
deposizione senza poter interagire con la teste), a tutela sia della
genuinità della prova sia dell'integrità psicofisica della minore
medesima; ma che il tenore letterale della disposizione non consente
di adottare tali modalità, previste per la deposizione a tutela dei
minori nelle ipotesi dei delitti di cui agli artt. 609-bis, 609-ter,
609-quater e 609-octies, nella ipotesi del delitto di cui all'art.
609-quinquies.
La questione di legittimità costituzionale del citato art. 398,
comma 5-bis, cod. proc. pen. è ritenuta rilevante in quanto si
tratta di una norma processuale che il giudicante ritiene di dover
applicare, assumendo la prova richiesta un fondamentale rilievo
nell'economia del giudizio, e dovendosi d'altra parte porre
l'acquisizione probatoria al riparo da possibili eccezioni di
nullità se non di inutilizzabilità.
Ciò premesso, il giudice a quo osserva che, allo scopo di dare
maggiore tutela alle vittime dei reati sessuali, con l'art. 13 della
legge n. 66 del 1996 si è consentito, quando si procede per tali
reati, ivi compreso quello previsto dall'art. 609-quinquies del
codice penale, di ricorrere all'incidente probatorio anche al di
fuori dei casi già previsti dal comma 1 dell'art. 392 cod. proc.
pen; e si è inoltre previsto, con l'art. 14 della stessa legge, che
ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 398, cod. proc. pen., che, nel
caso in cui la vittima del reato (recte: la persona comunque
interessata all'assunzione della prova) sia minore degli anni sedici,
l'acquisizione probatoria possa avvenire con modalità particolari,
intese a garantire la genuinità della prova e l'integrità
psicofisica del minore. Ma tale ultima previsione è stata introdotta
con riferimento limitato ad alcune ipotesi di reato, fra le quali non
è compresa quella di cui all'art. 609-quinquies cod. pen.: ora, il
carattere eccezionale della norma e la tassatività dell'elenco dei
reati previsti precluderebbero sia una interpretazione estensiva sia
un'applicazione analogica della norma stessa.
Emergerebbe in tal modo, in primo luogo, una disparità di
trattamento illogica e ingiustificatamente discriminatoria, in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nei confronti delle
vittime dei diversi reati, pur in presenza del medesimo bene
giuridico tutelato dalle norme incriminatrici, del medesimo interesse
protetto dalla norma procedurale (genuinità della prova e tutela
della persona offesa, pur nel rispetto delle garanzie difensive), e
della medesima condizione del soggetto passivo del reato (età minore
degli anni sedici).
La norma in esame, ad avviso del remittente, sarebbe, in secondo
luogo, in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, per la mancata
tutela della salute del minore in una situazione nella quale il
giudice ravvisi la necessità di adottare speciali cautele per
salvaguardarne l'equilibrio e l'integrità psichica, essendo la ratio
della norma appunto quella di preservare il più possibile il minore
e la sua salute nella situazione di stress emozionale cui lo
sottopone la testimonianza.
In terzo luogo, il giudice a quo ritiene la norma viziata di
illogicità, incoerenza e contraddittorietà rispetto ai suoi
presupposti, che inciderebbero anche sulla tutela del diritto alla
salute. Infatti la ratio della norma, come sopra individuata, sarebbe
confermata dalla estensione a tutte le ipotesi di reato sessuale a
danno di minore dei sedici anni, compresa quella di cui
all'art.609-quinquies cod. pen., del ricorso all'incidente
probatorio. Non si capirebbe la ragione per la quale il legislatore,
mentre da un lato ha esteso la possibilità di ricorrere
all'incidente probatorio, non abbia poi, con riguardo a quest'ultimo
reato, accolto il logico corollario della possibilità di ricorrere a
particolari modalità nell'assunzione della prova: l'art. 398, comma
5-bis, cod. proc. pen., costituirebbe infatti il necessario
complemento, dal punto di vista delle modalità esecutive, dell'art.
392 cod. proc. pen.
Infine il remittente denuncia la violazione dell'art. 72 della
Costituzione e delle norme del regolamento della Camera da esso
richiamate.
Egli osserva che la Camera dei deputati, nell'ambito del
procedimento c.d. "misto" adottato per l'approvazione del progetto di
legge divenuto la legge n. 66 del 1996, in cui la commissione opera
in sede redigente (e in cui, a norma dell'art. 96 reg. Camera, la
commissione formula gli articoli, mentre all'aula è riservata la
approvazione dei singoli articoli così formulati, nonché
l'approvazione finale del progetto con semplici dichiarazioni di
voto), ha approvato in aula un testo diverso da quello che la
commissione redigente aveva formato. Quest'ultima avrebbe infatti
approvato un testo che includeva anche l'ipotesi di reato di cui
all'art. 609-quinquies cod. pen. fra quelle per le quali è possibile
ricorrere a particolari modalità di assunzione della prova
nell'incidente probatorio, oltre che fra quelle per le quali si
consente il ricorso "allargato" all'incidente probatorio medesimo:
mentre l'assemblea avrebbe da un lato approvato il nuovo testo
dell'art. 392, comma 1, cod. proc. pen., emendato con il riferimento
anche all'art. 609-quinquies, dall'altro avrebbe invece approvato il
nuovo art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella formulazione
originaria, non comprensiva dell'emendamento che estendeva il
richiamo anche all'art. 609-quinquies cod. pen.
2. - Non vi è stata costituzione di parti né intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1. - La questione sollevata investe il comma 5-bis dell'art. 398
del codice di procedura penale - aggiunto dall'art. 14, comma 2,
della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza
sessuale) - nella parte in cui, prevedendo (nel caso di indagini che
riguardano determinate ipotesi di reati sessuali) l'adozione di
modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente
probatorio quando fra le persone interessate all'assunzione della
prova vi siano minori di sedici anni, e le esigenze del minore lo
rendano necessario od opportuno, non contempla, fra le ipotesi
richiamate, il reato di corruzione di minorenne di cui all'art.
609-quinquies del codice penale ("Chiunque compie atti sessuali in
presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla
assistere ...").
Tale omissione, secondo il remittente, contrasta con gli articoli 3
e 32 della Costituzione, per disparità di trattamento ingiustificata
di situazioni assimilabili, per intrinseca irragionevolezza e
contraddittorietà rispetto alla previsione della possibilità di
ricorrere anche nel caso di reato di corruzione di minorenne
all'incidente probatorio al di fuori dei presupposti comuni (art.
392, comma 1-bis, cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 13, comma 1,
della legge n. 66 del 1996), e per la mancata tutela, in questa
ipotesi e solo in questa, della salute psichica del minore. La
disposizione impugnata sarebbe altresì illegittima per violazione
dell'art. 72 della Costituzione, avendo la Camera dei deputati
approvato l'art. 14 della legge in un testo diverso da quello
definito dalla commissione in sede redigente, che invece contemplava
fra i reati in questione anche quello previsto dall'art.
609-quinquies cod. pen.
2. - Non è fondata la censura di violazione dell'art. 72 della
Costituzione.
La legge n. 66 del 1996 proviene da un iter parlamentare promosso
presso la Camera dei deputati attraverso la presentazione di numerose
proposte di legge, il cui esame congiunto fu affidato alla
Commissione giustizia, prima in sede referente, poi in sede
redigente, riservandosi dunque all'assemblea, a norma dell'art. 96
del regolamento, l'approvazione sia dei singoli articoli formulati
dalla commissione, sia del testo complessivo.
La disposizione contenuta nell'attuale art. 6 della legge, che
introduce l'art. 609-quinquies del codice penale, relativo alla
corruzione di minorenne, non figurava nella proposta assunta come
testo base dalla Commissione giustizia della Camera sia nella sede
referente (seduta del 6 luglio 1995), sia poi nella sede redigente
(seduta del 25 luglio 1995). In tale testo erano invece già presenti
disposizioni di contenuto corrispondente agli attuali artt. 13, comma
1, e 14, comma 2, in tema di incidente probatorio, con riferimento a
tutti i nuovi delitti che si venivano a configurare (violenza
sessuale semplice e aggravata, atti sessuali con minorenne, violenza
di gruppo): non, ovviamente, al delitto di corruzione di minorenne,
che la proposta non contemplava.
La previsione del delitto di corruzione di minorenne, attraverso
l'introduzione dell'art. 609-quinquies nel codice penale, conseguì
solo all'approvazione da parte della commissione di un emendamento
aggiuntivo all'art. 5 (seduta del 26 settembre 1995); nella stessa
seduta la commissione approvò anche un altro emendamento aggiuntivo
all'art. 6, che introduceva a sua volta un art. 609-quinquies del
codice penale, con oggetto e contenuto diversi.
Sempre nella medesima seduta la commissione completò l'esame e
l'approvazione in sede redigente del progetto, votando così, fra
l'altro, sugli articoli 12 e 13, che recavano rispettivamente le
modifiche agli artt. 392 e 398 del codice di procedura penale. In
tale sede, furono approvati due emendamenti del relatore, interamente
sostitutivi dei due articoli, nei quali la nuova disciplina
processuale veniva riferita ai delitti di cui agli artt. 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-quinquies del codice penale
(rispettivamente emendamenti 12.6 e 13.5): senza che peraltro risulti
che si sia discussa in alcun modo la riferibilità o meno della nuova
disciplina dell'incidente probatorio al delitto di corruzione di
minorenne.
Sempre nella seduta del 26 settembre la commissione autorizzò la
Presidenza a procedere al coordinamento formale del testo.
In sede di coordinamento, gli articoli 13 (già 12) e 14 (già 13)
vennero riformulati, facendosi riferimento, in entrambi, ai delitti
di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies:
dunque anche al delitto di violenza di gruppo (art. 609-sexies nel
testo approvato dalla commissione, art. 609-octies nel testo
coordinato), ma non al delitto di corruzione di minorenne, previsto
dall'art. 609-quinquies nel testo coordinato.
Fu tale testo coordinato ad essere sottoposto all'Assemblea, e da
questa approvato (dopo un'ulteriore rielaborazione da parte della
commissione del solo art. 8), con il voto dei singoli articoli e poi
col voto finale (seduta del 28 settembre 1995). Peraltro, nelle norme
comuni, tale testo conteneva un riferimento al nuovo art.
609-quinquies del codice penale solo all'art. 7, in tema di
irrilevanza della ignoranza dell'età della persona offesa.
Il Senato, in prima lettura, modificò il testo, fra l'altro
inserendo il riferimento anche all'art. 609-quinquies cod. pen.,
oltre che negli articoli 10, 11 e 12, nell'art. 13, che introduceva
il comma 1-bis dell'art. 392 cod. proc. pen; non però nell'art. 14,
che introduceva il comma 5-bis dell'art. 398 cod. proc. pen.,
approvato invece nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.
La Camera, in seconda lettura, prese in esame solo gli articoli
emendati, fra cui non vi era l'art. 14, e modificò ulteriormente il
solo art. 5, approvando per il resto il testo trasmesso dal Senato:
il quale, a sua volta, nella seduta del 14 febbraio 1996, approvò
definitivamente il testo trasmesso dalla Camera, che fu quindi
promulgato e pubblicato.
3. - La ricostruzione dell'iter parlamentare della legge consente
di constatare: a) che il testo promulgato della legge è in tutto
conforme a quello concordemente approvato dalle due Camere:
precisamente, l'art. 13, che introduce il comma 1-bis dell'art. 392
cod. proc. pen., fu approvato dalla Camera senza il riferimento
all'art. 609-quinquies, emendato dal Senato che vi inserì tale
riferimento, e riapprovato dalla Camera nel testo del Senato; mentre
l'art. 14, che introduce il comma 5-bis dell'art. 398 cod. proc.
pen., fu approvato già in prima lettura da entrambe le Camere in un
testo, conforme a quello promulgato, che non contiene il riferimento
all'art. 609-quinquies cod. pen; b) che l'omissione di tale richiamo
nell'art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen. non è frutto di
modifiche del testo dell'articolo intervenute dopo la sua
approvazione, da parte di ciascuno dei due rami del Parlamento, ma
risulta a seguito del coordinamento che ha preceduto l'approvazione
dei singoli articoli, e poi del testo complessivo, da parte
dell'assemblea della Camera in sede di prima lettura.
Non può pertanto parlarsi di una violazione delle norme sul
procedimento legislativo contenute nell'art. 72 della Costituzione,
le quali richiedono, per quanto qui interessa, soltanto che il
progetto sia approvato "articolo per articolo e con votazione finale"
da ciascuna delle due Camere, ovviamente nel medesimo testo: mentre
altri errori o eventuali violazioni di norme regolamentari, che
possano verificarsi nel procedimento, sfuggono al sindacato di questa
Corte sulla legittimità costituzionale della legge regolarmente
promulgata e pubblicata (sentenza n. 9 del 1959).
Né vi è luogo, nella specie, per quanto si è detto, a rilevare
difformità, intervenute a seguito di operazioni di coordinamento,
fra testo approvato da ciascuna Camera e testo promulgato o trasmesso
all'altra Camera (cfr. sentenze n. 9 del 1959, n. 134 del 1969, n.
292 del 1984): poiché, come si è osservato, il coordinamento su cui
ha attirato l'attenzione il giudice remittente fu precedente, e non
successivo, all'approvazione degli articoli da parte dell'assemblea
della Camera, la cui volontà si è espressa dunque, col voto, sul
testo di tali articoli come risultanti a seguito del coordinamento
medesimo.
4. - La questione è invece fondata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
La legge n. 66 del 1996, com'è noto, ha sottoposto ad integrale
revisione le norme del codice penale in tema di reati contro la
libertà sessuale, abrogando in toto il capo I (Dei delitti contro la
libertà sessuale) del titolo IX (Dei delitti contro la moralità
pubblica e il buon costume) del libro secondo, nonché gli articoli
530, 539, 541, 542 e 543 (art. 1); e inserendo nella sezione III del
capo III (Dei delitti contro la libertà morale) del titolo XII (Dei
delitti contro la persona) le nuove fattispecie di reato della
violenza sessuale, semplice ed aggravata (artt. 3 e 4: artt. 609-bis
e ter del codice penale), degli atti sessuali con minorenne (art. 5:
art. 609-quater del codice), della corruzione di minorenne, nella
nuova formulazione (art. 6: art. 609-quinquies del codice), e della
violenza sessuale di gruppo (art. 9: art. 609-octies del codice).
Accanto a queste nuove disposizioni incriminatrici, e ad altre
prescrizioni comuni (artt. 10, 11, 12, 15, 16) o di diverso contenuto
(art. 17), la legge n. 66 ha introdotto alcune nuove disposizioni nel
codice di procedura penale.
Precisamente, l'art. 13 della legge ha aggiunto nell'art. 392
(relativo ai casi in cui si può procedere con incidente probatorio)
il comma 1-bis, in base al quale "nei procedimenti per i delitti di
cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e
609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona
sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con
incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona
minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste
dal comma 1", oltre che un comma 2-bis sul deposito da parte del
pubblico ministero degli atti di indagine compiuti, insieme con la
richiesta di incidente
probatorio.
A sua volta, l'art. 14 della legge ha introdotto nell'art. 398 cod.
proc. pen. (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio),
oltre ad un comma 3-bis sul diritto ad ottenere copia degli atti
depositati, un nuovo comma 5-bis, ai cui sensi, "nel caso di indagini
che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove
fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori
di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il
luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere
all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono
necessario od opportuno": il comma prosegue poi disciplinando il
luogo dell'udienza e le modalità di documentazione delle
dichiarazioni testimoniali.
Mentre dunque la disposizione che consente il ricorso all'incidente
probatorio fa riferimento a tutte le nuove fattispecie delittuose
configurate dalla legge n. 66, la disposizione - qui censurata - che
prevede il ricorso a modalità particolari, quando le esigenze del
minore lo richiedano, fa invece riferimento a tutte le fattispecie
meno una, quella appunto della corruzione di minorenne prevista
dall'art. 609-quinquies.
Ora, è di tutta evidenza che la limitazione alla applicabilità
della disposizione che prevede modalità particolari di assunzione
della prova nell'incidente probatorio, derivante dal mancato richiamo
all'art. 609-quinquies, non trova alcuna giustificazione ragionevole.
Una volta reso possibile il ricorso all'incidente probatorio per
questi reati non si può negare che le esigenze del minore, in vista
delle quali il nuovo art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen. consente
l'adozione di particolari modalità di assunzione della prova, a
tutela appunto, specialmente, della persona del minore, sussistano
identiche anche nel caso in cui si procede per il delitto di
corruzione di minorenne (che anzi, come si è ricordato, presuppone
che la persona offesa abbia meno di quattordici anni), non meno che
nelle altre ipotesi di delitti a cui il legislatore si è riferito.
Le esigenze di salvaguardia della personalità del minore (oltre
che di assicurazione della genuinità della prova), a tutela delle
quali la disposizione è dettata, sono d'altra parte di preciso
rilievo costituzionale, coinvolgendo la protezione dei diritti
fondamentali della persona: sicché non sarebbe tollerabile la lacuna
o la contraddizione dell'ordinamento, che discende dalla limitazione
in discorso, nemmeno se fosse frutto di una scelta consapevole del
legislatore. Ciò che, peraltro, non risulta in alcun modo, come
appare anche dall'iter parlamentare che si è ricordato.
Resta assorbito ogni altro profilo di censura.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 398, comma
5-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 14,
comma 2, della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la
violenza sessuale), nella parte in cui non prevede l'ipotesi di reato
di cui all'art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne) del codice
penale fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone
interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni
sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità
particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando
le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte