Sentenza n. 263/1990
Altra decisione · depositata il 25/05/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
citata
- art. 3legge 898/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento
notificato il 14 dicembre 1989, depositato in Cancelleria il 22
successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1989, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota in data 17
ottobre 1989 n. 47498/570 a firma del Comandante della Quarta Legione
G.F., avente ad oggetto: "Legge 24 dicembre 1976, n. 898 - Caserme
Cimon e Colbricon di Passo Rolle";
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Uditi l'avvocato Umberto Pototschnig per la Provincia autonoma di
Trento e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato, notificato il 14 dicembre 1989, la Provincia autonoma di
Trento ha impugnato la nota in data 17 ottobre 1989 con la quale il
Comandante della 4a legione della Guardia di finanza di Trento
respingeva la richiesta, avanzata della Provincia medesima, di
sottoporre all'esame del Comitato misto paritetico di cui all'art. 3
della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle
servitù militari) i progetti dei lavori di ristrutturazione e
ampliamento di due caserme della Guardia di finanza site in
territorio provinciale.
Ritiene la Provincia ricorrente che la nota impugnata, invasiva di
proprie competenze, sia illegittima e ne chiede l'annullamento per
violazione dell'art. 8, nn. 5 e 6 e dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670, anche in relazione all'art. 3 della legge n. 898 del
1976 citata, ovverosia per contrasto con le norme attributive di
potestà primarie in materia di urbanistica, piani regolatori e
tutela del paesaggio, nonché di funzioni consultive e collaborative
in tema di coordinamento e armonizzazione tra i piani di assetto
territoriale e i programmi delle istallazioni militari, da intendersi
questi ultimi come riferiti non solo alle nuove installazioni ma
anche agli interventi di ristrutturazione relativi a quelle
preesistenti, s'intende, aventi "un certo rilievo".
Diversamente, ove si ritenesse - come, ad avviso della ricorrente,
mostra di fare l'Amministrazione dello Stato nel provvedimento
impugnato - che la procedura ipotizzata dall'art. 3 della legge n.
898 citata sia riferibile solo alle "nuove" installazioni, la norma
potrebbe venir sistematicamente elusa dagli organi statali i quali
potrebbero sottoporre al Comitato i programmi relativi alle "nuove"
strutture e poi procedere in via autonoma a rilevanti modificazioni
ovvero alla sostituzione delle strutture esistenti.
2. - Si è costituito nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rilevando che la fattispecie, dalla quale ha
avuto origine il conflitto, attiene a semplici lavori di restauro e
di ristrutturazione di caserme militari esistenti, sì che
inconferente parrebbe il richiamo ad una procedura dettata dal
legislatore per l'armonizzazione tra piani di assetto territoriale e
programmi di installazioni militari.
Quanto all'ammissibilità del ricorso, l'Avvocatura generale dello
Stato esprime il dubbio che la "collaborazione", alla quale la legge
chiama la Provincia nella specifica materia, non sia di per sé
sufficiente a creare una attribuzione costituzionalmente qualificata
e protetta e tale da legittimare l'ente a sollevare il proposto
conflitto. Considerato in diritto
1. - È stato sollevato dalla Provincia autonoma di Trento
conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, relativamente ad
una nota del 17 ottobre 1989 con cui il Comandante della 4ª Legione
della Guardia di finanza comunicava di non dover accedere alla
richiesta di sottoporre al Comitato misto paritetico, previsto
dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova
regolamentazione delle servitù militari), il progetto di
ristrutturazione di alcune caserme site nel territorio della
Provincia.
2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità
formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'assunto
che, quando la collaborazione fra Stato e Regione (o Provincia
autonoma) consiste, come nella specie, "in una non costituzionalmente
qualificata possibilità di far conoscere il proprio punto di
vista..., la circostanza soggettiva - essere chiamata a collaborare
una Regione (o Provincia autonoma) - non è di per sé sufficiente a
che si abbia attribuzione costituzionalmente qualificata e protetta".
Osserva al riguardo la Corte che la collaborazione, consistente
nell'intervento nel procedimento - per l'attuazione di programmi di
installazioni militari e per le conseguenti limitazioni - del
Comitato misto paritetico di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre
1976, n. 898, è prevista per armonizzare gli interessi dello Stato
con quelli che attengono alla materia della gestione del territorio
che rientra in larga parte nelle attribuzioni delle Regioni ed in
quelle, più ampie, delle Provincie autonome. Di conseguenza l'omessa
richiesta del parere del Comitato paritetico predetto, in presenza di
una attività che si ritenga rientrare fra quelle per cui tale parere
sia previsto, legittima la Provincia autonoma alla proposizione di un
ricorso per conflitto di attribuzioni perché questo, come già
ritenuto da questa Corte (sent. n. 1065 del 1988 cit. e, su materia
diversa, sent. n. 206 del 1985), si concreta anche in tale ipotesi in
una vindicatio potestatis nei confronti dello Stato.
3. - Nel merito il ricorso è fondato.
Nella richiamata sentenza n. 1065 del 1988, questa Corte ha già
affermato il principio secondo cui la consultazione del Comitato
misto paritetico, in precedenza indicato, non è circoscritta solo
alle ipotesi di imposizione di servitù in senso stretto, ma è
estesa ad ogni tipo di installazioni militari e delle conseguenti
limitazioni.
Nel caso di specie la Provincia autonoma di Trento lamenta che i
progetti dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento di due caserme
della Guardia di finanza site in passo Rolle comportino delle
limitazioni all'uso del territorio tali da imporre il previo ricorso
alla consultazione del Comitato previsto dall'art. 3 della legge del
1976, n. 898.
L'assunto della Provincia ricorrente deve essere condiviso, non
apparendo corretta la contraria tesi difensiva della Presidenza del
Consiglio, adesiva a quella sostenuta dal Comandante della legione
della Guardia di finanza nella nota impugnata, secondo cui tale
consultazione sarebbe prevista solo nell'ipotesi di nuovi
insediamenti, mentre nella specie i progetti riguardavano
l'ampliamento di strutture preesistenti.
In proposito va invece osservato come non possa esservi dubbio che
il procedimento previsto dall'art. 3 della legge n. 898 debba essere
attivato quando (come nella specie non è contestato ed anzi risulta
dalla corrispondenza intercorsa fra il Comando della Guardia di
finanza e la Provincia autonoma) la ristrutturazione di edifici
preesistenti esuli dalla tipologia delle manutenzioni ordinarie e
straordinarie o comunque delle trasformazioni interne - per le quali,
secondo la disciplina edilizia ordinaria, non è richiesta né
concessione né autorizzazione - e di quelle esterne, per le quali,
sempre secondo la disciplina edilizia ordinaria, è richiesta la sola
autorizzazione. Non sembra difatti potersi negare che tale tipo di
interventi di ristrutturazione esiga quella armonizzazione tra
interessi pubblici diversi, affidati gli uni allo Stato e gli altri
alla Provincia autonoma, trattandosi di opere che se venissero
realizzate da privati dovrebbero essere assentite da concessione
edilizia, in quanto comportanti una trasformazione del territorio
(art. 1 della legge n. 10 del 1977) che incide sulla materia
urbanistica di spettanza provinciale.
Ma, una volta che la concessione non è richiesta sol perché si
tratta di opere di carattere militare, proprio perché esse
comportano una trasformazione del territorio non può negarsi che al
contemperamento tra i contrapposti interessi dello Stato e quelli
delle Regioni (o Province autonome), che sono titolari di poteri
nella gestione del territorio, debba pervenirsi attraverso il
procedimento collaborativo in sede di Comitato misto paritetico,
salve le definitive determinazioni del Ministro della difesa e, per
ultimo, del Consiglio dei Ministri, qualora non sia possibile
risolvere l'eventuale contrasto nel tempo ragionevolmente richiesto
dalla urgenza degli interventi (sent. n. 1065 cit.).
4. - Nella nota del Comando della Legione della Guardia di
finanza, oggetto dell'impugnativa, si adombra anche la tesi, non
ripresa peraltro negli scritti difensivi della Presidenza del
Consiglio dei ministri, secondo cui la Guardia di finanza non sarebbe
da ritenere destinataria della normativa contenuta nella legge n. 898
del 1976, perché questa si riferirebbe esclusivamente alle
istallazioni delle Forze Armate in senso proprio, quali l'Esercito
(compresa l'Arma dei Carabinieri), la Marina e l'Aeronautica.
L'assunto è privo di fondamento, essendo la Guardia di finanza un
Corpo militare e quindi le installazioni ad esso relative rientrano
senz'altro nella previsione dell'art. 3 di detta legge che, al primo
comma, prevede l'istituzione del Comitato paritetico "per l'esame...
dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto
territoriale della regione ed i programmi delle installazioni
militari..." usando una formula così ampia da comprendervi
certamente anche quelle di un Corpo militare, quale è appunto la
Guardia di finanza.
Se, in ipotesi, dalla previsione della legge del 1976 n. 898
dovessero escludersi gli insediamenti edilizi di pertinenza di tale
Corpo, non è che tale tipo di interventi potrebbe ritenersi
sottratto ad ogni potere delle Regioni e delle Province autonome.
Trattandosi, infatti, di insediamenti di opere pubbliche che
importano trasformazione del territorio, risulterebbero allora
applicabili forme collaborative più intense, quali quella
dell'intesa (art. 81 del d.P.R. n. 616 del 1977 e art. 12 del d.P.R.
19 novembre 1987, n. 526) che sostituisce le concessioni e le
autorizzazioni previste per gli interventi edilizi in genere;
evenienza questa che inciderebbe in modo ancor più limitativo sugli
interessi dello Stato, i quali, invece, quando si tratti di
installazioni militari, in base all'ampia formulazione dell'art. 3
della legge del 1976, n. 898, devono essere opportunamente
armonizzati con lo speciale procedimento di consultazione ivi
previsto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, nel caso in cui la Provincia di
Trento ne faccia richiesta, di procedere alla ristrutturazione di
preesistenti Caserme della Guardia di finanza, che si concreti in
opere di ampliamento esterno di queste, senza la previa consultazione
del Comitato misto paritetico previsto dall'art. 3 della legge 24
dicembre 1976, n. 898.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte