Sentenza n. 263/1992
Altra decisione · depositata il 10/06/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
citata
- art. 1legge 135/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato
il 13 novembre 1991, depositato in Cancelleria il 15 novembre 1991,
per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione
agli artt. 1, primo e secondo comma e 2, primo comma, del d.P.R. 14
settembre 1991, recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio
dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate" ed iscritto al n.
41 del registro conflitti 1991;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 17 marzo 1992 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli;
Uditi l'avv. Giuseppe F. Ferrari per la Regione Lombardia e
l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione
Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello
Stato in relazione agli artt. 1, primo e secondo comma, e 2, primo
comma, del d.P.R. 14 settembre 1991, recante "Atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni per l'attivazione dei servizi per il
trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate", deducendo che le disposizioni impugnate si pongono in
contrasto con la stessa legge in base alla quale l'atto di indirizzo
e coordinamento è stato emanato e non rispettano i vincoli elaborati
dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine
all'esercizio di tale potestà.
In premessa, la ricorrente rileva che l'art. 1, comma terzo, della
legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la
prevenzione e la lotta contro l'AIDS) ha affidato ad un atto di
indirizzo e coordinamento, da emanare ai sensi dell'art. 5 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, il compito di stabilire "criteri
uniformi per l'attivazione da parte delle unità sanitarie locali dei
posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali, con particolare
riguardo ai reparti di malattie infettive e alle specifiche esigenze
di diagnosi e cura delle infezioni da HIV, nonché criteri uniformi
per l'attivazione dei servizi di cui al comma secondo e sugli
organici relativi".
Il richiamato comma secondo riguarda i servizi per il trattamento
a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate e
stabilisce che le unità sanitarie locali ne promuovono la graduale
attuazione "sulla base di indirizzi regionali". La norma stabilisce
poi che "il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego, per
il tempo necessario, del personale infermieristico del reparto
ospedaliero da cui è disposta la dimissione" ed aggiunge che "il
trattamento a domicilio, entro il limite massimo di 2.100 posti da
ripartire tra le regioni e le province autonome in proporzione alle
rispettive esigenze ed entro il limite di spesa complessiva annua di
lire 60 miliardi, a regime, e di lire 20 miliardi per il 1990, può
essere attuato anche presso idonee residenze collettive o case
alloggio, con il ricorso ad istituzioni di volontariato o ad
organizzazioni assistenziali diverse all'uopo convenzionate o a
personale infermieristico convenzionato che opererà secondo le
indicazioni dei responsabili del reparto ospedaliero".
La Regione ricorrente ricorda che la Corte costituzionale,
esaminando le censure opposte dalla Regione Lombardia e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a tale normativa, ha affermato che
il suddetto comma secondo non determina un'invasione nelle competenze
regionali, in quanto "la norma censurata contiene .. solo criteri di
larga massima cui deve ispirarsi il servizio, la cui concreta e
graduale attivazione peraltro è soggetta ad "indirizzi regionali" e
deve avvenire comunque secondo programmi formulati dalle stesse
Regioni e Provincie autonome (art. 9, comma primo)". Con riferimento
al comma terzo del medesimo art. 1 - che era stato impugnato per
contrasto con il principio di legalità, perché demandava la
disciplina dell'attività di trattamento a domicilio e quella di
assistenza a ciclo diurno negli ospedali ad atti di indirizzo e
coordinamento asseritamente privi di contenuto predeterminato - la
Corte ha osservato che "la legge circoscrive adeguatamente il
contenuto degli atti, descrivendo sia le attività da coordinare sia
i rispettivi fini e criteri, e precisamente, nel comma secondo, prima
parte (per quanto concerne il trattamento domiciliare) e nel comma
successivo (per l'attività di ospedale diurno) nei quali sono
sufficientemente specificate le caratteristiche dei servizi che si
vogliono attuare". (sentenza n. 37 del 1991).
Ciò premesso, la Regione ricorrente osserva che l'atto di
indirizzo e coordinamento, secondo la previsione della legge e
l'interpretazione che di essa aveva fornito la richiamata sentenza
della Corte costituzionale, avrebbe dovuto limitarsi a fissare
criteri di natura meramente tecnica e relativi alle modalità e
caratteristiche di attivazione del servizio, nel rispetto dello
specifico fondamento legislativo della potestà di indirizzo e
coordinamento e dei vincoli elaborati dalla giurisprudenza della
Corte (e segnatamente dalle sentenze nn. 150 del 1982, 177 e 560 del
1988, 338 del 1989 e 359 del 1991), in ordine all'esercizio di tale
potestà.
L'atto impugnato viola invece tali vincoli in quanto, all'art. 1,
disciplina in modo puntuale l'articolazione dei servizi per il
trattamento a domicilio stabilendo, tra l'altro, che deve essere
attivato presso residenze collettive o case alloggio "un numero di
posti per il trattamento di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate pari al 25 per cento di quelli complessivamente disponibili,
da utilizzare quando sussistano condizioni di inadeguatezza e
difficoltà ambientali che non consentano il trattamento a domicilio"
e che, per attivare il restante 75 per cento si deve far ricorso, per
il 25 per cento a convenzioni con istituzioni di volontariato e con
organizzazioni assistenziali diverse e, per il 50 per cento, alla
diretta attività assistenziale del personale del reparto ospedaliero
da cui è disposta la dimissione.
L'art. 2, inoltre, ripartisce puntualmente le risorse finanziarie
complessivamente disponibili per l'attivazione dei servizi di
trattamento a domicilio in corrispondenza alla ripartizione degli
interventi disposta dal precedente art. 1, destinando lire 23
miliardi per la stipula di convenzioni con residenze collettive o
case alloggio, lire 15 miliardi per la stipula di convenzioni per
l'assistenza a domicilio con istituzioni di volontariato e con
organizzazioni assistenziali diverse e lire 16 miliardi per
l'integrazione degli organici di ricovero da utilizzare nelle
attività relative al trattamento a domicilio.
Una disciplina siffatta eccede i profili previsti dall'art. 1,
comma terzo, della legge n. 135 del 1990 ed annulla gli spazi di
autonomia che invece debbono essere lasciati alla regione.
Essa, infatti, prefissando rigidamente la ripartizione
proporzionale degli interventi da attivare (art. 1 del d.P.R.) e la
conseguente suddivisione delle risorse finanziarie (art. 2), preclude
l'esercizio di quella discrezionalità normativa che lo stesso
legislatore statale aveva inteso garantire alle regioni, demandando
alle stesse sia l'adozione degli indirizzi sulla base dei quali
doveva essere promossa la concreta, graduale attuazione di tali
servizi, secondo le rispettive esigenze (art. 1, comma secondo, della
legge 135 del 1990), sia la formulazione dei programmi per tali
attività (art. 9, comma primo).
Peraltro, la ripartizione degli interventi e delle relative
risorse finanziarie disposta con gli artt. 1 e 2 del decreto
impugnato capovolge anche i criteri generali indicati nell'art. 1,
comma secondo, della legge n. 135, poiché impone di adottare il
trattamento presso residenze collettive o case alloggio nel 25 per
cento dei casi, mentre invece, secondo la norma legislativa, tale
tipo di intervento aveva il carattere di una misura residuale, da
adottarsi con le prescritte cautele. Né vi era, nella legge, alcuna
traccia della volontà di riservare determinate quote del trattamento
domiciliare al convenzionamento con istituzioni di volontariato.
È pur vero - osserva la Regione Lombardia - che l'art. 4 del
d.P.R. precisa che "la ripartizione degli interventi secondo i
rapporti di proporzionalità specificati negli artt. 1 e 2, con
riferimento alla dimensione nazionale, costituisce per quanto attiene
l'ambito della programmazione regionale un criterio orientativo". Ma
- sostiene la ricorrente - a fronte della rigidità dei rapporti di
proporzionalità precedentemente fissati, tale disposizione non
rappresenta altro, in realtà, che un mero omaggio formale alla
natura di atto di indirizzo e coordinamento del decreto impugnato.
Con un secondo motivo di ricorso, la Regione Lombardia denunzia che
non sia stata consultata la conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato e le Regioni, in violazione dell'art. 12, comma quinto,
lettera b), della legge n. 400 del 1988, deducendo che tale vizio
procedurale concreta di per sé stesso una violazione dell'autonomia
regionale.
Concludendo, la ricorrente ha chiesto di "dichiarare che non
spetta allo Stato, e per esso al Consiglio dei Ministri e al
Presidente del Consiglio dei Ministri, dettare con atto di indirizzo
e coordinamento criteri in materia di programmazione degli interventi
nei confronti di soggetti affetti da AIDS e ripartire le risorse
finanziarie in conformità di tali criteri, e per conseguenza
annullare il decreto impugnato".
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dalla Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato in parte inammissibile e per il resto
infondato.
Quanto al primo motivo di ricorso, l'Avvocatura rileva che esso
contiene in realtà due censure. Con la prima, la Regione ricorrente
deduce che l'art. 1, comma primo, del d.P.R. impugnato viola l'art.
1, comma secondo, della legge n. 135 del 1990, poiché impone una
percentuale garantita del 25 per cento per il trattamento presso
residenze collettive e case alloggio, mentre a tale misura la legge
attribuisce un carattere residuale. Riguardo a tale censura,
l'Avvocatura deduce che "la legge pone un "limite massimo" al
trattamento a domicilio; appare quindi erroneo asserire che
l'alternativa del trattamento presso idonee residenze collettive e
case alloggio avrebbe carattere residuale". Nella memoria di
costituzione si osserva altresì che il ricorso non lascia trasparire
gli interessi concreti in gioco nell'ambito della Regione;
l'Avvocatura si riservava, da parte sua, di chiarire quali fossero le
regioni che avevano ispirato l'indirizzo statale.
Riguardo alla seconda censura - con cui si ascrive al medesimo
art. 1, comma primo, del d.P.R. di comprimere eccessivamente la
discrezionale potestà normativa della regione - l'Avvocatura
richiama l'art. 4, comma primo, del d.P.R. e deduce che, comunque, le
indicazioni meramente quantitative di larga massima poste nel citato
art. 1, comma primo, non sono tali da comprimere eccessivamente le
autonomie regionali. In materia di sanità, del resto, spetta allo
Stato intervenire per assicurare livelli uniformi di prestazioni,
così come gravano sullo Stato pesanti oneri finanziari.
Con riferimento alle conclusioni rassegnate dalla Regione,
l'Avvocatura rileva che la richiesta di dichiarare che non spetta
allo Stato dettare criteri in materia di programmazione degli
interventi nei confronti di soggetti affetti da AIDS e ripartire le
risorse finanziarie in conformità di tali criteri, si pone in
contrasto con l'art. 1, comma terzo, della legge n. 135 del 1990,
sicché la domanda, così come formulata, non può che essere
respinta.
Quanto al secondo motivo del ricorso, la Presidenza del Consiglio
dei ministri deduce che l'art. 12, comma quinto, lettera b), della
legge n. 400 del 1988 prevede il parere - obbligatorio ma non
vincolante - della Conferenza limitatamente ai "criteri generali
relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di
coordinamento", ma non prevede affatto che ogni singolo atto di
indirizzo e coordinamento debba, a pena di illegittimità, essere
sottoposto alla Conferenza. Quando alcuni singoli atti sono stati
sottoposti a detto parere ciò è avvenuto per scelta politica e non
per prescrizione legislativa. L'Avvocatura rileva poi che tale
secondo motivo non trova riscontro nelle conclusioni formulate nel
ricorso, sicché lo stesso appare inammissibile.
Infine, viene rilevato dall'Avvocatura che la pur annunciata
censura all'art. 1, comma secondo, del d.P.R. non si è concretizzata
in alcun motivo specifico. Considerato in diritto
1. - La Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione
nei confronti dello Stato in relazione agli artt. 1, primo e secondo
comma e 2, primo comma, del d.P.R. 14 settembre 1991 recante "Atto di
indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attivazione dei servizi
per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e
patologie correlate".
La Regione lamenta innanzi tutto la violazione della propria
autonomia, dovuta al fatto che l'atto è stato emanato senza che si
sia proceduto, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri -
in asserita violazione dell'art. 12, quinto comma, lettera b) della
legge 23 agosto 1988, n. 400 - alla consultazione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome.
2. - La censura non è fondata.
La consultazione della Conferenza, secondo l'invocata disposizione
della legge n. 400 del 1988, è prescritta per i "criteri generali
relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di
coordinamento" e non in relazione all'adozione di ogni singolo atto.
Di conseguenza, quand'anche si convenisse con la tesi per cui la
Conferenza anche in quest'ultima ipotesi possa essere consultata su
richiesta delle Regioni e delle Province autonome (il che potrebbe
prevenire conflitti e contese giuridiche conseguendo una delle
finalità del nuovo istituto), rimarrebbe comunque insuperabile, nel
caso, il carattere facoltativo e non obbligatorio della convocazione
della Conferenza medesima da parte del Presidente del Consiglio: il
che esclude qualsiasi fondamento alla dedotta violazione della legge
n. 400 del 1988.
3. - L'art. 1, secondo comma, della legge 5 giugno 1990, n. 135,
alla quale fa riferimento l'atto impugnato, istituisce il trattamento
domiciliare a favore di quei malati per i quali, superata la fase
acuta della malattia, sia possibile la dimissione dall'ospedale e la
prosecuzione delle occorrenti terapie presso il loro domicilio.
Caratteristica del trattamento così previsto è la continuazione,
nel domicilio del paziente, del trattamento ospedaliero, mediante
l'impiego, per il tempo necessario, del personale infermieristico del
reparto da cui è disposta la dimissione, che opererà a domicilio
secondo le stesse norme previste per l'ambiente ospedaliero, con la
consulenza dei medici del reparto stesso; con la partecipazione
inoltre del medico di famiglia e la collaborazione del volontariato e
del personale infermieristico e tecnico dei servizi territoriali.
Sempre secondo la legge, il trattamento a domicilio può inoltre
essere attuato anche presso idonee residenze collettive o case
alloggio, con il ricorso ad istituzioni di volontariato o ad
organizzazioni assistenziali diverse o a personale infermieristico
convenzionato che opererà secondo le disposizioni dei responsabili
ospedalieri.
La legge stabilisce altresì che i posti per trattamento
domiciliare, da attivare nelle due forme e con le modalità sopra
descritte, sono complessivamente 2.100 da ripartire tra le Regioni e
le Province autonome in proporzione alle rispettive esigenze ed entro
i limiti della complessiva spesa annua di sessanta miliardi di lire
(venti per il 1990).
4. - Con il d.P.R. 14 settembre 1991 è stato approvato un atto di
indirizzo e coordinamento, che, sulla base di quanto stabilito dal
terzo comma dell'art. 1 della legge n. 135 del 1990, intende
determinare criteri uniformi per l'attivazione dei servizi relativi
al descritto trattamento a domicilio dei malati di AIDS. Le censure
mosse dalla Regione Lombardia riguardano tre disposizioni contenute
nel detto decreto.
La prima di esse (art. 1, primo comma), nel fissare gli indirizzi
di cui Regioni e Province autonome debbono tener conto per la
programmazione degli interventi per il detto trattamento a domicilio,
prevede (lettera a)) l'attivazione presso residenze collettive o case
alloggio di un numero di posti pari al 25 per cento di quelli
complessivamente disponibili, da utilizzare quando sussistano
condizioni di inadeguatezza e difficoltà ambientali che non
consentano il trattamento a domicilio; l'attivazione (lettera b)) del
trattamento a domicilio per il restante 75 per cento, ricorrendo per
il 25 per cento dei posti a convenzioni con istituzioni di
volontariato e con organizzazioni assistenziali diverse e per il 50
per cento alla diretta attività assistenziale del personale del
reparto ospedaliero da cui è disposta la dimissione.
La seconda disposizione impugnata è il secondo comma del medesimo
art. 1, secondo cui "Il trattamento di cui al comma 1, lettera a), è
attuato prioritariamente nei confronti dei soggetti affetti da AIDS
con più rilevanti limitazioni dell'autosufficienza o in condizioni
di terminalità". Rispetto a tale disposizione, peraltro, la Regione
ricorrente non ha svolto alcuna specifica censura.
La terza disposizione impugnata è l'art. 2, primo comma che
ripartisce le risorse finanziarie stabilite dalla legge tra i vari
tipi di intervento, con evidente riferimento alle percentuali di cui
sopra.
Secondo la Regione ricorrente le disposizioni censurate
esorbiterebbero dai confini della funzione di indirizzo e
coordinamento poiché, prefissando la ripartizione degli interventi
da attivare, e delle risorse relative, secondo rigidi rapporti di
proporzionalità, le precluderebbero ogni spazio di discrezionalità
nell'esercizio della competenza, (ad essa riservata dalla legge), di
dettare gli indirizzi dell'attivazione del servizio (art. 1, secondo
comma), nonché di predisporre i relativi programmi (art. 9, comma
primo).
5. - Le norme impugnate non possono essere considerate e valutate
in modo separato rispetto ad altre, pure contenute nel decreto, che
ne chiarificano la portata. Rilievo decisivo ha, a questo proposito,
l'art. 4 del citato decreto che nella sua prima parte precisa che "La
ripartizione degli interventi secondo i rapporti di proporzionalità
specificati negli articoli 1 e 2, con riferimento alla dimensione
nazionale, costituisce per quanto attiene l'ambito della
programmazione regionale un criterio orientativo".
Questa formulazione, contrariamente a quanto ritiene la Regione,
non rappresenta un mero omaggio formale alla affermata natura
dell'atto, ma è intesa a precisare che i previsti rapporti di
proporzionalità tra le diverse forme di attivazione del servizio,
mentre costituiscono criteri e caratteristiche destinate ad
improntare il servizio nella sua dimensione globale per l'intero
territorio nazionale, si atteggiano invece, nei confronti delle
Regioni e della loro potestà programmatoria, come indicazioni, come
orientamenti, appunto, che, mentre le indirizzano nel senso di tener
conto di un tendenziale assetto complessivo del servizio, non le
privano affatto dello spazio di discrezionalità necessario ad
adeguare le possibili soluzioni concrete alle esigenze locali; anzi,
il medesimo articolo espressamente le invita a provvedere in tal
senso e, in particolare, ad adeguare tali soluzioni "alla effettiva
disponibilità nei diversi ambiti territoriali di idonee strutture
residenziali collettive da utilizzare per l'attività assistenziale
in collaborazione con i reparti ospedalieri ed alla concreta
possibilità di fruire dell'apporto di istituzioni di volontariato o
organizzazioni assistenziali per lo svolgimento in regime di
convenzione delle attività innanzi precisate, in alternativa al
trattamento da garantire mediante il diretto impiego del personale
del reparto ospedaliero".
La variabilità delle soluzioni che potranno essere perciò
adottate dalle singole Regioni nella ripartizione dei posti
disponibili tra trattamento presso il domicilio e trattamento presso
la casa alloggio, pur nel complessivo quadro di riferimento disegnato
dalla legge prima ancora che dall'atto in esame, induce a concludere
che l'atto medesimo non comprime in modo illegittimo la competenza
riconosciuta alle Regioni. Pertanto, per questo aspetto, il ricorso
si deve ritenere infondato.
6. - Da altro punto di vista, la Regione critica l'art. 1, lettera
b) dell'atto impugnato per violazione del principio di legalità
sostanziale, sostenendo che esso avrebbe introdotto una riserva di
quote del trattamento domiciliare al convenzionamento con istituzioni
di volontariato, riserva di cui non vi sarebbe traccia nell'art. 1,
secondo comma, della legge n. 135 del 1990.
Questa Corte ritiene che, proprio se letto in connessione con
questa ultima disposizione, l'impugnato art. 1, lettera b) sia da
interpretare in un senso che consente di escludere l'esistenza del
vizio denunziato.
L'art. 1, secondo comma, della legge n. 135, infatti, nel
descrivere le modalità di realizzazione del trattamento domiciliare
(in senso proprio) dei malati di AIDS, mostra di ritenere essenziale
l'assistenza diretta da parte del personale del reparto presso cui il
malato era ricoverato, mentre configura l'intervento di altri
soggetti, segnatamente di istituzioni di volontariato, in funzione di
mera collaborazione. Chiaro il fine di tali prescrizioni della legge:
la continuazione dell'assistenza ospedaliera secondo le stesse norme
previste per l'ambiente ospedaliero, con l'impiego del personale del
reparto cui apparteneva il malato, e ciò nell'intento di garantire a
quest'ultimo che il trattamento a domicilio non comporti pregiudizio
né un affievolimento dell'assistenza e della terapia in corso. Una
ratio, questa, che tra l'altro risponde alle affermazioni rese in
Parlamento nel corso del dibattito sulla legge dal Ministro della
Sanità ("l'assistenza domiciliare è un tipo di assistenza che deve
essere in stretto collegamento con l'ospedale attraverso il medico
ospedaliero e il medico di famiglia": v. seduta del 18 gennaio 1990 -
XII Commissione Affari sociali - Camera dei deputati).
Questo essendo il chiaro impianto della legge, la disposizione
contenuta nell'art. 1, lettera b), del decreto impugnato, laddove fa
riferimento al ricorso a istituzioni di volontariato, non può essere
interpretata se non nel senso di contemplare l'utilizzazione di
apporti collaborativi e integrativi rispetto all'impegno del
personale ospedaliero, certamente importanti ma non a questo
alternativi. Altrimenti l'atto impugnato conterrebbe - rispetto alla
legge n. 135 del 1990 - innovazioni rilevanti in quanto incidenti sui
livelli di assistenza e di terapia di malati assai gravi, e comunque
tali da comportare violazione del principio di legalità sostanziale.
In questi termini e per queste ragioni il ricorso della Regione
Lombardia va respinto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato disporre con l'atto di indirizzo e
di coordinamento di cui al d.P.R. 14 settembre 1991 (Atto di
indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attivazione dei servizi
per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e
patologie correlate) indicazioni orientative per la ripartizione dei
posti disponibili per il trattamento a domicilio dei malati di AIDS
da attuarsi in correlazione al disposto dell'art. 1 della legge 5
giugno 1990, n. 135.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte