Corte costituzionale

Ordinanza n. 263/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 3legge 203/1991
  • art. 25legge 203/1991
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma

secondo, del codice di procedura penale, dell'art. 69, primo comma,

del codice penale e dell'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.

152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità

organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività

amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio

1991, n. 203, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 luglio 1994 dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta nel procedimento

penale a carico di Benvenuto Giuseppe Croce iscritta al n. 575 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 1 agosto 1994 dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Palermo nel procedimento penale a

carico di Benvenuto Giuseppe Croce iscritta al n. 776 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale per il reato di

omicidio pluriaggravato in danno del dott. Rosario Livatino il

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Caltanissetta, all'udienza preliminare, ha sollevato, con ordinanza

dell'11 luglio 1994, questione di legittimità costituzionale degli

articoli 442, comma secondo, del codice di procedura penale, 69,

primo comma, del codice penale e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991,

n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità

organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività

amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio

1991, n. 203, in riferimento agli articoli 3, 25 (recte: 24) e 27

della Costituzione;

che nel sollevare la questione il rimettente muove dal rilievo

per cui la richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato

non può essere accolta, allo stato della disciplina positiva quale

risultante da decisioni della Corte costituzionale, giacché

l'accesso a detto rito speciale non è consentito a favore

dell'imputato di un reato punibile, in astratto, con la pena

dell'ergastolo, come è nel caso di specie;

che la riferita preclusione, sussistente anche quando il giudice

per l'udienza preliminare ritenga di dover escludere una circostanza

aggravante che comporta, sempre in astratto, la pena perpetua, ovvero

ritenga di dover diversamente qualificare l'imputazione formulata dal

pubblico ministero, non può non valere dunque - e a maggior ragione

- quando si tratti di delibare in ordine alla ricorrenza di una

circostanza come quella dell'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991

convertito in legge n. 203 del 1991; norma, questa, che configura una

circostanza attenuante ad effetto speciale a favore del soggetto

collaboratore con la giustizia e che prevede per questi, ricorrendone

gli estremi applicativi (dissociazione dai compartecipi nel reato;

"adoperarsi" del soggetto per "evitare che l'attività delittuosa sia

portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente

l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di

elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per

l'individuazione o la cattura degli autori dei reati"), la

sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione da

dodici a venti anni;

che, inoltre, il giudice a quo, argomentata la natura di

circostanza della previsione richiamata, ne sottolinea la

riconducibilità alla disciplina correlativa e dunque, in primo

luogo, al giudizio di comparazione a norma dell'art. 69, primo comma,

del codice penale, il quale implica una completa valutazione del

merito della res iudicanda e non può essere ricompreso nella

delibazione affidata al giudice ai fini dell'ammissione del giudizio

abbreviato;

che, date queste premesse, e stante la qualità di collaboratore

dell'imputato, nei sensi anzidetti, il rimettente solleva questione

di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma secondo, del

codice di procedura penale, in quanto non prevede la possibilità di

applicazione della circostanza attenuante in discorso ai fini della

determinazione della pena in sede di decisione sull'ammissibilità

del giudizio abbreviato, assumendone il contrasto: a) con l'art. 3

della Costituzione, in quanto sarebbero parificate situazioni

profondamente diseguali (di chi è collaboratore e di chi non lo è);

b) con l'art. 25 (recte: 24) della Costituzione, risultando compresso

il diritto di difesa del soggetto collaborante, privato in questo

modo di un "importante strumento di definizione delle proprie

pendenze"; c) con l'art. 27 della Costituzione, perché ne

risulterebbe vanificato il diritto premiale che si fonda su detto

precetto costituzionale, in quanto la pena deve tendere alla

rieducazione del condannato che, se collaborante, dovrebbe avere

diritto ad un trattamento differenziato;

che inoltre il giudice coinvolge - "conseguenzialmente" -

nell'impugnativa anche la norma sostanziale più volte citata,

relativa alla circostanza attenuante, nonché la disciplina del

giudizio di comparazione in caso di concorso di circostanze

eterogenee, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali -

nonché ulteriormente per lamentata complessiva irragionevolezza

della disciplina in argomento - e per le stesse ragioni sopra

esposte;

che questione sostanzialmente identica e riferita agli stessi

parametri è stata sollevata, con ordinanza del

1 agosto 1994, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Palermo, in un distinto procedimento penale a carico del

medesimo imputato del giudizio precedentemente riferito;

che è intervenuto in questo secondo giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha dedotto l'inammissibilità o comunque la

non fondatezza della questione in quanto - dopo la sentenza n. 176

del 1991 della Corte costituzionale - il giudizio abbreviato non è

consentito in radice per i delitti punibili in astratto con la pena

dell'ergastolo, come appunto si verifica nella specie, e comunque in

quanto la Corte costituzionale si è già pronunciata al riguardo

anche sul piano della esclusione di valutazioni di merito da parte

del giudice dell'udienza preliminare ai fini della decisione sulla

ammissibilità del rito, sottolineando inoltre connotati di

incomprensibilità del quesito riferito all'art. 69 del codice

penale;

Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano questioni

pressoché identiche e concernenti le medesime disposizioni, sicché

i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica

pronuncia;

che l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Palermo, pur se in larga misura riproduttiva

dell'altra, è tuttavia - diversamente da quest'ultima - priva di

ogni indicazione in ordine alla concreta rilevanza della questione

sollevata rispetto al processo a quo, non risultando neppure il tipo

di imputazione contestata, per cui essa è inidonea a dare valido

ingresso alla questione di legittimità costituzionale, della quale

va dichiarata la manifesta inammissibilità, come da consolidato

orientamento di questa Corte (v., ex plurimis, ordinanze nn. 246, 136

e 43 del 1994);

che, relativamente all'ordinanza del giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, si deve osservare

che l'impugnativa congiunta della norma processuale - in tema di

giudizio abbreviato - e di quelle sostanziali - che prevedono la

specifica circostanza della collaborazione nonché il generale regime

applicativo - mira, da diverse possibili prospettive, ad un preciso e

unico petitum, che è quello di consentire al giudice dell'udienza

preliminare di riconoscere ed applicare la circostanza attenuante ai

fini dell'ammissione del giudizio abbreviato, altrimenti precluso in

ragione della contestazione di un reato punibile, in astratto, con la

pena dell'ergastolo;

che peraltro questa Corte ha già disatteso questioni analoghe,

e riferite in parte agli stessi parametri, concernenti la più

generale preclusione alla verifica della esattezza dell'imputazione,

quale contestata dal pubblico ministero, da parte del giudice per le

indagini preliminari, sia quanto al titolo-base del reato che quanto

alla esistenza di circostanze aggravanti (sentenza n. 305 del 1993;

ordinanza n. 204 del 1994);

che in dette decisioni si è affermata, sul piano dell'indagine

di costituzionalità, la coerenza di una simile preclusione nel

disegno del nuovo processo penale, in rapporto alla funzione di

controllo sulla richiesta di giudizio (sent. n. 41 del 1993)

assegnata all'udienza preliminare e correlativamente al giudice

dinanzi al quale essa si svolge, e, nell'escluderne il contrasto con

il principio di ragionevolezza e con il diritto di difesa, si è più

in particolare sottolineato che sarebbe, al contrario, distorsiva una

diversa conclusione: sia perché, una volta accordato il potere di

sindacato sul merito dell'imputazione al giudice delle indagini

preliminari, questo potere non potrebbe non operare anche in senso

peggiorativo per l'imputato, al pari di quanto avviene nel

dibattimento; sia perché al riconoscimento del potere in discorso

osta la mancanza di uno strumento di controllo idoneo a prevenire

possibili determinazioni errate da parte del giudice;

che gli accennati rilievi, formulati in rapporto a questioni

prospettanti una serie di ipotesi di erronea o inadeguata

contestazione da parte del pubblico ministero, non possono che essere

ribaditi in rapporto all'ipotesi offerta dal giudizio a quo, in cui

non viene in gioco alcun profilo di dissenso del giudice sulla

contestazione formulata dall'organo di accusa ma si richiede

l'attribuzione di un potere di "neutralizzazione" della

contestazione, in sé preclusiva del rito, attraverso il

riconoscimento e l'applicazione di attenuanti;

che, in contrario, su quest'ultimo profilo, si deve ancora una

volta ribadire che un potere siffatto è del tutto eccezionale al di

fuori del giudizio sul merito della regiudicanda (sent. n. 431 del

1990; ord. n. 204 del 1994 citata);

che i rilievi che precedono sono riferibili anche al parametro,

ulteriormente invocato, dell'art. 27 della Costituzione, che non

impone l'introduzione della richiesta deroga al sistema, e valgono,

del pari, in relazione alle censure riferite alla disciplina

sostanziale della circostanza de qua, per la quale del resto sarebbe

extra ordinem una addizione normativa tale da renderla applicabile in

qualunque fase del procedimento diversa dal giudizio sul merito del

reato (onde superare la preclusione al rito speciale); non senza,

infine, rilevare che la peculiarità della situazione collaborativa,

sottesa, non è idonea a condurre a diversa conclusione in questa

sede;

che, pertanto, per tutti i profili dedotti la questione deve

essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 442, secondo comma, del

codice di procedura penale, 69, primo comma, del codice penale, e 8

del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in

tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon

andamento dell'attività amministrativa), convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sollevata, in

riferimento agli articoli 3, 25 (recte: 24) e 27 della Costituzione,

dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 442, secondo comma, del

codice di procedura penale, 69, primo comma, del codice penale, e 8

del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in

tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon

andamento dell'attività amministrativa), convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sollevata, in

riferimento agli articoli 3, 25 (recte: 24) e 27 della Costituzione,

dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Caltanissetta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte