Sentenza n. 263/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/07/1996 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 313/1994
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2,
3 e 4, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 (Disciplina dei
pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle
direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di
finanza), convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994,
n. 460, promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1995 dal pretore
di Avellino nel procedimento civile vertente tra Gennaro Porpora ed
altri, quali eredi di Lucia Caruso, e il Ministero dell'interno ed
altro, iscritta al n. 206 del registro ordinanze del 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visti l'atto di costituzione di Gennaro Porpora ed altri, l'atto di
costituzione ed intervento della Banca d'Italia nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1996 il giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Uditi gli avvocati Alfonso Luigi Marra e Alfredo Alagna per Gennaro
Porpora ed altri, Pier Luigi Lorenti per la Banca d'Italia e
l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 17 dicembre 1995 nel corso di un
procedimento di espropriazione forzata presso terzi, il pretore di
Avellino, quale giudice dell'esecuzione, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'intero art. 1 del decreto-legge 25
maggio 1994, n. 313 (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità
speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle
Forze armate e della Guardia di finanza), convertito, con
modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 460, denunciandone il
contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 28 e 113 della Costituzione.
La disposizione sottoposta a verifica di legittimità
costituzionale, nel disciplinare i pignoramenti sui fondi di
contabilità speciale a disposizione delle prefetture o di altre
amministrazioni (Forze armate, Guardia di finanza, Polizia di Stato e
Corpo nazionale dei vigili del fuoco), stabilisce che non sono
soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati a servizi e
finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza
pubblica, o al pagamento di emolumenti e pensioni dovuti al personale
amministrato (comma 1). La stessa disposizione prevede, inoltre, che
i pignoramenti ed i sequestri sulle somme affluite nelle apposite
contabilità speciali si eseguono esclusivamente, a pena di nullità
rilevabile d'ufficio, con atto notificato al direttore di ragioneria
nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati, il
quale vincola l'ammontare della somma dovuta sui fondi a destinazione
diversa da quella che non consente il pignoramento (comma 2);
esclude, quindi, e dichiara nulli gli atti di sequestro o di
pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato (comma 3).
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dopo
che i creditori che procedevano nei confronti del Ministro
dell'interno avevano provveduto al pignoramento presso la Banca
d'Italia - sezione della tesoreria provinciale dello Stato di
Avellino - anche su fondi di contabilità speciale della Prefettura.
La Banca d'Italia non era comparsa all'udienza stabilita per rendere
la dichiarazione del terzo, chiamato a specificare di quali somme del
debitore si trovasse in possesso (art. 547 del cod. proc. civ.).
Il giudice dell'esecuzione ritiene che la disposizione denunciata
tenderebbe ad introdurre la impignorabilità generalizzata delle
somme di danaro e dei crediti pecuniari dello Stato, mentre i limiti
di pignorabilità di tali somme, per loro natura fungibili e
strumentali, dovrebbero essere individuati, secondo la giurisprudenza
costituzionale (sentenza n. 138 del 1981), in relazione alla natura
ed alla destinazione degli specifici beni dei quali di volta in volta
si chiede l'espropriazione. La disciplina denunciata altererebbe la
parità di condizione dei creditori e derogherebbe senza
giustificazione alla competenza territoriale, in violazione degli
artt. 3, 24, 25, 28 e 113 della Costituzione.
2. - L'ordinanza di rimessione del pretore di Avellino è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima
serie speciale, del 13 marzo 1996.
3. - Si sono costituite dinanzi alla Corte le parti private che
hanno promosso il procedimento di espropriazione, facendo proprie e
sviluppando le argomentazioni prospettate nell'ordinanza di
rimessione.
4. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, eccependo anzitutto l'inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale per difetto di rilevanza nel giudizio
principale. Difatti, a seguito della mancata comparizione del terzo
per rendere la dichiarazione prevista dall'art. 547 del cod. proc.
civ., non essendo stata promossa dal creditore procedente l'azione di
accertamento del diritto del debitore nei confronti del terzo (art.
548 del cod. proc. civ.), il pignoramento avrebbe perduto efficacia
ed il processo esecutivo si sarebbe estinto. L'Avvocatura ritiene
che, in ipotesi, la pregiudizialità sarebbe configurabile solo nel
giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. Ma questo presuppone
che il creditore procedente, dopo la mancata comparizione del terzo,
abbia assolto l'onere di proporre istanza per promuovere tale
giudizio (art. 548 del cod. proc. civ.), cosa che nel caso in esame
non si è verificata.
L'Avvocatura deduce, quale causa di inammissibilità, anche la
carenza di motivazione in ordine ai profili di incostituzionalità
della disposizione denunciata (quanto meno per i commi 2, 3 e 4), ed
il mancato accertamento, che ritiene necessario da parte del giudice
rimettente, dell'esistenza di fondi giacenti presso il terzo non
compresi nelle contabilità speciali, osservando che erano state
pignorate tutte le somme dovute al Ministero dell'interno ed alla
Prefettura.
5. - Il 18 aprile 1996 la Banca d'Italia, quale sezione di
tesoreria provinciale dello Stato di Avellino, ha depositato nella
cancelleria della Corte memoria di costituzione e di intervento,
assumendo di essere legittimata a costituirsi quale parte
"sostanziale" del giudizio principale, o di avere titolo ad
intervenire nel giudizio di legittimità costituzionale quale
titolare del servizio di tesoreria dello Stato, affidatole per legge,
ovvero secondo le regole del processo amministrativo, da applicare al
giudizio di legittimità costituzionale.
Nel merito la Banca d'Italia ha proposto le proprie argomentate
conclusioni, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile
o manifestamente infondata.
In prossimità dell'udienza ha depositato una memoria per ribadire
e precisare le proprie deduzioni in ordine all'ammissibilità del suo
intervento.
6. - All'udienza del 25 giugno 1996 la Corte, sentite le parti, ha
dichiarato, con ordinanza, irricevibile l'atto di costituzione e di
intervento della Banca d'Italia, in quanto depositato oltre il
termine previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale investe la
disciplina del pignoramento sulle contabilità speciali delle
prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e
della Guardia di finanza, dettata dall'art. 1 del decreto-legge 25
maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 22
luglio 1994, n. 460.
Il pretore di Avellino, quale giudice dell'esecuzione, ritiene che
il divieto di pignoramento sui fondi di contabilità speciale
destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa
nazionale e di sicurezza pubblica, od al pagamento di emolumenti e
pensioni al personale amministrato, e le modalità del pignoramento
da eseguire presso l'amministrazione, possano essere in contrasto con
gli artt. 3, 24, 25, 28 e 113 della Costituzione.
2. - Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione, proposta
dall'Avvocatura dello Stato, di inammissibilità, per irrilevanza,
della questione di legittimità costituzionale.
L'eccezione è fondata.
La questione è stata sollevata nel corso di un procedimento di
espropriazione presso terzi, dopo che il creditore procedente aveva
provveduto a notificare l'ingiunzione al debitore e l'intimazione al
terzo (art. 543 del cod. proc. civ.), citato a comparire dinanzi al
pretore per dichiarare di quali somme del debitore sottoposto ad
esecuzione fosse in possesso (art. 547 del cod. proc. civ.). La
mancata comparizione del terzo conclude questa fase, ed il
procedimento esecutivo si estingue, a meno che il creditore
procedente, a seguito della mancata (o della contestata)
dichiarazione del terzo, proponga istanza per l'accertamento del
diritto del debitore nei confronti del terzo. Solo in tal caso la
questione di legittimità costituzionale, sollevata dal giudice
rimettente, si configurerebbe come pregiudiziale rispetto al suo
giudizio.
Non risulta dall'ordinanza di rimessione, né dagli atti, che,
successivamente alla mancata comparizione del terzo chiamato a
rendere la sua dichiarazione, il creditore abbia esperito l'azione
per il giudizio di cognizione, proponendo la relativa istanza. La
questione di legittimità costituzionale, dunque, nel momento in cui
è stata sollevata non era rilevante nel giudizio principale e deve
essere dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 (Disciplina dei
pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle
direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di
finanza), convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994,
n. 460, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 28 e 113
della Costituzione, dal pretore di Avellino con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte