Sentenza n. 263/1997
Altra decisione · depositata il 23/07/1997 · relatore Riccardo Chieppa
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della provincia autonoma di Trento
notificato il 13 agosto 1996, depositato in cancelleria il 21
successivo per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
direttiva per il contenimento dell'inquinamento provocato dagli
allevamenti zootecnici, allegata alla deliberazione del Comitato
istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, del 15 aprile
1996, n. 12 ed iscritto al n. 23 del registro conflitti 1996;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1997 il giudice relatore
Riccardo Chieppa;
uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di
Trento e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 13 agosto 1996, la Provincia
autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione in relazione
alla direttiva per il contenimento dell'inquinamento provocato dagli
allevamenti zootecnici, costituente parte integrante - in allegato -
della deliberazione del Comitato dell'Autorità di bacino del fiume
Po n. 12 del 15 aprile 1996.
Unitamente alla parte contenente la disciplina sostanziale, la
direttiva prevede una serie di adempimenti delle regioni del bacino
del Po e della provincia autonoma di Trento espresse sinteticamente
nella formulazione: esse sono tenute ad adottare, qualora non già
assunti, una serie di provvedimenti (art. 9, numeri da 1 a 5 del
comma 1) e a procedere all'"adeguamento della normativa regionale e
provinciale alle prescrizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 8 entro
un anno", e, inoltre, "all'adeguamento dei contenitori di stoccaggio
alle norme previste dagli artt. 7 e 8 entro tre anni".
La ricorrente provincia precisa di essere titolare di potestà
legislativa primaria in materia di urbanistica, di tutela del
paesaggio, di cave, di apicoltura e parchi per la protezione della
flora e della fauna, di agricoltura; nonché di quella concorrente in
materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di igiene e sanità,
ai sensi rispettivamente dell'art. 8 (numeri 5, 6, 14, 16 e 21) e
dell'art. 9 (numeri 9 e 10) dello statuto. Inoltre nell'esercizio di
tale potestà essa ha organicamente disciplinato le materie della
tutela dell'ambiente dall'inquinamento con svariate leggi, contenute
nel testo unico di cui all'art. 1 della legge provinciale 25 luglio
1988, n. 22, approvato con decreto del Presidente della Giunta
provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41 e successivamente modificato ed
integrato con altre leggi provinciali (25 luglio 1988, n. 22; 15
gennaio 1990, n. 3; 27 agosto 1993, n. 21; 11 settembre 1995, n. 11;
2 febbraio 1996, n. 1).
D'altro canto, proprio con riguardo al contenimento degli effluenti
zootecnici, con deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno
1987, n. 5460, è stato approvato il Piano provinciale di risanamento
delle acque.
2. - Con un primo motivo è denunciata l'assenza nelle Autorità di
bacino nazionali del potere di disciplinare in generale e sotto
qualsiasi forma gli effluenti degli allevamenti zootecnici.
Si sottolinea la radicale estraneità all'ambito dei poteri
conferiti alle Autorità di bacino, della disciplina della materia
degli scarichi nelle acque, che è, invece, contenuta nella legge 10
maggio 1976, n. 319 (c.d. legge Merli), più volte modificata ed
aggiornata (da ultimo con il d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito
in legge 17 maggio 1995, n. 172); la quale, inoltre, detta una
disciplina specifica per quanto riguarda gli scarichi provenienti
dagli insediamenti agricoli (d.-l. 10 agosto 1976, n. 544 del 1976,
convertito nella legge 8 ottobre 1976, n. 690).
Ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge n. 319 del 1976,
modificato come sopra indicato, le regioni nel definire la disciplina
degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in
pubbliche fognature con i rispettivi piani di risanamento
"nell'esercizio della loro autonomia, tengono conto dei limiti di
accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge,
conformandosi ai principi e ai criteri della direttiva 91/271/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1991, tenendo conto delle indicazioni
contenute nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato
interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, fatti
comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i
parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile".
La direttiva impugnata, sempre secondo la ricorrente, "si pone al
di fuori di tale sistema" e risulta di per sé illegittima ed
invasiva dei poteri costituzionali della provincia autonoma di
Trento.
3. - Con un secondo motivo si deduce l'illegittimità della
deliberazione impugnata in quanto atto normativo anomalo, non
previsto e non prevedibile nell'ordinamento costituzionale.
Né il richiamo nelle "premesse" della delibera impugnata al
d.P.C.M. 23 marzo 1990, del tutto estraneo alla specifica materia
disciplinata, e all'art. 17 del d.-l. 8 aprile 1993, n. 101 -
trattandosi di decreto-legge mai convertito - fornisce il supporto
effettivo e sostanziale, presupposto di legalità, del potere
normativo come esercitato.
Del resto non è sostenibile che la legge 18 maggio 1989, n. 183
costituisca l'implicito fondamento della direttiva censurata, poiché
l'art. 17 della legge n. 183 del 1989, seppure fa riferimento, quanto
al contenuto, alla difesa del suolo sotto il profilo idrogeologico,
riguarda pur sempre gli atti di competenza delle Autorità di bacino,
primo fra tutti il Piano di bacino.
La direttiva censurata, lungi dal poter essere astrattamente
ascritta fra gli atti di pianificazione, per il suo contenuto
analitico e di dettaglio, non può certo essere considerata alla
stregua del Piano di bacino, né - a tutto concedere - ad uno
stralcio del Piano di bacino, di cui all'art. 17, comma 6-ter della
legge n. 183 del 1989.
Né infine la deliberazione può essere intesa come misura di
salvaguardia (art. 17, comma 6-bis della legge n. 183 del 1989),
posto che non attinge direttamente a beni o valori salvaguardati
dalla normativa in considerazione, ma détta prescrizioni volte a
disciplinare l'esercizio di competenze ed attribuzioni delle Regioni
e della Provincia ricorrente.
Seguendo le argomentazioni della provincia, la direttiva
corrisponde ad un anomalo potere normativo esercitato su un
presupposto erroneo e privo di base normativa di qualsiasi livello.
D'altronde la deliberazione n. 12 del 1996 impugnata chiarisce
nelle premesse - con il richiamo all'art. 2-bis del decreto-legge n.
227 del 1989, convertito nella legge n. 283 del 1989 - l'obiettivo di
ridurre "il carico dei nutrienti sversati in mare" attraverso
l'esercizio del potere, attribuito ai comitati istituzionali di
bacino, di approvare e trasmettere al Ministero dell'ambiente "uno
schema programmatico riguardante gli interventi più urgenti,
articolato per criteri e progetti". Non vi è attribuzione di alcun
potere normativo all'Autorità, ma un semplice affidamento del
compito di programmare concreti interventi da finanziare nell'ambito
degli stanziamenti previsti dal comma 4 dello stesso articolo 2-bis.
Il Comitato ha invece ritenuto di completare lo schema previsionale e
programmatico con una direttiva non prevista da alcuna legge,
contenente "null'altro che la disciplina degli allevamenti zootecnici
sotto il profilo dell'inquinamento".
Con un atto normativo anomalo si è inteso incidere sulla
competenza legislativa e amministrativa attribuita alle Regioni
(sentenza n. 250 del 1996) e, per quel che qui più rileva, sulle
specifiche garanzie del Trentino-Alto Adige di cui all'art. 5, terzo
comma, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione in
materia urbanistica e opere pubbliche) aggiunto con d.lgs. n. 267 del
1992; non senza considerare che per effetto del decreto legislativo
n. 266 del 1992 gli atti di indirizzo e coordinamento "vincolano la
regione e le province autonome solo al conseguimento degli obbiettivi
o risultati in essi stabiliti".
4. - Con un terzo motivo si deduce l'inammissibilità di una
disciplina permanente di bacino degli allevamenti zootecnici. In
effetti la disciplina degli anzidetti allevamenti incide su una
pluralità di interessi pubblici sia economico-produttivi, sia
ambientali di vario ordine e non può ragionevolmente collocarsi al
semplice livello del bacino.
La provincia autonoma di Trento, se dovesse adeguare la propria
disciplina a quanto deciso in sede di bacino, dovrebbe recepire
passivamente ben tre discipline, rispettivamente del bacino del Po,
del Brenta-Bacchiglione e dell'Adige, con evidente completo
svuotamento della propria potestà normativa e con tre differenti
vincoli differenziali per aziende ed imprenditori operanti in un
contesto economico omogeneo e concorrenziale.
Questa invece è la ragione della nuova stesura del richiamato art.
14 della legge n. 319 del 1976, che assicura un reale equilibrio fra
esigenze di qualità proprie dei singoli corpi idrici e la più ampia
prospettiva regionale e provinciale di disciplina degli scarichi
degli insediamenti civili nel proprio territorio, ivi compresi quelli
zootecnici.
5. - Con un quarto motivo, infine, si denuncia l'eccesso di potere,
l'inadeguatezza della disciplina alle esigenze dell'economia montana
della provincia e l'omessa considerazione delle relative
caratteristiche; ciò sia nella determinazione dei contenuti
dell'atto impugnato sia nelle procedure.
Infatti l'analisi della procedura istruttoria e della conseguente
deliberazione pone in evidenza che il Comitato ha atteso il consenso
e le osservazioni della regione lombardia (di cui alle premesse della
deliberazione n. 12 del 1996) richiedendosi in una materia così
delicata il pieno consenso di tutti i membri del Comitato
istituzionale, a prescindere dalla osservazione che neppure tale
pieno consenso renderebbe legittimo un atto privo di fondamento
giuridico nell'ordinamento. Invece, per la provincia di Trento non
si è ritenuto di dovere ottenere il consenso del suo rappresentante.
Nel merito, l'omessa considerazione delle specifiche esigenze
dell'economia montana del Trentino ha comportato l'introduzione di
regole eccessivamente rigide, come ad esempio il divieto di
spandimento di liquami zootecnici sui terreni gelati o innevati (art.
5 della normativa contestata) non trova giustificazione nelle zone
montane, ove invece proprio tale condizione favorisce un graduale e
migliore assorbimento nel terreno; egualmente la facoltà di
stoccaggio (art. 7) risulta inadeguata negli allevamenti familiari
diffusi nel Trentino di ridottissimo numero di capi; analogamente per
i carichi ammissibili (art. 3) troppo rigidamente definiti tali da
determinare una ingiustificata riduzione della capacità produttiva
degli allevamenti.
In definitiva il Comitato avrebbe assunto la veste di "autorità
preposta ad eliminare presunti squilibri di mercato tra le aree del
bacino del Po" e a valutare se le differenze di carico ammissibile
tra le diverse regioni (sempre senza considerare la Provincia di
Trento) siano o meno giustificate da loro specifiche esigenze. Con
ciò dimenticando che non è compito dell'Autorità di bacino
determinare l'unità di mercato zootecnico in relazione al bacino
fluviale di collocazione e che non spetta alla stessa Autorità
apprezzare la giustificabilità di differenze tra le diverse regioni,
determinate da ragioni ben complesse e non riconducibili ad un solo
interesse pubblico.
6. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, concludendo per l'infondatezza del
conflitto.
In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha
prodotto un'articolata memoria tesa a dimostrare l'infondatezza del
ricorso della Provincia autonoma di Trento.
In particolare l'Avvocatura osserva che la Corte (sentenza n. 85
del 1990), dichiarando non fondate alcune questioni di
costituzionalità sollevate dalla stessa Provincia, con riferimento
alla legge 18 maggio 1989, n. 183, ha affermato la natura vincolante
del Piano di bacino, con la conseguente medesima efficacia della
direttiva impugnata, attesa la sua natura di atto preliminare al
Piano di bacino.
Il fondamento normativo della direttiva risiede, ad avviso
dell'Avvocatura generale dello Stato, in un duplice ordine di
disposizioni, con riferimento all'art. 31 della legge n. 183 del
1989, dovendosi essa intendere quale "schema previsionale e
programmatico" e, in secondo luogo, all'art. 17, comma 6-bis della
stessa legge, che si riferisce testualmente "alle misure di
salvaguardia".
Inoltre sul piano del contenuto la difesa erariale nega il
carattere precettivo della disciplina contenuta nell'atto impugnato,
avendo essa lo scopo di "indirizzare in modo unitario le
amministrazioni regionali e la provincia autonoma di Trento".
D'altra parte, la stessa Avvocatura generale dello Stato
sottolinea, in punto di fatto, che la capacità minima dei
contenitori di stoccaggio dei liquami prescritta dalla direttiva
coincide con quella prevista nel Piano provinciale di risanamento
delle acque, come esemplificato inoltre da taluni divieti che si
giustappongono a quelli espressi nella direttiva (art. 5, con l'art.
29, comma 5, del Piano provinciale).
Infine si osserva, sotto il profilo istruttorioprocedimentale, che
l'adozione della direttiva è stata il frutto di reiterate sedute
collegiali del Comitato deliberante, nel quale era spesso presente un
rappresentante della provincia ricorrente.
In replica la provincia ribadisce quanto già dedotto nell'atto
introduttivo, negando l'indirizzo interpretativo dell'efficacia del
Piano di bacino; riaffermando la natura precettiva e vincolante delle
prescrizioni contenute nella direttiva, senza che sia dato reperire
il fondamento normativo del potere esercitato con l'atto impugnato;
precisando, inoltre, che la coincidenza fra le disposizioni della
direttiva e quelle contenute nel Piano provinciale è del tutto
marginale ed estrinseca, per di più smentita da un'attenta disamina
di tutto il tessuto normativo in cui esse si articolano. Considerato in diritto
1. - La provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di
attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sostenendo che non spetti allo Stato, e per esso all'Autorità di
bacino del fiume Po, disciplinare con deliberazione e allegata
direttiva 15 aprile 1996, n. 12 del Comitato istituzionale
dell'Autorità di bacino del fiume Po, in modo dettagliato e
vincolante per la provincia autonoma di Trento, gli allevamenti
zootecnici sotto il profilo degli effluenti da essi provenienti, in
violazione delle competenze costituzionalmente garantite dall'art. 8,
numeri 5, 6, 14, 16 e 21, dall'art. 9, numeri 9 e 10, nonché
dall'art. 16 dello statuto di autonomia e relative norme di
attuazione; dall'art. 5 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; dal d.lgs.
16 marzo 1992, n. 266, dall'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n.
319, come modificato dall'art. 1 del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, e
dall'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. - È preliminare ed assorbente l'esame del secondo motivo di
ricorso attinente alla natura della delibera impugnata e in
particolare alla c.d. direttiva per il contenimento dell'inquinamento
provocato dagli allevamenti zootecnici (allegato B della delibera
impugnata), quale atto normativo del tutto anomalo non previsto
nell'ordinamento costituzionale.
Il ricorso è sotto questo profilo fondato.
Infatti, in relazione al combinato disposto del punto 3 della
delibera del 15 aprile 1996, n. 12 e dell'art. 9 della direttiva
allegata e al contenuto sostanziale delle prescrizioni di condotte e
all'imposizione di divieti in parte compiutamente definiti o comunque
di estremo dettaglio e vincolanti la provincia autonoma di Trento
nell'esercizio delle funzioni legislative, risulta il carattere
anomalo dell'atto dell'Autorità di bacino del Po che non trova alcun
fondamento nell'ordinamento.
In primo luogo, infatti, le fonti di legittimazione dell'Autorità
certamente non possono rinvenirsi nei due atti richiamati nelle
premesse della delibera impugnata, in quanto il d.P.C.M. 23 marzo
1990 (approvato ai fini della elaborazione ed adozione degli schemi
previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge n. 183
del 1989) non contiene - né legittimamente potrebbe contenere -
indicazione su un potere del genere dell'Autorità di bacino,
limitandosi, per la parte che interessa, a precisare la natura ed il
tipo di interventi, quali la realizzazione di opere e di azioni
finalizzate al ripristino o al mantenimento di equilibrio naturale e
uso razionale delle risorse.
Neppure l'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, richiamato
dall'Avvocatura generale dello Stato con riferimento allo "schema
previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee
fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa
del suolo e della predisposizione dei Piani di bacino, sulla base dei
necessari atti di indirizzo e coordinamento", può costituire la
fonte del potere esercitato con l'atto impugnato.
Infatti la legge n. 183 del 1989 non ha inteso istituire una fonte
normativa secondaria attraverso lo schema previsionale e
programmatico. Ciò è confermato, oltre che dalla stessa
denominazione utilizzata, dal contenuto degli schemi aventi funzioni
di organizzazione delle strutture operative di bacino, di
individuazione sul piano tecnico-amministrativo degli interventi più
urgenti con le priorità e le modalità di attuazione e l'indicazione
dei fabbisogni finanziari, ai fini fondamentali di consentire al
Governo la ripartizione dei fondi disponibili.
Inoltre dal riferimento ad un decreto-legge (art. 17 del d.-l. 8
aprile 1993, n. 101), privo di efficacia per essere decaduto in
quanto non convertito in legge e per di più sostituito da altro di
diverso contenuto, non può trarsiargomentazione neppure attraverso
la sopravvenuta salvezza degli effetti giuridici prodotti, non
estendendosi la salvezza, disposta con la legge n. 493 del 1993, ad
atti adottati sulla base di decreti-legge dopo la loro cessazione di
efficacia o addirittura dopo la stessa legge contenente clausola di
salvezza (cfr., per riferimenti, sentenza n. 244 del 1997).
Non può, infine, ritenersi che la delibera, per la parte oggetto
di conflitto, possa valere come misura di salvaguardia ai sensi
dell'art. 17, comma 6-bis, della legge n. 183 del 1989, in quanto
disciplina compiutamente il settore per un periodo triennale, ma con
adempimenti fino a 5 anni e con obblighi di adeguamento a carico del
legislatore provinciale. Infatti non sono ravvisabili le
caratteristiche connaturali di strumento anticipatorio e cautelativo
e comunque provvisorio in attesa del Piano di bacino: in ogni caso le
misure di salvaguardia non potrebbero avere un effetto ed un ambito
vincolante superiori a quello del Piano di bacino ed una durata di
efficacia oltre i tre anni.
In realtà l'unica norma (qualificata formalmente e con
corrispondente contenuto) di salvaguardia prevista nella direttiva
(art. 10) si riferisce alle aree vulnerabili ai sensi della direttiva
676/1991 CEE (12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole), in attesa della designazione delle aree stesse: profili
che non riguardano la salvaguardia dei Piani di bacino, oggetto
dell'art. 17, comma 6-bis, della legge n. 183 del 1989.
3. - La direttiva in contestazione non può neppure configurarsi -
né vi è alcuna volontà in tale senso espressa dall'Autorità,
né è stata seguita la procedura specifica - come atto di
pianificazione tipica dell'Autorità di bacino nel sistema della
legge 18 maggio 1989, n. 183, o come stralcio dello stesso Piano di
bacino, perché il contenuto e la tipologia delle prescrizioni
analitiche e di dettaglio esorbitano dall'ambito del potere di
pianificazione, ciò soprattutto nei riguardi di una Provincia
autonoma.
D'altronde l'esercizio di un potere statuale di indirizzo e
coordinamento nei confronti della provincia autonoma di Trento deve
comunque tenere conto del disposto dell'art. 3, comma 2, del d.lgs.
16 marzo 1992, n. 266, secondo il quale gli atti di indirizzo
vincolano le Province autonome solo al conseguimento degli obiettivi
e risultati in essi stabiliti e non possono contenere norme di
estremo dettaglio (sentenza n. 381 del 1996).
Giova chiarire, infine, che la predetta impostazione non esclude
che esigenze unitarie, non frazionabili e non localizzabili
territorialmente, possano in linea di principio giustificare il
potere (governativo), previsto in legge, di indirizzare e coordinare
l'attività amministrativa delle Regioni e che le stesse esigenze
possano trovare espressione, ad opera del legislatore, anche con
modalità e contenuti diversi, non necessariamente improntati ad una
logica di sovraordinazione o di vincolo, ma, come nella previsione
dell'art. 3 del citato d.lgs. n. 266 del 1992, ad una cooperazione
promossa e guidata dal centro (sentenza n. 18 del 1997).
Lo stesso principio può essere applicato agli interessi
fondamentali che trascendono l'ambito territoriale regionale o
provinciale anche se incidono su materie di competenza regionale. Ma
tali interventi di coordinamento sovraregionali (cui non si
sottraggono le regioni a statuto speciale) devono essere giustificati
da "idonea base legislativa" sostanziale e formale anche con riguardo
all'organo cui è demandata la funzione.
I Piani dei bacini di rilievo nazionale sono anche per le Province
autonome di Trento e Bolzano strumento di coordinamento delle
attività inerenti alle attribuzioni statali e provinciali, sempre
che lo statuto o le norme di attuazione non prevedano apposite
modalità di coordinamento da ritenersi prevalenti (art. 5 del d.P.R.
22 marzo 1974, n. 381). Le province devono tenere conto delle
indicazioni dei Piani di bacino nell'aggiornamento della propria
pianificazione e programmazione (art. 5 citato), senza tuttavia che i
Piani di bacino anzidetti e gli altri strumenti di intervento delle
Autorità possano autonomamente imporre un obbligo di adeguamento
della legislazione provinciale.
4. - Sulla base delle predette considerazioni deve essere
dichiarato che non spetta allo Stato disciplinare con deliberazione
del predetto Comitato, in modo dettagliato e vincolante per la
Provincia autonoma di Trento e con obbligo di adeguamento della
normativa provinciale, gli allevamenti zootecnici sotto il profilo
degli "effluenti provenienti" dagli stessi.
Conseguentemente deve essere annullata la direttiva per il
contenimento dell'inquinamento provocato dagli allevamenti
zootecnici, allegato B della anzidetta deliberazione del Comitato
istituzionale limitatamente a quanto attiene alla provincia autonoma
di Trento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato e per esso al Comitato
istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po disciplinare, in
modo dettagliato e vincolante per la provincia autonoma di Trento e
con obbligo di adeguamento della normativa provinciale, gli
allevamenti zootecnici sotto il profilo degli effluenti provenienti
dagli stessi; di conseguenza annulla nella parte in cui si applica a
detta provincia autonoma, la direttiva per il contenimento
dell'inquinamento provocato dagli allevamenti zootecnici, allegato B
della deliberazione dell'anzidetto Comitato 15 aprile 1996, n. 12.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte