Sentenza n. 264/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1974 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1972 dalla Corte di
assise di Verona nel procedimento penale a carico di Versini Pier
Alberto ed altri, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 12
luglio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice
relatore Paolo Rossi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Versini Pier Alberto,
Uber Giorgio e Ballan Gian Antonio, imputati dei delitti di omicidio
volontario e rapina pluriaggravati, la Corte di assise di Verona,
accogliendo l'eccezione sollevata dal pubblico ministero e condivisa
dal patrono di parte civile e dalla difesa, con ordinanza 15 marzo
1972, emessa durante le formalità di apertura del dibattimento, ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale della
pena dell'ergastolo (art.22 c.p.) in riferimento all'art. 27, terzo
comma, della Costituzione.
Assume il giudice a quo che l'ergastolo, in quanto pena che si
risolve nella privazione perpetua della libertà personale, con
impossibilità del reinserimento del condannato nella vita sociale,
contrasterebbe con la funzione di emenda garantita dall'invocato
principio costituzionale. Altri motivi d'illegittimità potrebbero
ravvisarsi nell'obbligo imposto agli ergastolani di esplicare
un'attività lavorativa, con comminazione di sanzioni coercitive in
caso di inosservanza, e nel rilievo che della liberazione condizionale
non potrebbero godere tutti i condannati su un piano di parità,
essendo essa subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili
nascenti dal reato.
Avanti questa Corte non vi è stata costituzione di parti ne
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
L'ordinanza muove dal seguente testuale presupposto: la
Costituzione, oltre a disporre che le pene siano sempre umane,
"evidenzia la necessità che le pene abbiano quale funzione e fine il
riadattamento alla vita sociale". orbene, funzione (e fine) della pena
non è certo il solo riadattamento dei delinquenti, purtroppo non
sempre conseguibile. A prescindere sia dalle teorie retributive secondo
cui la pena è dovuta per il male commesso, sia dalle dottrine
positiviste secondo cui esisterebbero criminali sempre pericolosi e
assolutamente incorreggibili, non vi è dubbio che dissuasione,
prevenzione, difesa sociale, stiano, non meno della sperata emenda, alla
radice della pena. E ciò basta per concludere che l'art. 27 della
Costituzione, usando la formula "le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato", non ha proscritto la pena dell'ergastolo
(come avrebbe potuto fare), quando essa sembri al legislatore
ordinario, nell'esercizio del suo potere discrezionale, indispensabile
strumento di intimidazione per individui insensibili a comminatorie
meno gravi, o mezzo per isolare a tempo indeterminato criminali che
abbiano dimostrato la pericolosità e l'efferatezza della loro indole.
L'ordinanza prosegue: "sembra che l'ergastolo sia in contrasto con
la morale esigenza di tutela e con il senso di umanità al quale
debbono ispirarsi le pene, essendo obbligatoria per i condannati a tale
pena l'esplicazione di un'attività lavorativa. Infatti, al condannato
che non adempie all'obbligo del lavoro sono applicabili misure
coercitive, disciplinari, che non appaiono certo ispirate ai
fondamentali principi di umanizzazione della pena". Deve subito dirsi
che il lavoro, ben lungi dall'essere in contrasto con la morale
esigenza di tutela e rispetto della persona, è gloria umana, precetto
religioso per molti, dovere e diritto sociale per tutti (art. 4 Cost.)
e reca sollievo ai condannati che lavorando, anche all'aperto, come
consente l'art. 22 c.p. nel nuovo testo risultante dalla novella del
novembre 1962, godono migliore salute fisica e psichica, conseguono un
compenso e si sentono meno estraniati dal contesto sociale.
Il fatto che, secondo regolamenti carcerari, al condannato abile al
lavoro che per riottosità o protervia lo rifiuti, siano eventualmente
applicabili misure disciplinari, non attiene alla legittimità
costituzionale dell'art. 22 del codice penale.
Rimane infine da considerare che l'istituto della liberazione
condizionale disciplinato dall'art. 176 c.p. - nel testo modificato
dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634 - consente
l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile
senza che possano ostarvi le sue precarie condizioni economiche:
invero, contrariamente a quanto assume il giudice a quo, la concessione
della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle
obbligazioni civili sempreché il condannato abbia la possibilità di
provvedervi, che altrimenti potrà dimostrare di trovarsi
nell'impossibilità di adempierle senza subire alcun pregiudizio.
Di particolare rilievo è per altro la sentenza n. 204 del 1974
della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della
norma che attribuiva al Ministro della giustizia la facoltà di
concedere la liberazione condizionale. Questa pertanto sarà concessa
non più in relazione a scelte discrezionali del potere politico, ma in
base ad una decisione dell'autorità giudiziaria (cui l'interessato
avrà diritto di rivolgersi) che con le garanzie proprie del
procedimento giurisdizionale accerterà se il condannato abbia tenuto
un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27,
comma terzo, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte