Sentenza n. 264/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 431/1990
- art. 2legge 431/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 29 dicembre 1990, n. 431 (Misure urgenti di sicurezza per i
beni culturali. Modificazioni alle leggi 1° marzo 1975, n. 44, 7
agosto 1982, n. 526 e 27 giugno 1985, n. 332), promosso con ricorso
della Regione Lombardia, notificato il 12 febbraio 1991, depositato
in cancelleria il 20 febbraio successivo ed iscritto al n. 7 del
registro ricorsi 1991;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1991 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Uditi l'avv. Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia e l'avv.
dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso 12 febbraio 1991 la Regione Lombardia ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 117 e 118 della Costituzione, degli artt. 1 e 2 della
legge 29 dicembre 1990, n. 431. Espone che la legge impugnata
autorizza, nel biennio 1990-91, la spesa di ottantadue miliardi per
l'adozione, l'integrazione, il perfezionamento degli impianti di
prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio architettonico,
archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico. Detta
legge demanda la predisposizione e l'approvazione del piano
degl'interventi al ministro per i beni culturali ed ambientali, al
quale possono rivolgersi anche enti pubblici e privati, chiedendo
l'intervento indiretto dello Stato, attraverso l'erogazione di
contributi, in relazione agl'impianti di loro pertinenza, quando non
siano in grado di provvedervi direttamente. La legge attribuisce,
altresì, alla competenza del ministero per i beni culturali e
ambientali la predisposizione e l'approvazione dei progetti
esecutivi.
La regione lamenta che tale normativa lede le proprie competenze
in materia di musei e biblioteche. Deduce in proposito la violazione
degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione agli artt. 47
e 48 del d.P.R. n. 616 del 1977, in quanto la legge impugnata "omette
di considerare che una porzione rilevante di beni culturali,
costituita dai musei e dalle biblioteche di enti locali, rientra tra
quelli per i quali la competenza legislativa e amministrativa spetta
alle regioni.
Invero, già l'art. 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 aveva
ricompreso tra le funzioni trasferite alle regioni non soltanto
quelle concernenti "l'ordinamento e il funzionamento" dei musei e
delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ma anche le
altre, concernenti "la manutenzione, la integrità, la sicurezza e il
godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche
di enti locali o di interesse locale".
Gli artt. 47 e 48 del d.P.R. n. 616 del 1977, poi, confermando
tali competenze, hanno espressamente stabilito che le funzioni
trasferite "concernono tutti i servizi e le attività riguardanti
l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico
godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse
artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari,
dei centri di lettura appartenenti alla Regione o ad altri enti anche
non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di
interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le
altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni
manifestazione culturale divulgativa organizzata nel loro ambito".
La legge impugnata, pertanto, non poteva attribuire al ministero
dei beni culturali ed ambientali funzioni che rientrano tra le
suddette competenze regionali, come la Corte costituzionale ha già
affermato, in materia analoga, con la sentenza n. 921 del 1988.
Né - si osserva nel ricorso - può sostenersi che i beni
culturali, di cui tratta la legge impugnata, sono da intendersi con
esclusione dei musei e delle biblioteche locali, in quanto le misure
da esse previste "riguardano primieramente proprio i musei e le
biblioteche d'interesse locale".
2. - Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello
Stato ed ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
In proposito, l'Avvocatura generale ha dedotto che la legge
impugnata - a differenza di quella esaminata dalla sentenza n. 921
del 1988 - non riguarda i musei e le biblioteche. Ciò perché il
programma d'interventi da essa previsto è rivolto in generale alla
tutela del patrimonio storicoartistico nazionale e non sono prese in
considerazione specifica le strutture complesse, come i musei e le
biblioteche.
L'intervento statale - prosegue l'Avvocatura generale - si rivolge
a garantire la sicurezza dei beni che compongono il patrimonio
storico e artistico nazionale "singolarmente considerati ed
indipendentemente dalla loro collocazione", mantenendosi "nel quadro
delle funzioni di tutela contemplate dalla disciplina organica di
settore (legge n. 1089 del 1939) e quindi in un ambito di
attribuzioni che la stessa sentenza n. 921 del 1988 ha riconosciuto
essere tuttora di piena pertinenza statale". Considerato in diritto
1. - Il ricorso della Regione Lombardia impugna gli artt. 1 e 2
della legge 29 dicembre 1990, n. 431, nella parte in cui non
prevedono che siano devoluti alla Regione l'adozione, l'integrazione
e il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza, a
tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico, quando concernono beni
culturali rientranti tra i musei e le biblioteche di interesse locale. La mancata devoluzione delle relative attribuzioni alla
competenza regionale produrrebbe violazione degli artt. 117 e 118
della Costituzione.
2. - Per risolvere la questione sollevata occorre precisare il
contenuto e i limiti di operatività della legge n. 431 del 1990.
Essa ha lo scopo (cfr. relazione al disegno di legge, Senato della
Repubblica, X Legislatura, n. 2519) di realizzare migliori condizioni
di sicurezza degli impianti per la tutela dei beni culturali ora
indicati.
Il miglioramento viene realizzato attraverso la dotazione di
strumenti che siano in condizione di rendere più adeguato ed
efficace il perseguimento dell'interesse alla salvaguardia dei beni.
Tale fine è strettamente connesso (e devoluto) alle funzioni del
ministero per i beni culturali ed ambientali (cfr. d.l. n. 657 del
1974; l. n. 5 del 1975 e d.P.R. n. 805 del 1975), al quale spetta il
compito di tutelare l'integrità e di valorizzare i beni, ai quali si
riferisce la legge impugnata, attraverso l'esercizio di un complesso
di funzioni relative alla protezione e alla conservazione del
patrimonio storico ed artistico della nazione (cfr. sent. n. 921 del
1988).
3. - Per quanto attiene specificamente ai musei e alle biblioteche
degli enti locali, in riferimento ai poteri conferiti alle Regioni
dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, è da osservare che tali
beni non rientrano nella sfera di operatività della l. n. 431 del
1990. Oggetto e finalità di questa legge è la salvaguardia dei beni
culturali di interesse nazionale, ai quali la normazione in esame si
riferisce specificamente.
La esclusione dei beni a rilevanza regionale è chiaramente posta
dall'art. 1, n. 1 di detta legge, che individua per categorie i beni
che ne sono oggetto; da tale individuazione risulta con evidenza che
il riferimento ai beni culturali, senza delimitazione regionale,
indica come destinatari della misura protettiva i beni culturali di
interesse nazionale. E non è inopportuno rilevare (salvo quanto
attiene ai musei e alle biblioteche degli enti locali, che sarà
considerato specificamente) che l'individuazione per categorie
concerne beni culturali, rispetto ai quali l'art. 48 del d.P.R. n.
616 del 1977 demanda la determinazione delle "funzioni
amministrative" delle regioni ad apposita legge, ancora da emanare.
Anche per questo non può dubitarsi della legittimità della
normativa della l. n. 431, che attribuisce tali poteri al ministero
per i beni culturali e ambientali (cfr. sent. n. 921 del 1988 cit.).
Né rileva in senso contrario la norma contenuta nel terzo comma
dell'art. 1 della l. n. 431 cit., che prevede la facoltà di "enti
pubblici e privati" di "chiedere" al ministero un intervento inteso
ad assicurare la più adeguata salvaguardia di "beni culturali non
statali".
In questo caso l'intervento è "indiretto", e si realizza con
"l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di sicurezza,
previa dimostrazione dell'impossibilità di provvedervi a proprie
spese".
Le considerazioni già svolte circa il contenuto e l'ambito di
operatività della disciplina comporta la esclusiva riferibilità,
anche di questo intervento "su richiesta", alle categorie di beni
culturali di interesse nazionale, individuati dalla norma posta
dall'art. 1, della l. n. 431.
Tale misura indiretta, che si realizza con l'erogazione del
contributo, tocca soltanto beni culturali di interesse nazionale, per
il loro rilievo ultra locale, siccome provvisti di qualità tali da
costituire significative espressioni della civiltà del paese, per la
testimonianza di epoche e di vicende, che esprimono e documentano. Si
saldano, così, in base ad una visione unitaria, le finalità
perseguite con la legge impugnata rispetto ai beni dello Stato ed a
quelli di enti e di privati, di interesse nazionale.
4. - Le sopra enunciate considerazioni portano ad affermare
l'infondatezza delle censure svolte dal ricorso, avendo la legge
devoluto allo Stato funzioni che rientrano nella sua competenza. Non
è stata, quindi, violata la sfera delle attribuzioni regionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 431 (Misure
urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi
1° marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332),
in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, questione
sollevata col ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte