Sentenza n. 264/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 429/1982
- art. 16d.P.R. 636/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo
comma, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto
1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la
definizione delle pendenze in materia tributaria), e dell'art. 16 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 30
dicem-bre 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Parma
sul ricorso proposto da Fontanili Eugenio contro l'Ufficio IVA di
Parma, iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie
speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento promosso dall'assuntore di un
concordato fallimentare, al fine di ottenere la "revoca" di un
accertamento fiscale riguardante l'anno 1984 ed i relativi avvisi di
irrogazione delle sanzioni, la Commissione tributaria di primo grado
di Parma, con ordinanza emessa il 30 dicembre 1995, ha sollevato
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma,
del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 convertito in legge 7 agosto 1982,
n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte
sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione
delle pendenze in materia tributaria), e dell'art. 16 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario), "nella misura in cui non prevedono l'opposizione al
silenzio-rifiuto opposto dalla pubblica amministrazione alle
richieste di annullamento o revoca degli atti illegittimi, quando gli
enunciati dei Tribunali ne abbiano sanzionato condizioni e
presupposti successivamente alla scadenza dei termini per i ricorsi
alle Commissioni tributarie contro gli avvisi di accertamento".
La Commissione rimettente - premesso che la controversia trae
origine dalla mancata impugnazione nei termini, da parte del
contribuente (successivamente fallito nel 1989), di avvisi di
rettifica ed irrogazione sanzioni in materia di IVA, con
definitività del debito tributario dal 1988; che il medesimo
contribuente era stato assolto dalle relative imputazioni tributarie,
per non aver commesso il fatto, con sentenza dell'11 novembre 1988,
passata in giudicato; che, in ragione di ciò, l'assuntore del
concordato fallimentare aveva chiesto all'ufficio IVA la revoca
dell'accertamento del 1984 - ritiene che l'art. 12, secondo comma,
del decreto-legge n. 429 del 1982, nella parte in cui non impone agli
uffici l'obbligo di uniformarsi al giudicato penale, contrasti: a)
con l'art. 3 Cost., ponendo in situazione identica, sul piano
fiscale, il contribuente condannato in sede penale e quello invece
assolto; b) con gli artt. 24 e 53 Cost., poiché, impedendo al
contribuente assolto in sede penale di far valere nel processo
tributario il giudicato sui fatti materiali accertati dal giudice, ne
violerebbe il diritto di difesa, facendo soggiacere il contribuente
stesso ad un prelievo fiscale non in ragione della sua capacità
contributiva; c) con l'art. 97 Cost., venendo di conseguenza ad
incidere negativamente sul buon andamento e sull'imparzialità della
pubblica amministrazione.
Secondo il giudice a quo, inoltre, l'art. 16 del d.P.R. n. 636 del
1972 renderebbe di fatto inesistente il diritto di difesa del
contribuente, non prevedendo la possibilità di proporre ricorso alla
Commissione tributaria avverso il silenzio-rifiuto della pubblica
amministrazione sull'istanza di revoca dell'accertamento, anche
quando ad esso sia successivo il giudicato penale assolutorio.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo la declaratoria d'inammissibilità delle questioni, per
difetto di indicazione dei parametri costituzionali che la
Commissione rimettente riterrebbe violati dal censurato art. 16 del
d.P.R. n. 636 del 1972 (con conseguente irrilevanza anche della
questione relativa all'art. 12 del decreto-legge n. 429 del 1982)
nonché per mancata specificazione dell'esatta data di passaggio in
giudicato della sentenza penale di assoluzione del contribuente e
dell'avvenuta costituzione (o non) di parte civile
dell'amministrazione finanziaria in quel processo.
Nel merito, l'interveniente deduce l'infondatezza di tutte le
censure, considerato che i prospettati vulnera ai diritti del
contribuente derivano unicamente dalla condotta omissiva, allo stesso
imputabile, nella non tempestiva impugnazione degli atti assunti come
lesivi. Considerato in diritto
1. - La Commissione tributaria di primo grado di Parma dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del
d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito in legge 7 agosto 1982, n.
516), e dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, "nella
misura in cui non prevedono l'opposizione al silenzio-rifiuto opposto
dalla pubblica amministrazione alle richieste di annullamento o
revoca degli atti illegittimi, quando gli enunciati dei Tribunali ne
abbiano sanzionato condizioni e presupposti successivamente alla
scadenza dei termini per i ricorsi alle Commissioni tributarie contro
gli avvisi di accertamento".
In particolare, a giudizio della rimettente l'art. 12, secondo
comma, del decreto-legge n. 429 del 1982, in quanto non impone agli
uffici l'obbligo di uniformarsi al giudicato penale, contrasterebbe:
a) con l'art. 3 Cost., ponendo in situazione identica il contribuente
condannato in sede penale e quello assolto; b) con gli artt. 24 e 53
Cost., impedendo al contribuente assolto in sede penale di far valere
nel processo tributario il relativo giudicato, violandone il diritto
di difesa e facendolo soggiacere ad un prelievo fiscale che prescinde
dalla sua capacità contributiva; c) con l'art. 97 Cost., incidendo
negativamente sul buon andamento e l'imparzialità della pubblica
amministrazione.
A sua volta, l'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972 - nella parte in
cui non prevede la possibilità di proporre ricorso in sede
tributaria avverso il silenzio-rifiuto dell'amministrazione
sull'istanza di revoca dell'accertamento, anche quando ad esso sia
successivo il giudicato penale - priverebbe il contribuente della
possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa.
2. - Vanno, preliminarmente, disattese le eccezioni di
inammissibilità dedotte dall'Avvocatura generale dello Stato.
È infatti agevole desumere dal contesto dell'ordinanza di
rimessione che, nella fattispecie oggetto del giudizio a quo, il
giudicato penale di assoluzione del contribuente dalle imputazioni
tributarie ascrittegli, per non aver commesso il fatto, risale ad
epoca successiva alla definitività dell'accertamento fiscale per
mancata impugnazione.
Ed altrettanto chiaramente risulta: a) che la censura rivolta
all'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, è prospettata in
riferimento esclusivo all'asserita violazione del diritto di difesa
ex art. 24 Cost., del quale il giudice a quo reputa essere in
concreto privato il contribuente che non possa far valere davanti
alle commissioni tributarie il giudicato penale formatosi
successivamente alla scadenza dei termini per ricorrere avverso gli
avvisi di accertamento; b) che la denuncia delle norme in esame è
finalizzata "secondo la prospettazione" ad ottenere una decisione
diretta, sotto i profili sostanziale e processuale, ad estendere il
sindacato del giudice tributario relativamente ad atti impositivi
basati su una situazione di fatto difforme da quella risultante dal
giudicato successivamente formatosi in sede penale: per cui la
questione sottoposta al vaglio della Corte prescinde dalla portata
dell'estensione soggettiva degli effetti del giudicato stesso.
Si può dunque passare all'esame del merito.
3. - Entrambe le questioni sono infondate, nei sensi di cui
appresso.
3.1. - Investita di identica questione di costituzionalità
dell'art. 12, secondo comma, del decreto-legge n. 429 del 1982
"sollevata con riferimento agli stessi parametri evocati nel presente
giudizio, in una fattispecie in cui il giudicato penale si era
formato anteriormente alla notificazione dell'atto di accertamento"
questa Corte ne ha dichiarato la non fondatezza con sentenza n. 120
del 1992, sottolineando che il potere attribuito all'amministrazione
finanziaria di verificare l'eventuale rilevanza fiscale del fatto
penalmente accertato, ai fini dei conseguenti provvedimenti, va
esercitato in conformità al principio, desumibile dall'art. 4 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, secondo cui la pubblica
amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato dei
tribunali.
Al di là dunque del problema, agitato in giurisprudenza e in
dottrina, di un'abrogazione tacita della denunciata norma a séguito
dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (problema
implicitamente risolto in senso negativo dalla commissione
rimettente), l'inquadramento sistematico della norma stessa comporta
che al surrichiamato principio di ordine generale l'amministrazione
finanziaria deve comunque uniformarsi, in sede di autotutela,
nell'adozione dei provvedimenti ivi previsti.
D'altronde, l'adeguamento della fattispecie tributaria
all'accertamento dei fatti operato dal giudice penale va compiuto,
dietro eventuale sollecitazione del contribuente, senza soggiacere al
limite temporale della scadenza del termine per l'accertamento
tributario: limite che "secondo una lettura della norma conforme a
Costituzione, e condotta alla stregua del principio generale come
sopra enunciato" è da ritenersi vincolante in modo assoluto soltanto
con riguardo all'attività degli organi fiscali diretta a modificare
in peius la posizione del contribuente. Sicché lo svolgimento di
tale attività conformativa avviene a prescindere dal momento in cui
si forma il giudicato. Né assume rilevanza la mancata partecipazione
dell'amministrazione al giudizio penale, stante il diverso a'mbito
decisionale di questo rispetto al procedimento amministrativo.
Tanto basta per rendere immune dai prospettati vizi di
incostituzionalità la disposizione in esame.
3.2. - Correlativamente a quanto sopra osservato, va ribadita la
legittimità dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972 (già affermata
dalla sentenza n. 120 del 1992), attesa la sua idoneità a tutelare
in modo adeguato il diritto di difesa del contribuente (il cui
concreto tempestivo esercizio è ovviamente rimesso alla sua
diligenza).
Tale norma infatti prevede il ricorso, non solo contro i diversi
atti "con i quali per la prima volta si è stati messi a conoscenza
della pretesa impositiva", ma anche contro il provvedimento di
rigetto dell'istanza di rimborso o il silenzio-rifiuto sulla stessa
(v. pure l'art. 19, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che
ha sostituito la norma censurata). Mentre - in difetto del pagamento
dell'imposta già definitivamente accertata dall'ufficio tributario,
e dunque nell'impossibilità di ricorrere contro l'eventuale rigetto,
espresso o tacito, dell'istanza di rimborso - al contribuente è pur
sempre dato di avvalersi dei rimedi apprestati in via generale
dall'ordinamento giuridico nei confronti della pubblica
amministrazione che ometta di adeguarsi al giudicato penale. Sicché
il suo diritto di difesa deve considerarsi pienamente tutelato.
Né sarebbe comunque da ritenersi costituzionalmente illegittima la
sottrazione di codesta materia alla giurisdizione delle Commissioni
tributarie, atteso che - secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte - la mancata ricomprensione di taluni atti e materie
nell'a'mbito di tale giurisdizione costituisce manifestazione
dell'ampio grado di discrezionalità di cui gode il legislatore, sia
nel conformare i singoli istituti processuali (v. ordinanza n. 5 del
1996 e sentenza n. 295 del 1995), sia nel ripartire la giurisdizione
fra i vari organi previsti dalla legge, in base ad una non vincolata
valutazione di ordine politico e sociale (v. ordinanza n. 152 del
1997).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.-l.
10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516
(Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle
pendenze in materia tributaria), e dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 97 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Parma,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte