Sentenza n. 265/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/11/1974 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 1704/1965
usata come parametro
- art. 28legge 1860/1962
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704, in relazione all'art. 28 della legge
31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 gennaio 1972 dal pretore di Fidenza nel
procedimento penale a carico di Besagni Antonino, iscritta al n. 144
del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n.141 del 31 maggio 1972;
2) ordinanza emessa il 19 maggio 1972 dal pretore di Bologna nel
procedimento penale a carico di Goldoni Luigi ed altri, iscritta al n.
243 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 226 del 30 agosto 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 2 ottobre 1974 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 18 gennaio 1972 il pretore di Fidenza, nel
procedimento penale a carico di Besagni Antonino (nella sua qualità di
amministratore unico della società CONDOMET e titolare della ditta
ERCON), imputato della contravvenzione prevista dall'art. 3 legge 31
dicembre 1962, numero 1860, modificato dall'art. 1 del d.P.R. 30
dicembre 1965, n. 1704, e punita dall'art. 28 della stessa legge del
1962, per non avere fatto le prescritte denunzie di detenzione di
materie radioattive (e precisamente di due sorgenti di iridio 192 da 20
curie, una sorgente di iridio 192 da 18 curie ed un'altra analoga da 17
curie) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
1 predetto, in relazione con l'art. 28 succitato, per presunta
violazione degli artt.76 e 77 della Costituzione.
A sostegno della censura, il giudice a quo osserva nell'ordinanza
che con l'art. 1, lett. c, della legge 13 luglio 1965, n. 871, era
stato delegato al Governo sia il potere di emanare atti aventi forza di
legge ai fini di attuare le disposizioni dell'art. 30 e seguenti del
Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica
(Euratom) ed in particolare la direttiva del Consiglio della stessa
Comunità adottata il 2 febbraio 1959, concernenti, tra l'altro, il
regime di denunzia delle sostanze radioattive ai fini della protezione
sanitaria della popolazione, sia la facoltà di stabilire le sanzioni
per le infrazioni alle norme protettive suddette.
La norma delegante, prosegue il pretore, aveva, altresì,
espressamente indicato al riguardo la pena dell'ammenda fino a due
milioni, e dell'arresto fino ad un anno, da applicarsi congiuntamente e
alternativamente, secondo le più specifiche determinazioni del
legislatore delegato.
In attuazione di tale delega, l'art. 1 del d.P.R. 30 dicembre 1965,
n. 1704, aveva modificato l'art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n.
1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, assoggettando
all'obbligo di denunzia non più i detentori di materie radioattive in
quantità tale che la radioattività complessiva, all'atto della
denunzia, eccedesse un decimo di curie, come previsto dalla suddetta
norma della legge del 1962, bensì i detentori di materie radioattive
"in quantità tale che la radioattività totale all'atto della denunzia
ecceda i valori di quantità totale di radioattività o di peso, così
come determinati ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n.
185, e fissati con decreto del Ministero dell'industria emanato ai
sensi dell'art. 3 del medesimo decreto n. 185 del 1964. I suddetti
elementi erano, poi, stati in concreto determinati con D.M. 27 luglio
1966 e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19
luglio 1967, e relative tabelle allegate, che comprendono appunto, fra
i nuclidi di radiotossicità elevata soggetti a denunzia, l'iridio 192.
Il legislatore delegato, peraltro, non avrebbe previsto, contrariamente
alla delega ricevuta, alcuna specifica sanzione per la violazione del
precetto così adottato e ciò, secondo il pretore, in vista delle
sanzioni già previste dall'art. 28 della legge 31 dicembre 1962 per le
infrazioni all'art. 3 della stessa legge, indicate per l'omessa
denunzia dei materiali, allora assoggettati a disciplina, nell'ammenda
da lire 1.000.000 a 5.000.000 e, per il caso di materie fissili
speciali, altresì nell'arresto da uno a due anni e cioè in misura
superiore a quella prevista nella legge delegante.
In ciò, secondo il pretore, si concreterebbe un uso del potere
legislativo delegato, in contrasto con i predeterminati criteri
direttivi e la norma impugnata (art. 1 d.P.R.30 dicembre 1965, n. 1704)
sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 76 e
77 Cost. sotto il profilo dell'eccesso di delega "limitatamente", come
testualmente si esprime il pretore, "alla sua relazione con l'art.28
della legge n. 1860 del 1962".
Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva
espressamente che con l'eventuale dichiarazione di illegittimità della
norma impugnata, che precisa le ipotesi di denunzia obbligatoria dei
materiali radioattivi, verrebbe meno la sanzionabilità delle omissioni
imputate al Besagni.
L'ordinanza, comunicata e notificata come per legge, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 31 maggio 1972.
È intervenuto in giudizio, nei termini, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso come per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le proprie
deduzioni il 20 giugno 1972.
L'Avvocatura ha eccepito preliminarmente l'irrilevanza della
questione, ed in proposito osserva che, mentre l'art. 3, terzo comma,
della legge n. 1860 del 1962 prevedeva l'obbligo della denunzia per chi
deteneva materie radioattive in quantità tali da eccedere, al momento
della denunzia, un decimo di curie, stabilendo al riguardo l'ammenda da
un milione a 5 milioni, l'art. 1 impugnato ha modificato il precedente
testo, facendo riferimento ai parametri indicati nel provvedimento
ministeriale ivi previsto, e concretatosi nel decreto 27 luglio 1966,
in cui sarebbero previste, ai fini dell'obbligo di denunzia, soglie di
radioattività uguali o superiori a quella già fissata dalla legge n.
1860 del 1962, salvo il caso dei nuclidi di radioattività molto
elevata, per cui la soglia stessa è fissata in soli 10 millicurie. Da
ciò deriverebbe, secondo l'Avvocatura, che, siccome nel caso di
dichiarazione di illegittimità della norma impugnata, vivrebbe la
precedente regolamentazione, il pretore avrebbe dovuto in ogni caso
verificare se la fattispecie sottoposta al suo giudizio fosse da
ricomprendersi nell'art. 3, terzo comma, della ripetuta legge del 1962,
e considerata quindi punibile ai sensi dell'art. 28 della stessa legge.
Ad ogni modo, per quanto concerne il merito, l'Avvocatura ha
sostenuto l'infondatezza della questione.
Invero, la norma impugnata si sarebbe limitata a prevedere un
diverso sistema di determinazione della soglia di radioattività ai
fini dell'obbligo di denunzia, senza avvalersi della delega per quanto
riguarda le relative penalità, onde rimarrebbero applicabili le
sanzioni previste dalla normazione precedente.
D'altra parte, sostiene pure l'Avvocatura, se pur potesse
ammettersi che, attraverso la modifica della soglia di radioattività,
siano state configurate fattispecie incriminabili non previste I dalla
legge precedente, ciò non deriverebbe direttamente dalla norma
delegata, ma dal provvedimento ministeriale che, come atto
amministrativo, sarebbe esente dal controllo di legittimità in questa
sede.
2. - Con altra ordinanza, emessa dal pretore di Bologna il 19
maggio 1972 nel procedimento penale a carico di Goldoni Luigi ed altri,
imputati di contravvenzione analoga a quella contestata al Besagni, per
avere omesso la denunzia di una sorgente di cobalto 60 dell'attività
di 50.000 curie, il giudice a quo osserva pure che il precetto di cui
alla norma impugnata, per la mancata specificazione della penalità
indicata nella legge delega, troverebbe la sua sanzione nell'art. 28
della citata legge del 1962, n. 1860, e precisamente nella ammenda da
lire 1.000.000 a 5.000.000 ivi comminata. Ciò comporterebbe una
violazione dei criteri direttivi predeterminati dal legislatore
delegante in quanto il precetto apportato con l'art. 1 del d.P.R. n.
1704 del 1965 troverebbe, in relazione all'art. 28 succitato, una
sanzione più grave di quella contenuta nell'autorizzazione di delega,
e di conseguenza si verificherebbe il contrasto della norma impugnata
con gli art. 76 e 77 Cost. per eccesso di delega.
La suddetta ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 30 agosto 1972.
Non vi è stata costituzione di parti in questa sede. Considerato in diritto :
1. - Le due cause, conseguenti alle suindicate ordinanze di rinvio,
riguardano questioni identiche e possono essere, quindi, riunite e
decise con unica sentenza.
2. - Nel promuovere la questione di legittimità in esame, il
pretore di Fidenza muove dalle seguenti considerazioni:
1) l'art. 28 della legge n. 1860 del 1962 prevedeva, per il caso di
omessa osservanza dell'obbligo di denunzia di materiale radioattivo al
Ministero dell'industria e del commercio, obbligo stabilito dall'art.
3, terzo comma, della stessa legge, l'ammenda da lire 1.000.000 a
5.000.000 e, per il caso di omessa denunzia di materie fissili
speciali, oltre la detta ammenda, l'arresto da uno a due anni;
2) la legge di delegazione 13 luglio 1965, n. 871, ha posto,
invece, (art. 1, lett. c) come limite massimo della sanzione predetta
la durata di un anno di arresto e l'ammontare di lire 2.000.000 di
ammenda, prevedendo altresì la possibilità di comminare,
congiuntamente o disgiuntamente, le sanzioni stesse;
3) la legge delegata (d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704), mentre ha
provveduto a disciplinare - ex novo - l'obbligo della denunzia di
materiale radioattivo, in attuazione e in conformità degli artt. 30 e
seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia
atomica (Euratom), così come espressamente stabilito dalla norma
delegante, ha, peraltro, omesso di precisare i limiti ed i casi di
applicazione della sanzione secondo i sopra esposti criteri direttivi
sanciti dalla legge di delegazione.
Da ciò deriverebbe, secondo il pretore, che il trattamento
punitivo delle ipotesi di violazione dell'obbligo di denunzia, obbligo
positivamente regolato dalla norma delegata, sarebbe rimasto quello
più grave disciplinato dalla legge del 1962, anteriore alla delega, e,
quindi, in contrasto con i criteri posti da quest'ultima, in violazione
conseguenziale degli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Sempre secondo quanto si assume nell'ordinanza del pretore di
Fidenza, dalla dichiarazione di illegittimità della norma delegata
deriverebbe che non sarebbero più applicabili né la sanzione a sua
volta illegittima anteriore alla delega, né quella per la quale
quest'ultima aveva fissato i criteri direttivi, che poi non hanno
trovato attuazione da parte del legislatore delegato.
La violazione dell'obbligo di denunzia condurrebbe a ritenere
quest'ultimo privo di sanzione, e da qui sorgerebbe, secondo il giudice
a quo, la rilevanza della questione.
La successiva ordinanza del pretore di Bologna è basata sugli
stessi criteri direttivi.
3. - L'Avvocatura dello Stato, costituitasi soltanto in relazione
all'ordinanza del pretore di Fidenza, ha formulato in proposito una
eccezione di irrilevanza, osservando che il giudice avrebbe omesso di
esaminare l'eventuale applicabilità della sanzione prevista dall'art.
28 della legge n. 1860 del 1962 al caso sottoposto al suo esame,
eventualità che, invece, sarebbe stato indifferibile considerare in
quanto, dalla dichiazione di illegittimità della norma impugnata,
deriverebbe indubbiamente la reviviscenza della disciplina
preesistente, cioè appunto della citata disposizione della legge n.
1860 del 1962.
L'Avvocatura, peraltro, non ha considerato che, ad avviso del
giudice a quo, come sopra si è specificato, dalla dichiarazione di
illegittimità della norma impugnata deriverebbe la cessazione di
qualsiasi sanzione, ivi compresa, quindi, anche quella pur essa
illegittima prevista dalla legge del 1962. E ciò, come è dato
desumere dal contesto dell'ordinanza, in considerazione appunto della
assunta relazione fra le due norme, indipendentemente da ogni problema
circa la efficacia nel tempo della legge anteriore, che il giudice a
quo ritiene, anzi, finora in vigore perché non sostituita da altra in
materia di sanzioni.
Ciò posto, ed in conformità della giurisprudenza di questa Corte,
secondo cui il giudizio di rilevanza è di stretta competenza del
giudice a quo e non è suscettibile di sindacato in questa sede se,
come nella specie, sia stato adeguatamente motivato, l'eccezione di
irrilevanza formulata dall'Avvocatura va disattesa.
4. - Ciò premesso, la Corte rileva, anzitutto, che, dal contesto
di ambedue le ordinanze in esame, si evince che l'art. 28 della legge
n. 1860 del 1962, che ha stabilito la misura e la qualità delle
sanzioni per omessa denunzia di materiale radioattivo e già
espressamente richiamato nei rispettivi capi d'imputazione davanti ai
giudici di merito, è stato considerato, nella sua attuale vigenza,
come formante oggetto della questione di legittimità in connessione ed
in relazione ai limiti della delega legislativa, con la quale detto
art. 28 sarebbe venuto successivamente a contrastare. Le ordinanze,
infatti, lo richiamano e lo comprendono in motivazione e nel
dispositivo. Sicché, interpretando le ordinanze stesse nella unità
del loro effettivo contenuto, la questione di legittimità deve
intendersi come sostanzialmente estesa nei confronti del cennato art.
28.
Così precisato l'oggetto del giudizio, nella sua complessiva
prospettazione, la Corte ritiene fondata la questione proposta.
Invero, una volta mutati con la legge delegante (n. 871 dei 1965) i
presupposti per l'inflizione delle sanzioni e la misura delle stesse,
il ripetuto art. 28 viene a difettare di coincidenza, sia con detti
presupposti, sia (e ciò più da vicino interessa per la definizione
del presente giudizio) con la misura delle sanzioni, che il legislatore
delegante ha ritenuto dover essere sensibilmente modificata ed
attenuata, indicandone i nuovi limiti, rispetto a quelli indicati nella
legge del 1962.
Invece, la norma delegata (art. 1 d.P.R. n. 1704 del 1965),
omettendo di regolare espressamente l'aspetto sanzionatorio della
disciplina in esame, ha per implicito fatto proprio, e ritenuto
perdurante, il sistema punitivo già contenuto nella legge del 1962,
mentre la legge delegante (n. 871 del 1965) ne aveva ritenuto
"necessario" un mutamento, anche nei riguardi della misura delle
sanzioni.
Ne consegue che, per effetto della distorsione rilevata nel
rapporto di delegazione, va dichiarata l'illegittimità dell'art. 28
della legge del 1962.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge
31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte