Corte costituzionale

Ordinanza n. 265/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/12/1982 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo

comma, cod. pen., come modificato dall'art. 12 della legge 7 giugno

1974, n. 220 (Limiti entro i quali è ammessa la sospensione

condizionale della pena) promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre

1979 dal Pretore di Roma, nel procedimento penale a carico di Autenzio

Carolina, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 dell'1 settembre 1982.

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Pretore di Roma, nel processo penale a carico di

Autenzio Carolina, con ord. 6 dicembre 1979, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 164 u.c., cod. pen., così come

modificato dall'art. 12 della L.7 giugno 1974, n. 220, in riferimento

all'art. 3 comma primo Cost., nella parte in cui non consente che,

fermi restando i limiti fissati dall'art. 163 cod. pen., la sospensione

condizionale della pena possa essere concessa anche più di due volte;

che non c'è stata costituzione della parte privata, né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la questione è stata già negativamente decisa da

questa Corte con sent. 18 luglio 1980, n. 133 - dove è stato rilevato

che il legislatore "ha sviluppato con coerenza una disciplina che, più

favorevole nei confronti del condannato, è comunque fondata sulla

prognosi di ravvedimento: prognosi che diverrebbe sempre meno

plausibile, una volta che si andasse oltre la recidiva primaria". Ché

anzi (ha osservato la stessa sentenza) un diverso trattamento, anziché

favorire il ravvedimento potrebbe piuttosto disincentivarlo,

che, d'altra parte, solo il legislatore comunque, per

considerazioni di politica criminale, potrebbe diversamente disporre,

ma non certo il giudice della costituzionalità delle leggi,

che, peraltro, l'ordinanza di rimessione non ha portato argomenti

nuovi che possano indurre a discostarsi dai principi sopra riportati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata dal Pretore di Roma nei confronti dell'art.

164 u.c. cod. pen., così come modificato dall'art. 12 della L.7 giugno

1974, n. 220, in relazione all'art. 3, comma primo Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte