Sentenza n. 265/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 219/1989
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, della legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di
reati ministeriali e di reati previsti dall'art. 90 della
Costituzione), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1989
dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma per la risoluzione del
conflitto di competenza con il Collegio inquirente nel procedimento
penale a carico di Nicolazzi Franco, iscritta al n. 55 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1990 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con nota del 21 luglio 1989, il Presidente della Camera dei
Deputati ha informato il Presidente del collegio per i procedimenti
relativi ai reati previsti dall'art. 96 della Costituzione, istituito
presso il Tribunale di Roma, della avvenuta concessione in data 20
luglio dell'autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Franco
Nicolazzi, per fatti al medesimo ascritti in relazione all'incarico,
da lui svolto, di Ministro dei Lavori Pubblici.
Il 31 agosto 1989, il Presidente di detto collegio ha trasmesso
gli atti al Procuratore della Repubblica in sede, "per le sue
richieste".
Questi, a seguito di istanza della difesa tendente ad ottenere la
restituzione di tali atti al collegio, quale organo asserito
funzionalmente competente allo svolgimento dell'istruttoria, e di
risposta affermativa della propria competenza da parte del collegio
all'uopo interpellato, ha sollevato conflitto davanti alla Corte di
cassazione, ai sensi dell'art. 51, secondo comma, del codice di
procedura penale del 1930, da considerarsi applicabile al caso di
specie in forza dell'art. 242 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271.
La Corte di cassazione con ordinanza in data 14 dicembre 1989, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,
secondo comma, della legge 5 giugno 1989, n. 219, in riferimento
all'art. 9, quarto comma, della legge costituzionale 16 gennaio 1989,
n. 1.
2. - La Corte ha, anzitutto, interpretato il parametro
costituzionale anche alla stregua dei lavori preparatori, nel senso
che, una volta concessa, da parte dell'assemblea parlamentare,
l'autorizzazione a procedere a carico dell'inquisito, la successiva
trasmissione degli atti al collegio, di cui all'art. 7 della stessa
legge costituzionale n. 1 del 1989, comporta la sua competenza
funzionale a proseguire il giudizio nella fase istruttoria, con
esclusione, quindi, della competenza del Procuratore della
Repubblica, abilitato soltanto a presentare le sue richieste e
redigere la requisitoria al termine dell'istruzione.
Ha quindi osservato che, invece, la norma censurata, stabilendo
che "il collegio provvede senza ritardo a trasmettere gli atti al
Procuratore della Repubblica" lascia intendere - alla luce, ancora,
di quanto desumibile dai lavori preparatori - che tale trasmissione
non è destinata a consentire al pubblico ministero la mera
"formulazione delle sue richieste", ma è funzionale allo svolgimento
di tutta l'attività conseguente alla concessa autorizzazione.
Onde, per il segnalato contrasto con la citata norma
costituzionale, la necessità di sollevare questione di legittimità
costituzionale, la cui rilevanza nel giudizio a quo, secondo la
stessa Corte remittente, è in re ipsa, essendo evidente che la
soluzione della medesima condiziona la decisione, in un senso o
nell'altro, del suddetto conflitto.
3. - L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte non vi sono state
né costituzione di parte né interventi. Considerato in diritto
1. - Si dubita che l'art. 3, secondo comma, della legge 5 giugno
1989, n. 219 - stabilendo che, il collegio di cui all'art. 7 della
legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dopo la concessione della
autorizzazione a procedere ex art. 9 della stessa legge
costituzionale e la conseguente trasmissione degli atti ad esso,
debba provvedere, a sua volta, alla trasmissione degli stessi senza
ritardo al Procuratore della Repubblica competente per l'ulteriore
corso del procedimento - violi il disposto del citato art. 9, quarto
comma, della legge costituzionale n. 1 del 1989, il quale prevede,
invece, che detta competenza spetta al collegio.
2. - Non si può non condividere la interpretazione del quarto
comma dell'art. 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1,
accolta dalla Corte di cassazione nel senso che "L'Assemblea, ove
conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio perché
continui il procedimento secondo le norme vigenti". Si tratta dello
stesso collegio speciale previsto dall'art. 7 della stessa legge, il
quale ha già compiuto le indagini preliminari che hanno, poi, dato
luogo al procedimento svoltosi dinanzi all'Assemblea della Camera
competente per la concessione o meno dell'autorizzazione a procedere.
La suddetta interpretazione si ricava con certezza dalla lettera
della disposizione in esame, là dove è detto testualmente che lo
stesso collegio competente nella prima fase del procedimento lo
continua secondo le norme vigenti. Il significato letterale non
cambia anche se il verbo "continui" si ritenga riferito al
procedimento, in quanto è sempre chiara la designazione a compiere
l'istruttoria del collegio al quale sono stati rimessi gli atti
dall'Assemblea.
Il testo originario stabiliva "che l'Assemblea, ove conceda
l'autorizzazione, rimette gli atti al Procuratore della Repubblica
perché abbia corso il procedimento secondo le norme vigenti".
La disposizione è stata radicalmente modificata in quella attuale
a seguito dell'approvazione di un apposito emendamento da parte della
Camera dei deputati.
In sede di seconda lettura al Senato, vi è stato il tentativo di
ripristinare il testo originario, ma è stato confermato quello
emendato.
Pertanto, in aderenza alla disposizione costituzionale, il secondo
comma dell'art. 3 della legge 5 giugno 1989, n. 219, il quale
statuisce che, in caso di concessione dell'autorizzazione a
procedere, "il collegio, provvede, senza ritardo, a trasmettere gli
atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale", va
interpretato nel senso che tale trasmissione degli atti dal collegio
al pubblico ministero avviene non perché questi provveda "allo
svolgimento di tutta l'attività conseguente alla concessa
autorizzazione", ma perché partecipi all'attività spettante al
collegio esercitando i suoi poteri.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della
legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati
ministeriali e di reati previsti dall'art. 90 della Costituzione), in
riferimento all'art. 9, quarto comma, della legge costituzionale 16
gennaio 1989, n. 1, sollevata dalla Corte di cassazione con l'
ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte