Sentenza n. 265/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/07/1996 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 549/1995
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 115Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 118Costituzione
- art. 128Costituzione
- art. 1legge 142/1990
- art. 2legge 142/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 46,
lettere d), e), f), e comma 47, lettera b), della legge 28 dicembre
1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
promosso con ricorso della regione Toscana notificato il 26 gennaio
1996, depositato in cancelleria il 1 febbraio 1996 ed iscritto al n.
2 del registro ricorsi 1996;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1996 il giudice relatore
Massimo Vari;
Uditi l'avvocato Vito Vacchi per la regione Toscana e l'avvocato
dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 26 gennaio 1996, la regione Toscana
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76, 115, 117, 118 e 128
della Costituzione, nonché agli artt. 1, 2, comma quinto, 3, commi
primo e secondo, della legge 8 giugno 1990, n. 142, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma quarantaseiesimo,
lettere d), e), f), e comma 47, lettera b), della legge 28 dicembre
1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
Viene in primo luogo censurata la lettera d) del comma 46, che
prevede l'emanazione di decreti legislativi volti a delegare
ulteriori funzioni amministrative alle regioni, lamentando che detta
disposizione non chiarisca la natura (devolutiva-traslativa, o
"libera"), della delega stessa, la cui conformazione è rimessa per
intero alle valutazioni governative, senza che la lettera b) del
successivo comma 47 detti a tal fine alcun criterio per indirizzare
il legislatore delegato, in violazione degli artt. 76, 117 e 118
della Costituzione.
Forma oggetto di denuncia anche la lettera e) del comma 46, in
relazione all'art. 3 della legge n. 142 del 1990, che ha conferito
alle regioni il compito di organizzare l'esercizio delle funzioni
amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province,
tramite l'identificazione, nelle materie di cui all'art. 117 della
Costituzione, degli interessi comunali e provinciali in rapporto alle
caratteristiche della popolazione e del territorio.
Secondo la ricorrente, la disposizione censurata, non tenendo conto
del ruolo spettante alla regione, viola gli artt. 115, 117, 118 e 128
della Costituzione, "così come attuati e completati dalla legge n.
142 del 1990", che "non ammette deroghe implicite da parte di una
legge particolare come la finanziaria, che disciplina i più
disparati argomenti ed è pertanto priva del carattere di legge
organica generale", nonché l'art. 3 della Costituzione, essendo del
tutto illogico ed irrazionale che il ruolo di coordinamento regionale
si esplichi "nei settori di cui agli artt. 9, 14 e 15 della legge n.
142 del 1990, e non venga invece richiamato e reso effettivo anche
nei settori di intervento individuati dalla norma impugnata".
Costituisce, infine, oggetto di censura la lettera f) del comma 46
del medesimo art. 2, secondo la quale i decreti delegati dovranno
prevedere i settori prioritari per i quali opera la delega di
funzioni amministrative regionali agli enti locali. Tale disposizione
contrasterebbe con gli artt. 115 e 118 della Costituzione, incidendo
sulla potestà regionale di autoorganizzazione e di
autodeterminazione circa le materie per le quali si ritenga opportuno
ricorrere alla delega. E questo senza trascurare la violazione
dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione, come attuato dalla
legge n. 142 del 1990, derivante dall'interferenza della disposizione
medesima con le competenze regionali (che la regione Toscana ha in
parte esercitato attraverso la legge regionale n. 77 del 1995), dal
momento che si fa riferimento alla sola delega di funzioni, senza
considerare che è invece ammessa, ai sensi dell'art. 2, comma 5,
della legge n. 142 del 1990, la diretta attribuzione di funzioni da
parte della regione agli enti locali.
2. - Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale si è
costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso
sia dichiarato inammissibile o infondato.
Osserva l'Avvocatura che non appare conforme alla funzione del
giudizio di legittimità costituzionale in via principale
"l'attivazione del sindacato nei confronti di una legge di delega,
con la deduzione di lesioni della sfera di competenza regionale che
non hanno il carattere dell'attualità fintanto che non si conclude
il procedimento di delega con l'esercizio della funzione legislativa
delegata".
Rilevato, poi, che i motivi dedotti dalla regione Toscana sono
sostanzialmente rivolti a censurare non l'oggetto della delega e i
principi e criteri direttivi, ma piuttosto la "temuta quanto
ipotetica" probabilità che il Governo ne faccia un uso non conforme
ai principi costituzionali in materia di autonomia regionale, si
contesta la fondatezza dell'assunto secondo il quale spetterebbe
esclusivamente al legislatore delegante definire i contenuti ed i
caratteri della delega alle regioni.
Si deduce, infine, che il ricorso tende ad ottenere una pronuncia
additiva e cioè l'integrazione dei principi e dei criteri di delega
formulati dal Parlamento. Considerato in diritto
1. - La regione Toscana, con il ricorso in epigrafe, ha impugnato,
in riferimento agli artt. 3, 76, 115, 117, 118 e 128 della
Costituzione, nonché agli artt. 1, 2, comma quinto, 3, commi primo e
secondo, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le disposizioni contenute
nell'art. 2, comma quarantaseiesimo, lettere d), e), f) e comma
quarantasettesimo, lettera b) della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che
conferiscono al Governo il potere di emanare decreti legislativi per
la delega di nuove funzioni amministrative alle regioni e per
l'attribuzione e la delega di funzioni agli enti locali.
2. - Indipendentemente dal fondamento dell'eccezione sollevata
dall'Avvocatura dello Stato, la quale sostiene l'inammissibilità di
un ricorso in via principale volto a lamentare la lesione di
competenze regionali da parte di una legge di delega, occorre
considerare che il comma quarantaseiesimo dell'art. 2 della legge n.
549 del 1995 prevedeva, per l'emanazione dei decreti legislativi, il
termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge
medesima, le cui disposizioni si applicano, secondo il comma
duecentoquarantaquattresimo dell'art. 3, con decorrenza dal 1 gennaio
1996.
Tale termine è scaduto, senza che il Governo abbia emanato i
decreti legislativi e senza che siano intervenute proroghe. Né alcun
rilievo può avere il fatto che il comma cinquantatreesimo del
medesimo art. 2 contempli la possibilità di adottare disposizioni
correttive entro il 31 dicembre 1997, essendo quest'ultimo il termine
dato al Governo per correggere le disposizioni che fossero già state
emanate nell'esercizio della delega stessa.
Essendo perciò decorso il termine assegnato, la legge di delega
impugnata non può più esplicare alcun effetto, onde il ricorso va
dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma quarantaseiesimo, lettere d), e), f) e comma
quarantasettesimo, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76,
115, 117, 118 e 128 della Costituzione, nonché agli artt. 1, 2,
comma quinto, 3, commi primo e secondo, della legge 8 giugno 1990, n.
142, dalla regione Toscana con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte