Corte costituzionale

Ordinanza n. 265/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul

processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con

ordinanze emesse il 17 febbraio 1998 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Bolzano sul ricorso proposto da Beta Costruzioni

s.r.l. contro la Cassa di Risparmio s.p.a. ed altro, iscritta al n.

58 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1999, e il 5

febbraio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Terni sui

ricorsi riuniti proposti da Galleria Botticelli Antiquariato s.n.c.

ed altri contro l'Ufficio delle imposte dirette di Terni, iscritta al

n. 130 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno

1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso da una società

avverso l'iscrizione a ruolo di una cartella esattoriale la

Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con ordinanza

emessa il 17 febbraio 1998, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in

attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge

30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui prevede che le spese

del giudizio tributario, estinto per cessazione della materia del

contendere, restino a carico della parte che le ha anticipate,

escludendo l'applicabilità del criterio della soccombenza virtuale;

che, affermata la rilevanza della questione per intervenuto

annullamento dell'atto impositivo in sede di autotutela dopo

l'instaurazione del giudizio, ritiene la Commissione rimettente che

la norma impugnata - la quale disciplina una situazione equivalente a

quella prevista dal precedente art. 44, secondo cui chi rinuncia al

ricorso deve rimborsare le spese di lite alle altre parti, salvo

diverso accordo - si pone in contrasto: a) con l'art. 3, primo e

secondo comma, Cost., per l'ingiustificata disparità di trattamento

tra chi rinuncia al ricorso, il quale deve rimborsare le spese alle

altre parti, e l'amministrazione finanziaria, la quale invece, ove

rinunci alla pretesa tributaria, è esonerata dal pagamento delle

spese di giudizio; b) con l'art. 24 Cost., per la conseguente

lesione del diritto di difesa del contribuente;

che nel corso di analogo giudizio - promosso da una società

avverso alcuni avvisi di accertamento notificati dal competente

ufficio delle imposte dirette e successivamente annullati nelle more

del processo - la Commissione tributaria provinciale di Terni, con

ordinanza emessa il 5 febbraio 1998, ha anch'essa sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto

legislativo n. 546 del 1992;

che, secondo la rimettente, la disposizione censurata viola: a)

l'art. 3 Cost., per irrazionale disparità di trattamento tra

l'ufficio finanziario, il quale, avvalendosi del potere di

autotutela, ha la possibilità di impedire la prosecuzione del

giudizio senza incorrere nella condanna alle spese - come viceversa

accadrebbe di fronte alle altre giurisdizioni (civile, amministrativa

e contabile) - ed il contribuente, il quale può solo rinunciare agli

atti del giudizio dovendo rimborsare le spese di causa alla

controparte; b) l'art. 24 Cost., per conseguente lesione del diritto

di difesa dei ricorrenti diversi dalla pubblica amministrazione, i

quali, pur avendo sostanzialmente ragione, possono indursi a non

agire in giudizio perché sanno che l'amministrazione stessa,

riconoscendo i propri errori, potrebbe far cessare il contenzioso e

lasciare a loro carico l'onere delle spese già sostenute;

che, in entrambi i giudizi, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per la declaratoria

dell'infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che i giudizi - concernenti la medesima norma,

censurata con riferimento a profili sostanzialmente coincidenti -

possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di

costituzionalità questa Corte, chiamata al vaglio di identiche

questioni, ne ha dichiarato la manifesta infondatezza con le

ordinanze n. 368 del 1998 e n. 77 del 1999;

che nella motivazione di tali ordinanze - oltre che della

sentenza n. 53 del 1998, pronunciata su analoghe questioni - la Corte

ha già dato esaurienti risposte alle argomentazioni, svolte anche

dalle attuali rimettenti, a sostegno della lamentata violazione del

principio di uguaglianza e di razionalità, così come del diritto di

difesa del contribuente;

che, in particolare, questa Corte ha ivi osservato come, in

materia, il legislatore - nell'opera, affidata alla sua

discrezionalità, di conformazione degli istituti del giudizio

tributario a quello civile - non abbia in alcun modo travalicato il

limite della razionalità, costituendo principio insuperabile

esclusivamente quello che la parte vittoriosa non venga gravata, in

tutto o in parte, delle spese di lite, mentre la concreta

esplicazione del diritto di azione e di difesa della parte prescinde

dalla possibilità di conseguirne all'esito della lite la (eventuale)

ripetizione;

che essa ha altresì rilevato come, da un lato, la non simmetrica

costruzione delle singole norme in specifici sistemi processuali in

sé compiuti e riguardanti materie non omogenee è inidonea a

produrre lesioni al principio di uguaglianza, non potendo un modello

processuale essere assunto a parametro per un rito, e come,

dall'altro lato, la disomogeneità, quanto a presupposti ed effetti

processuali e sostanziali, fra la rinuncia al ricorso e la cessazione

della materia del contendere nel giudizio tributario, renda palese la

inconfigurabilità della paventata disparità di trattamento

risultante dalla comparazione tra gli artt. 44 e 46 del decreto

legislativo n. 546 del 1992;

che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul

processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate -

entrambe in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 24

della Costituzione - dalla Commissione tributaria di primo grado di

Bolzano e dalla Commissione tributaria provinciale di Terni, con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte