Sentenza n. 266/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/06/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28legge 12/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge
2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente Nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e
riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore
degli agenti e rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza
emessa il 9 novembre 1990 dal Pretore di Roma nel procedimento civile
vertente tra Pica Italo ed E.N.A.S.A.R.C.O., iscritta al n. 43 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione di Pica Italo e
dell'E.N.A.S.A.R.C.O. nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Pica Italo, Bartolo
Spallina per E.N.A.S.A.R.C.O. e l'Avvocato dello Stato Luigi
Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Roma, nel corso di un procedimento civile
promosso da Pica Italo, titolare di una pensione di invalidità
permanente parziale, nei confronti dell'E.N.A.S.A.R.C.O., diretto ad
ottenere la restituzione, ai sensi dell'art. 6 della legge 11
novembre 1983, n. 638, di somme da lui indebitamente riscosse per
integrazione al minimo, dal 1° dicembre 1983, in eccedenza di quelle
dovute avendo un reddito superiore a quello richiesto dalla legge,
con ordinanza del 9 novembre 1990 (R.O. n. 43 del 1991), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, legge 2
febbraio 1873, n. 12, il quale prevede il diritto dell'Ente di
operare trattenute sulle somme ad esso dovute dagli iscritti a
qualsiasi titolo e sulle rate di pensione in misura non superiore al
quinto.
Secondo il remittente risulterebbe violato l'art. 3 della
Costituzione per la disparità di trattamento che si verificherebbe
tra i pensionati E.N.A.S.A.R.C.O. i quali non hanno diritto di
ritenere le somme percepite in buona fede e i pensionati sia dello
Stato che dell'I.N.P.S., ai quali detto diritto è riconosciuto
rispettivamente dall'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e
dall'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3. - Nel giudizio si sono costituiti il Pica, il quale si è
riportato alle argomentazioni svolte dal Pretore, e
l'E.N.A.S.A.R.C.O., il quale ha eccepito anzitutto la
inammissibilità della questione perché la norma regolatrice della
fattispecie è l'art. 6, comma undici-quinquies, del decreto-legge n.
643 del 1983, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre
1983, n. 638, mentre la norma denunciata è del tutto estranea.
Nel merito ha osservato che le situazioni poste a raffronto non
sono omogenee e che le norme invocate non sono applicabili perché il
trattamento previdenziale E.N.A.S.A.R.C.O., previsto a favore degli
agenti e dei rappresentanti di commercio, ha natura distinta ed
autonoma rispetto all'assicurazione generale obbligatoria per la
invalidità, vecchiaia e superstiti, con la quale concorre ed è di
essa integrativo.
Ha aggiunto che in ogni caso si tratta di scelte discrezionali del
legislatore che, siccome non arbitrarie, sono insindacabili nel
giudizio di costituzionalità.
3.1 - È intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, la quale ha
eccepito la inammissibilità della questione perché solo il
legislatore può estendere ai trattamenti E.N.A.S.A.R.C.O. le
disposizioni che regolano altri trattamenti pensionistici e che,
comunque, ogni regime assicurativo previdenziale, siccome autonomo,
è regolato da proprie norme onde la questione nel merito sarebbe
infondata.
4. - Nell'imminenza dell'udienza l'E.N.A.S.A.R.C.O. ha presentato
memoria con la quale ha insistito sulla eccezione di inammissibilità
e sulla infondatezza della questione non trovando applicazione il
principio di uguaglianza. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 28 della legge 2
febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui prevede la ripetibilità
delle somme percepite in buona fede dai pensionati iscritti
all'E.N.A.S.A.R.C.O. violi l'art. 3 della Costituzione per la
disparità di trattamento che si verificherebbe con i pensionati sia
pubblici che privati per i quali norme apposite (rispettivamente
l'art. 207 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e l'art. 52 della legge n. 88
del 1989) prevedono la irripetibilità delle somme risultate non
dovute a seguito di rettifiche di errori, salvo che non sussista il
dolo del pensionato.
2. - Deve pregiudizialmente essere esaminata la eccezione di
inammissibilità sollevata dall'E.N.A.S.A.R.C.O. nella considerazione
che il giudice remittente avrebbe erroneamente denunciato l'art. 28
della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in quanto le somme di cui
trattasi sono state richieste in restituzione, siccome indebitamente
riscosse e trattenute per integrazione al trattamento minimo.
L'eccezione è fondata.
La norma impugnata prevede genericamente il diritto dell'Ente di
trattenere sui ratei di pensione erogati l'ammontare delle somme ad
esso dovute dagli iscritti a qualsiasi titolo, mentre l'ipotesi
verificatasi nella specie è specificamente disciplinata dall'art. 6,
commi undici-quater e quinquies, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n.
638. Essi, infatti, dispongono che, nei casi in cui risulti che
l'integrazione al minimo sia stata erogata sulla base di una
dichiarazione non conforme al vero (nella fattispecie è stato
dichiarato un reddito inferiore a quello percepito), l'integrazione
stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente
spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata
senza tener conto dei limiti vigenti in materia, ed, inoltre, che le
gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento
di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai
limiti posti dalla normativa vigente.
Detta norma non è stata affatto impugnata, mentre lo è stata
quella che genericamente riguarda i crediti dell'Ente a qualsiasi
titolo.
Pertanto, la eccezione deve essere accolta e della questione
sollevata deve essere dichiarata la inammissibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28 della legge 2 febbraio 1973, n. 12
(Natura e compiti dell'Ente Nazionale di assistenza per gli agenti e
rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento
pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di
commercio), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata
dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta il 3 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte