Sentenza n. 266/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 444 e 448 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre
1991 dal Pretore di Velletri - sezione distaccata di Genzano - nel
procedimento penale a carico di Cantatore Alessandro ed altra,
iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Decidendo sulla richiesta di applicazione della pena
concordata avanzata al dibattimento da uno dei due coimputati di
concorso nel medesimo reato, il Pretore di Velletri - sez. distaccata
di Genzano - nel presupposto che essa fosse meritevole di
accoglimento e che occorresse procedere alla separazione dei processi
prima di emanare la relativa sentenza, ha sollevato d'ufficio una
questione di legittimità costituzionale degli artt. 444 e 448 cod.
proc. pen., assumendone il contrasto con l'art. 3 Cost.
Ad avviso del rimettente, non sarebbe in tal caso applicabile, in
astratto, la disciplina della separazione contenuta nell'art. 18 cod.
proc. pen., dato che l'ipotesi di cui alla lettera a), (possibilità
di pervenire prontamente alla decisione nei confronti di uno o più
imputati) è circoscritta all'udienza preliminare e non è quindi
applicabile al dibattimento. La separazione sarebbe poi preclusa in
concreto, apparendo nella specie la riunione assolutamente necessaria
all'accertamento dei fatti (art. 18, prima parte). Onde la violazione
dell'art. 3 Cost., dato che all'impossibilità di separare i processi
conseguirebbe per l'imputato la perdita del trattamento di favore
previsto dalle norme impugnate: le quali, quindi, sarebbero
costituzionalmente illegittime "nella parte in cui non prevedono che
il giudice, analogamente a quanto stabilito per il caso di dissenso
ingiustificato, possa, anche quando il P.M. abbia dato il consenso,
procedere a dibattimento e pronunciare la sentenza ex art. 444
all'esito dello stesso, in tutti i casi in cui una pronuncia, resa,
sulla base degli atti, nei confronti di una parte dei coimputati,
previa separazione dei processi, nuocerebbe in modo assoluto
all'accertamento dei fatti".
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata infondata, in quanto basata sull'erronea
premessa dell'impossibilità di disporre la separazione dei processi.
L'ipotesi in cui all'apertura del dibattimento la posizione di un
imputato sia matura per la decisione ai sensi dell'art. 444 cod.
proc. pen. dovrebbe infatti farsi rientrare, secondo l'Avvocatura,
nella previsione di cui alla lettera a) del citato art. 18, che
consente la separazione degli atti anche nella fase dibattimentale
allorché "nei confronti di uno o più imputati l'istruzione
dibattimentale risulti conclusa".
D'altra parte, il potere del giudice di mantenere la riunione in
quanto necessaria all'accertamento dei fatti dovrebbe cedere di
fronte al diritto dell'imputato di poter godere di un beneficio
riconosciutogli dalla legge, dato che una diversa interpretazione
finirebbe per far dipendere il godimento del trattamento più
favorevole da una valutazione di carattere economico-processuale del
giudice, che fuoriesce dalla logica dell'istituto, fondato, invece,
sul consenso delle parti. Considerato in diritto
1. - In un processo penale, pervenuto alla fase dibattimentale,
nel quale uno dei due coimputati di concorso nel medesimo reato aveva
chiesto l'applicazione di una pena concordata con il pubblico
ministero, il Pretore di Velletri - sezione distaccata di Genzano -
nel presupposto che l'accoglimento della richiesta comportava la
separazione dei due giudizi e che questa, peraltro, non fosse
astrattamente consentita alla stregua della disciplina di cui
all'art. 18 cod. proc. pen. e fosse in concreto impedita
dall'assoluta necessità della riunione ai fini dell'accertamento dei
fatti, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale
degli artt. 444 e 448 dello stesso codice, assumendone il contrasto
con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non consentono, in tal caso, di
procedere al dibattimento e di pronunciare solo all'esito dello
stesso la sentenza applicativa della pena: ciò perché, altrimenti,
il richiedente si vedrebbe privato di tale beneficio.
2. - La questione non è fondata.
Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo che la
scissione dei procedimenti che, in caso di processo cumulativo,
consegue all'introduzione del rito speciale in questione nei
confronti di alcuni imputati e non di altri, sia fenomeno da
ricondurre nell'alveo della disciplina generale sulla separazione
contenuta nell'art. 18 cod. proc. pen., e che pertanto soggiaccia
alla regola della preclusione per l'ipotesi di ritenuta necessità
della riunione ai fini dell'accertamento dei fatti, contenuta nel
primo comma di tale disposizione.
Tale presupposizione non considera, però, che il vigente sistema
processuale è caratterizzato non solo da un marcato favor
separationis (resa quest'ultima tendenzialmente obbligatoria), ma
anche da una spiccata tendenza a privilegiare i riti speciali, e tra
di essi l'applicazione di pena concordata.
Tra i requisiti di ammissibilità di tale rito, la disciplina
positiva non annovera l'esigenza di accertamento del fatto nei
confronti dell'imputato che non lo richieda; e la prospettiva di
differimento all'esito del dibattimento nei confronti di costui nella
sentenza da emettere ex art. 444 - additata dal giudice a quo - è
contraddetta dalla disposizione (art. 448) che impone di pronunciarla
"immediatamente", non appena "ne ricorrono le condizioni".
Per altro verso, la circostanza che al "patteggiamento" richiesto
in fase dibattimentale non si attagli alcuna delle regole sulla
separazione dettate nell'art. 18, primo comma, e che la disciplina di
esso non faccia cenno neanche a regole particolari - del tipo di
quelle enunciate per il giudizio direttissimo ed il giudizio
immediato negli artt. 449, sesto comma e 453, secondo comma - induce
a ritenere - come sostiene l'Avvocatura dello Stato - che nell'ottica
del legislatore il diritto dell'imputato a godere del beneficio
riconosciutogli dalla legge non sia condizionabile da valutazioni
giudiziali di carattere economico - processuale estranee ai suoi
specifici presupposti: ciò che è in linea con l'opinione,
prospettata in dottrina, secondo cui il silenzio normativo sul punto
è da intendere come frutto dell'incompatibilità logica tra la
disciplina dell'art. 18 e l'istituto in esame.
Questo, infatti, è congegnato come pattuizione tra imputato
richiedente e parte pubblica, in ordine alla quale è bensì previsto
un controllo giurisdizionale (cfr. le sentenze nn. 313 del 1990 e 251
del 1991), che non include però la valutazione delle posizioni di
eventuali coimputati: sicché è da ritenere che la scissione dei
procedimenti che concernono costoro sia conseguenza automatica
dell'ammissione del rito.
Così intesa la disciplina impugnata, la questione, limitatamente
al profilo denunciato, resta priva del proprio presupposto e va
quindi dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 444 e 448 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Velletri - sezione distaccata di Genzano
- con ordinanza dell'8 ottobre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte