Sentenza n. 266/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/06/1993 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 97Costituzione
- art. 81Costituzione
- art. 17legge 833/1978
- art. 39legge 833/1978
- art. 12legge 833/1978
- art. 16d.P.R. 761/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Sicilia approvata il 23 dicembre 1992 dall'Assemblea regionale dal
titolo "Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32
concernente nuove norme in materia di personale e di organizzazione
dei servizi delle unità sanitarie locali e norme in materia di
personale dell'istituto materno infantile del policlinico
dell'Università di Palermo", promosso con ricorso del Commissario
dello Stato per la Regione Sicilia notificato il 31 dicembre 1992,
depositato in cancelleria il 9 gennaio 1993 ed iscritto al n. 2 del
registro ricorsi 1993;
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 20 aprile 1993 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente,
e l'Avvocato Francesco Torre per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana sospetta
che la legge regionale, approvata il 23 dicembre 1992 (Norme
integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente
nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi
delle Unità sanitarie locali e norme in materia di personale
dell'Istituto materno infantile del Policlinico dell'Università di
Palermo), si ponga in contrasto con gli artt. 3, 51, 81, quarto
comma, 97, primo e terzo comma, della Costituzione, nonché con
l'art. 17, lettere b), c) e d) dello Statuto speciale, come attuato
dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del
servizio sanitario nazionale), dall'art. 12 del d.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie
locali) e dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro).
Il ricorrente - dopo aver ricordato che l'atto impugnato è
diretto a modificare la già citata legge regionale n. 32 del 1987,
la quale prevedeva l'istituzione di un contingente aggiuntivo di 250
unità (244 medici e 6 biologi) nell'ambito del ruolo unico regionale
del servizio sanitario regionale, da assegnare all'unità sanitaria
locale n. 58 con utilizzazione esclusiva presso il policlinico
dell'università di Palermo - prospetta, innanzitutto, la violazione
del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art.
97 della Costituzione) da parte dell'art. 1, primo comma, della legge
impugnata, il quale aumenta il predetto contingente di 206 unità
appartenenti alla quarta qualifica funzionale del personale sanitario
(agenti socio-sanitari).Secondo il Commissario dello Stato, tale
aumento sarebbe ingiustificato, in quanto sarebbe dettato, non già
da esigenze di funzionamento delle strutture universitarie, bensì da
ragioni di carattere meramente occupazionale. Inoltre, esso si
porrebbe in contrasto con la situazione economico-finanziaria in
atto, che richiederebbe, al contrario, un drastico contenimento della
spesa pubblica relativa al personale dipendente, specialmente nel
settore sanitario.
L'art. 2 della legge impugnata - il quale prevede che in sede di
prima applicazione i posti siano coperti mediante l'utilizzo della
graduatoria degli idonei del concorso pubblico per esami a posti di
agente socio-sanitario indetto dall'università di Palermo con
decreto rettoriale del 22 ottobre 1986, n. 90, e successive
modificazioni - esorbiterebbe dai limiti previsti all'esercizio della
potestà legislativa regionale relativa alla sanità e conterrebbe
una disparità di trattamento. Sotto il primo profilo, infatti, il
ricorrente sottolinea che la graduatoria indicata dall'articolo
impugnato, peraltro relativa a un concorso ormai remoto, è da tempo
scaduta. In ogni caso, vertendosi nella sub-materia del trattamento
giuridico del personale del servizio sanitario e riferendosi pertanto
a un settore affidato a una competenza di mera attuazione, l'art. 2
si porrebbe in contrasto con l'art. 47 della legge n. 833 del 1978 e
con l'art. 12 del d.P.R. n. 761 del 1979, nonché con l'art. 16 della
legge n. 56 del 1987, che impongono il ricorso alle liste di
collocamento per la copertura di posti come quelli in questione.
Sotto quest'ultimo profilo, sussisterebbe anche un'ingiustificata
disparità di trattamento fra gli idonei al concorso del 1986 e gli
iscritti alle liste di collocamento, a danno di questi ultimi.
Anche l'art. 3 - il quale prevede, al primo comma, un ulteriore
aumento del contingente indicato all'art. 1, pari a 39 unità (16
medici specialisti, 13 biologi e 10 tecnici amministrativi), "al fine
di garantire la continuazione della gestione sanitaria, tecnica e
amministrativa dell'Istituto materno infantile del Policlinico
dell'Università degli studi di Palermo" - si porrebbe in contrasto
con i principi ispiratori stabiliti dall'art. 39 della legge n. 833
del 1978, dal momento che l'aumento del personale ivi previsto
sarebbe finalizzato ad esigenze diverse da quelle assistenziali, le
quali sono le sole assegnate alla cura della regione.
Al secondo comma, il medesimo art. 3 stabilisce per la prima
copertura dei posti istituiti nel comma precedente una deroga al
principio del concorso pubblico, autorizzando la unità sanitaria locale n. 58 a bandire un concorso riservato al personale che ha
prestato servizio presso il suddetto istituto in forza dei contratti
triennali previsti dall'art. 26 del d.P.R. n. 382 del 1980. Secondo
il Commissario dello Stato, tale deroga sarebbe illegittima, poiché
privilegerebbe soggetti che avevano iniziato un rapporto contrattuale
con l'università con modalità procedurali prive di pubblicità e
non comportanti l'imparziale selezione propria del concorso pubblico.
Inoltre, la stessa disposizione impugnata eluderebbe il divieto,
previsto dall'art. 26 del d.P.R. n. 382 del 1980, di stipulare
contratti con tecnici per un periodo superiore a tre anni e di
rinnovarli con le stesse persone.
Infine, il ricorrente contesta la legittimità costituzionale
degli artt. 1, secondo comma, e 3, u.c., sotto il profilo della
violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal
momento che la legge impugnata non indica l'ammontare degli
emolumenti relativi al nuovo personale, di modo che si potrebbe
andare oltre il limite del debito della Regione verso l'Università
fissato in forza della convenzione prevista dall'art. 39 del d.P.R.
n. 382 del 1980.
2. - Si è regolarmente costituita in giudizio la Regione
siciliana per chiedere che il ricorso sia rigettato ovvero dichiarato
inammissibile in relazione alle censure mosse all'art. 1. Sotto
quest'ultimo profilo, la Regione fonda la sua richiesta di
inammissibilità, sostenendo che il riferimento a presunte finalità
occupazionali e alle esigenze di contenimento delle spese attiene
esclusivamente a osservazioni relative al merito della scelta
legislativa, non già alla sua legittimità.
In relazione alla pretesa violazione del principio del buon
andamento (art. 97 della Costituzione), la difesa della Regione
osserva che la legge impugnata completa il disegno iniziato con la
legge n. 32 del 1987, la quale, aumentando la dotazione del personale
medico, aveva determinato una mancanza di inservienti e di ausiliari.
Inoltre, la resistente sottolinea che le regioni, ai sensi degli
artt. 11 e 47 della legge n. 833 del 1978, sono competenti in materia
di organico delle unità sanitarie locali. Più in particolare, poi,
la stessa Regione precisa che l'entità dei nuovi posti è stata
determinata dall'università e che tale valutazione è stata
condivisa dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica,
il quale, nel privilegiare l'utilizzo dei c.d. trimestralisti
rispetto alle nuove assunzioni, ha implicitamente riconosciuto che il
policlinico ha bisogno di 206 unità di personale in più.
Riguardo alle censure mosse all'art. 2, la resistente, dopo aver
osservato che il d.P.R. n. 761 del 1979 è ormai superato dall'art.
16 della legge n. 56 del 1987, che prevede l'utilizzo delle liste di
collocamento, ritiene che quest'ultimo articolo, nel privilegiare un
criterio di selezione di natura assistenziale rispetto al principio
del pubblico concorso, non può comunque essere anteposto all'art. 97
della Costituzione, che privilegia, invece, la regola del pubblico
concorso per le assunzioni nella pubblica amministrazione.
Per quel che concerne i dubbi di costituzionalità sollevati nei
confronti dell'art. 3, la Regione sostiene che le convenzioni indicate nell'art. 39 della legge n. 833 del 1978 hanno come scopo
primario la disciplina dell'apporto delle facoltà di medicina al
settore assistenziale. Sicché non può lamentarsi che il predetto
art. 39 sia violato da una legge regionale, come quella impugnata,
che mira a garantire, fra l'altro, la continuazione di una rilevante
e qualitativamente elevata attività di assistenza sanitaria, quale
quella svolta dall'istituto materno infantile dell'università di
Palermo. Né, continua la Regione, può individuarsi
un'illegittimità costituzionale nella previsione di un concorso
riservato ai c.d. contrattisti, poiché questi ultimi, essendo coloro
che hanno finora permesso lo svolgimento della rilevante attività
assistenziale erogata dall'istituto, sono sicuramente dotati della
professionalità propria dei vincitori di concorso. Né andrebbe
sottovalutato, sempre secondo la Regione, il fatto che, se il
predetto istituto dovesse cessare dall'utilizzare i "contrattisti",
risulterebbe gravemente pregiudicata l'erogazione dell'assistenza
sanitaria, con lesione, questa volta effettiva, di quelle "condizioni
particolari" e degli "interessi propri della Regione", che l'art. 17
dello Statuto speciale affida alla potestà legislativa concorrente.
Infine, sull'asserita violazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la resistente osserva che nel bilancio del 1992, a
fronte di una spesa di 350 miliardi per le convenzioni previste dalla
legge n. 833 del 1978, la spesa per il policlinico di Palermo ammonta
soltanto a 117 miliardi di lire.
3. - In prossimità dell'udienza il ricorrente ha presentato
un'ulteriore memoria, con la quale, oltre a ribadire argomenti già
svolti nel ricorso, ha sottolineato, in particolare, che l'esclusione
del concorso pubblico per la prima copertura dei posti rivelerebbe
una finalità clientelare e che la legge impugnata, al pari di quella
precedente del 1987, interverrebbe nel campo della ricerca medica
applicata anziché in quello dell'assistenza svolta dalle unità
sanitarie locali. Infine, per quel che concerne la previsione di
nuovi posti, il Commissario dello Stato rileva che la violazione del
principio del buon andamento risulterebbe anche dal mancato ricorso
alla mobilità e alla verifica di corrispondenza tra i posti
ricoperti dai dipendenti collocati a riposto e quelli relativi alle
nuove unità da assumere. Considerato in diritto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato il
Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato
distinte questioni di legittimità costituzionale nei confronti della
legge regionale, approvata dall'Assemblea siciliana il 23 dicembre
1992, dal titolo "Norme integrative della legge regionale 27 maggio
1987, concernente nuove norme in materia di personale e di
organizzazione dei servizi delle Unità sanitarie locali e norme in
materia di personale dell'Istituto materno infantile del policlinico
dell'Università di Palermo". Secondo il ricorrente, tale legge, nei
suoi singoli articoli, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 51,
81, quarto comma, 97, primo e terzo comma, della Costituzione,
nonché con l'art. 17 dello Statuto speciale per la Regione
siciliana, che conferisce a quest'ultima competenze di tipo
concorrente in materia di "igiene e sanità pubblica" (lettera b), di
"assistenza sanitaria" (lettera c) e di "istruzione media e
universitaria" (lettera d) e, in particolare, con i principi
fondamentali stabiliti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), dall'art. 12 del
d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle
unità sanitarie locali) e dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).
2. - Non fondata è la questione di legittimità costituzionale
che il Commissario dello Stato ha sollevato nei confronti dell'art.
1, primo comma, della legge impugnata per violazione del principio
del buon andamento della pubblica amministrazione stabilito dall'art.
97 della Costituzione.
L'art. 1, primo comma, della legge regionale contestata stabilisce
che, al fine di "soddisfare le esigenze delle strutture e unità operative del policlinico dell'Università degli studi di Palermo", il
contingente aggiuntivo di medici e di biologi, istituito nell'ambito
del ruolo unico del servizio sanitario regionale dalla legge della
Regione siciliana n. 32 del 1987, va integrato con 206 unità di
personale appartenente all'area funzionale socio-sanitaria. Secondo
il ricorrente Commissario dello Stato, tale incremento si porrebbe in
contrasto con le esigenze del buon andamento dell'amministrazione
pubblica, sia perché sarebbe dettato da motivi di carattere
meramente occupazionale anziché da ragioni attinenti al
funzionamento delle strutture universitarie, sia perché
comporterebbe un aumento di spesa pubblica in presenza di una
congiuntura economico-finanziaria che richiede, invece, il
contenimento delle erogazioni di denaro pubblico. Contro le ricordate
censure la Regione siciliana ha, innanzitutto, eccepito
l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di osservazioni attinenti
al merito delle scelte politiche proprie del legislatore e, in
secondo luogo, ha argomentato per l'infondatezza delle censure
stesse, ritenendo che l'incremento di personale disposto sia coerente
tanto con il programma di ristrutturazione iniziato con la precedente
legge n. 32 del 1987, quanto con le esigenze di funzionalità
manifestate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica
con specifico riferimento al numero dei dipendenti del policlinico
dell'Università di Palermo.
L'eccezione d'inammissibilità formulata dalla Regione siciliana
non può essere condivisa, poiché il riferimento operato dal
ricorrente alle finalità sociali della legge contestata e al quadro
di politica economica nel quale s'inserisce la legge medesima è
indubbiamente funzionale al tentativo di dimostrare l'asserita
violazione del principio del buon andamento e, in particolare, la
pretesa arbitrarietà o irragionevolezza della scelta effettuata dal
legislatore regionale in vista del perseguimento di obiettivi di
efficienza e di razionalità operativa. Quel riferimento, in altri
termini, è necessario al fine di mettere in luce l'esistenza di
eventuali sintomi di irragionevolezza della disposizione contestata.
E, in effetti, corrisponde al consolidato orientamento di questa
Corte ritenere che, al fine di accertare l'asserita violazione del
principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97
della Costituzione), occorre dimostrare la palese arbitrarietà o la
manifesta irragionevolezza della disposizione contestata in relazione
al rispetto del valore dell'efficienza dell'azione amministrativa
(v., da ultimo, la sent. n. 250 del 1993).
Sotto quest'ultimo profilo, non può essere accolta la
prospettazione del Commissario dello Stato relativa alla pretesa
violazione dell'art. 97 della Costituzione, poiché la disposizione
contestata non risulta manifestamente irragionevole, una volta che si
consideri che, avendo istituito la precedente legge regionale n. 32
del 1987 un contingente aggiuntivo di 250 unità, composto da 244
medici e da 6 biologi, non può ritenersi arbitrario un ampliamento
della pianta organica con ulteriori 206 unità, composto da
dipendenti destinati a fungere da collaboratori del predetto
personale medico presso il medesimo policlinico.
Né può validamente argomentarsi in contrario sulla base di una
pretesa effettiva finalità della legge vo'lta a soddisfare esigenze
diverse da quelle dell'efficienza del servizio pubblico erogato,
poiché, considerato che lo stesso art. 1, primo comma, della legge
impugnata pone espressamente a base della legge medesima l'esigenza
di assicurare un miglior funzionamento delle strutture del
policlinico dell'Università di Palermo e considerato che lo stesso
Ministro responsabile per il buon andamento degli uffici e degli
istituti universitari ammette implicitamente l'insufficienza della
pianta organica del predetto policlinico, l'eventuale contrasto con
le finalità esplicitamente addotte dal legislatore e, in tal caso,
l'eventuale illegittimità di quelle effettivamente perseguite,
debbono avere a proprio fondamento dati certi e inequivocabili, che
in ipotesi non è dato riscontrare.
3. - Del pari non fondata è la questione che il ricorrente ha
sollevato nei confronti dell'art. 3, primo comma, della legge
regionale contestata, per violazione dei principi fondamentali
previsti dall'art. 17 dello Statuto speciale per la Regione siciliana
come limite all'esercizio della competenza legislativa di tipo
concorrente.
L'articolo impugnato stabilisce che "al fine di garantire la
continuazione della gestione sanitaria, tecnica e amministrativa
dell'istituto materno infantile del policlinico dell'università
degli studi di Palermo, il contingente di cui all'art. 1 è altresì
incrementato di n. 39 unità, di cui 16 medici specialisti, 13
biologi e 10 tecnici-amministrativi". Secondo il Commissario dello
Stato, tale disposizione risulterebbe contrastante con i principi
informatori deducibili dall'art. 39 della legge n. 833 del 1978, i
quali presuppongono che alle regioni è affidata la disciplina
dell'assistenza sanitaria, e non già della ricerca, mentre
l'istituto beneficiario dell'incremento di personale contestato
opererebbe nel campo della ricerca scientifica.
I rilievi di legittimità costituzionale sollevati dal Commissario
dello Stato non possono essere condivisi, considerato che
l'ampliamento della pianta organica in contestazione è espressamente
finalizzato dalla disposizione impugnata alla garanzia della
"continuazione della gestione sanitaria, tecnica e amministrativa" di
un istituto che, proprio al fine anzidetto, risulta convenzionato con
la Regione siciliana ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 27
luglio 1988, n. 12, articolo adottato in attuazione dell'art. 39
della legge n. 833 del 1978. A parte i dubbi che si potrebbero
nutrire sull'attuale vigenza dell'art. 39, appena citato, in presenza
dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è
certo che tanto l'uno quanto l'altro sistema legislativo mirano a
stabilire strumenti di raccordo fra le università statali e le
regioni al fine di coordinare le rispettive funzioni istituzionali
(ricerca scientifica - assistenza sanitaria). E se, in virtù di tali
mezzi di raccordo, si deve render possibile l'utilizzazione delle
strutture delle unità sanitarie locali da parte degli istituti
universitari per esigenze di ricerca e di insegnamento, allo stesso
modo dev'esser garantito l'apporto alle attività assistenziali dei
predetti istituti in vista della realizzazione degli obiettivi della
programmazione sanitaria regionale.
È nell'ambito di quest'ultimo principio che si colloca, senza
contraddirlo, la disposizione contestata. Nel provvedere a un aumento
di personale di un'unità sanitaria locale al fine di metterlo a
disposizione di un istituto universitario che collabora
all'erogazione delle attività assistenziali di competenza regionale,
l'art. 3, primo comma, della legge impugnata non lede alcuno dei
principi fondamentali posti dalle norme statali invocate, considerato
che non può negarsi la competenza della Regione siciliana a porre in
essere una disciplina sull'organico di personale che, benché messo a
disposizione di istituti universitari, è adibito a compiti di
assistenza sanitaria.
4. - Meritano, invece, l'accoglimento le censure che il
Commissario dello Stato ha sollevato nei confronti dell'art. 2 e
dell'art. 3, secondo comma, della legge contestata.
L'art. 2 prevede che "in sede di prima applicazione della presente
legge, alla copertura dei posti di cui all'art. 1, l'unità sanitaria
locale n. 58 di Palermo procederà mediante utilizzo della
graduatoria degli idonei del concorso pubblico per esami a posti di
agente socio-sanitario indetto dall'Università degli studi di
Palermo con decreto rettoriale del 22 ottobre 1986, n. 90 e successive modificazioni". L'art. 3, secondo comma, della stessa legge
stabilisce che "in sede di prima applicazione della presente legge,
l'unità sanitaria locale n. 58 è autorizzata a bandire ( ..)
apposito concorso da espletare con le procedure previste per i
concorsi pubblici di assunzione, riservato al personale che ha
prestato servizio presso l'Istituto materno infantile del Policlinico
dell'Università degli studi di Palermo assunto con contratto
triennale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980
e della legge regionale 27 luglio 1988, n. 12".
L'assunzione del personale nel campo sanitario è disciplinata
dall'art. 47 della legge n. 833 del 1978, che, nell'assegnare alla
funzione legislativa delegata lo stato giuridico ed economico del
predetto personale, ripartisce la materia fra lo Stato e le regioni
demandando a queste ultime soltanto una competenza di attuazione, ai
sensi dell'art. 117, u.c., della Costituzione. Tale vincolo opera
anche nei confronti della Regione siciliana, pur essendo quest'ultima
priva di tale potestà legislativa. Infatti, come questa Corte ha
già affermato (v. sent. n. 484 del 1991), poiché l'"art. 17 dello
Statuto speciale attribuisce nella materia alla Regione siciliana una
potestà legislativa di tipo concorrente, la legge regionale deve
rispettare i principi generali della legge dello Stato - e fra essi
certamente quello posto dall'art. 47 della legge stessa - che si è
riservata la disciplina dello stato giuridico del personale delle
unità sanitarie locali, onde la legislazione regionale, incontrando
tale limite, può essere in detta disciplina solo attuativa (sent. n.
122 del 1990), in conformità alle previsioni del quarto comma di
detto art. 47".
Sulla base di tali principi, l'art. 2 della legge impugnata è
costituzionalmente illegittimo poiché si pone in diretto contrasto
con l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Quest'ultimo,
infatti, che si dichiara espressamente applicabile anche alle unità
sanitarie locali, prevede, al primo comma, l'utilizzazione delle
liste di collocamento ai fini della selezione del personale da
assumere nei posti per la cui copertura non è richiesto un titolo di
studio superiore a quello della scuola dell'obbligo (v., ancora,
sent. n. 484 del 1991). Del resto, non è inutile ricordare che, al
di là dello specifico motivo d'illegittimità ora illustrato,
costituisce un principio del pubblico impiego il divieto di
utilizzare la graduatoria di idonei di un precedente concorso in
relazione a posti istituiti o trasformati successivamente
all'approvazione della graduatoria medesima, poiché, se così non
fosse, la selezione per nuovi posti non avrebbe più, in sostanza, un
carattere concorsuale, ma acquisterebbe i tratti di un'assunzione ad
personam.
Allo stesso modo, deve considerarsi costituzionalmente illegittimo
anche l'art. 3, secondo comma, della legge impugnata, il quale
autorizza, come s'è già precisato, il bando di un concorso
riservato ai c.d. triennalisti per la prima applicazione della
medesima legge. Questa disposizione, infatti, si pone in diretto
contrasto con l'art. 47, quarto comma, n. 4, della legge n. 833 del
1978, che, nel delegare al Governo l'esercizio della funzione
legislativa ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, stabilisce il
principio del concorso pubblico: principio che può, certo, essere
derogato da norme di legge statale (come è, infatti, avvenuto con la
legge 20 maggio 1985, n. 207), ma che non può subire eccezione da
leggi regionali adottate in sede di attuazione-integrazione.
5. - Vanno, infine, dichiarate non fondate le questioni di
legittimità costituzionale sollevate, in riferimento all'art. 81,
quarto comma, della Costituzione, nei confronti dell'art. 1, secondo
comma, e dell'art. 3, terzo comma, della legge impugnata. Infatti,
contrariamente a quanto assume il ricorrente, le suddette
disposizioni non prevedono nuove spese, dal momento che, secondo
quanto è in esse stabilito espressamente, il costo relativo al
personale da assumere in base alla legge contestata viene portato in
detrazione dalle somme dovute all'università di Palermo per effetto
delle convenzioni stipulate con quest'ultima ai sensi dell'art. 39
della legge n. 833 del 1978.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, secondo
comma, della legge della Regione siciliana (Norme integrative della
legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente nuove norme in
materia di personale e di organizzazione dei servizi delle Unità
sanitarie locali e norme in materia di personale dell'Istituto
materno infantile del Policlinico dell'Università di Palermo),
approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1992;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, primo comma, della legge regionale precedentemente
citata, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal
Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso
indicato in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, primo comma, della legge regionale precedentemente
citata, sollevata, in riferimento all'art. 17, lettere b), c) e d)
dello Statuto speciale per la Regione siciliana, come attuato
dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dall'art. 12 del
d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dall'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, dal Commissario dello Stato per la Regione
siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1, secondo comma, e 3, terzo comma, della legge regionale
precedentemente citata, sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione
siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte