Sentenza n. 266/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d. 267/1942
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, capoverso ed
ultima parte, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 giugno 1993 dal Tribunale di Lucera
sul ricorso proposto dalla S.p.A. Finanziaria Adriatica contro la
s.n.c. Italmarket di D'Errico Giuseppe, iscritta al n. 664 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1993;
2) ordinanza emessa il 15 settembre 1993, dal Tribunale di
Teramo sulle istanze riunite proposte dalla s.a.s. Aranciata Gran
Sasso ed altre contro la s.n.c. Bonomo Import, iscritta al n. 706 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento prefallimentare a carico della
società in nome collettivo Italmarket di D'Errico Giuseppe, il
Tribunale di Lucera, con ordinanza in data 30 giugno 1993, ha
sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 e al combinato disposto
degli artt. 2 e 3, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, ultima parte, del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), nella parte in cui dispone che "in nessun caso sono
considerati piccoli imprenditori le società commerciali".
Ha osservato il Tribunale:
che la società debitrice era composta da due soli soci, il
D'Errico e il coniuge;
che l'attività commerciale, prettamente familiare, veniva
svolta con l'esclusivo lavoro di entrambi i soci-coniugi e in un
locale non di loro proprietà;
che gli introiti erano particolarmente modesti.
La si potrebbe dunque ritenere "piccola impresa" se non vi ostasse
il disposto dell'ultima parte dell'art. 1 del Regio decreto n. 267
del 1942: di qui, la questione di legittimità costituzionale della
norma anzidetta per violazione, ad avviso del tribunale rimettente
degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nonostante la sentenza n.
54 del 1991 di questa Corte.
2. - A seguito di questa ed altre pronunce, la nozione di "piccolo
imprenditore" non avrebbe più un riferimento individuabile con
precisione in una norma di legge. Sarebbe infatti necessario, ora,
far riferimento al capitale investito, alle dimensioni dell'azienda,
al numero dei lavoratori occupati, alla proprietà dei mezzi di
produzione e delle strutture aziendali, all'entità dei finanziamenti
bancari. Non reggerebbe più, pertanto, l'attuale distinzione tra gli
imprenditori individuali e quelli societari, e occorrerebbe
prescindere dalla forma esteriore. Che, invece, sulla base di una
presunzione di finalità lucrativa per le imprese organizzate in
forma societaria, mancherebbe di comprendere le società commerciali,
nella nozione di "piccolo imprenditore", e ciò quand'anche le
dimensioni si caratterizzino in misura oggettivamente limitata. La
presunzione iuris et de iure secondo cui non vi sarebbe piccola
impresa societaria in rapporto alla finalità lucrativa risulterebbe
in contrasto con il combinato disposto degli articoli 2 e 3 della
Costituzione, perché creerebbe una disparità di trattamento
irragionevole tra le imprese che, di fatto, sono piccoli imprenditori
giusta la forma, individuale o societaria, assunta. Essa
cagionerebbe, altresì, una indebita compressione dell'istituto
societario, quale formazione sociale ove si svolge la personalità
dei singoli, non essendo siffatto istituto adeguatamente garantito
sul piano sostanziale, e processuale, dalla presenza nell'ordinamento
della norma impugnata.
La disposizione sarebbe pure in contrasto con l'art. 24 della
Costituzione, perché violerebbe il diritto di difesa nello stabilire
presuntivamente la non assimilabilità delle piccole società
commerciali alla nozione di "piccolo imprenditore", esonerato dal
fallimento. Una tale presunzione iuris et de iure, non consentirebbe,
infatti, alla società debitrice di dimostrare la sua sostanziale
natura di piccola impresa commerciale i cui proventi non potrebbero
essere assimilati ai profitti, ma unicamente alla remunerazione del
lavoro dei soci e al corrispettivo delle spese sostenute.
3. - Con la sentenza n. 368 del 1991 e l'ordinanza n. 395 del 1991
la Corte costituzionale avrebbe sancito la sostanziale omologazione
delle piccole società artigiane agli artigiani che esercitano
l'attività in forma individuale. In tal modo questa Corte avrebbe
riconosciuto la necessità di verificare l'effettiva consistenza
dell'impresa indipendentemente dalla sua struttura (individuale o
societaria).
Un analogo rilievo dovrebbe essere formulato, con riferimento alle
piccole società commerciali, nell'ipotesi in cui queste, dalle
emergenze processuali, risultino a tutti gli effetti, per le
dimensioni e per i mezzi impiegati, come "piccola impresa".
Assoggettandole alla procedura fallimentare, sarebbe perciò concreto
il rischio di una mancata realizzazione delle finalità di tutela
degli interessi dei creditori (sent. n. 579 del 1989).
4. - Con ordinanza in data 15 settembre 1993 il Tribunale di
Teramo, sulle istanze di fallimento proposte contro la società in
nome collettivo Bonomo import di Giuseppe Bonomo e C. ha sollevato,
per violazione dell'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, capoverso, del Regio decreto
n. 267 del 1942.
Ha osservato il Tribunale che sarebbe anacronistica, oggi, la
presunzione della finalità speculativa e di lucro, per ogni tipo e
grandezza delle società commerciali, stante il ricorso, largamente
diffuso, all'esercizio di attività imprenditoriale, in forma
associata, per il profondo mutamento dell'economia rispetto agli anni
Quaranta. Lo stesso legislatore, attraverso l'esonero dal fallimento
delle società in nome collettivo di carattere artigianale, stabilito
con la legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato)
avrebbe compiuto un primo passo in questa direzione; e un secondo
passo sarebbe stato compiuto con la recentissima normativa di
recepimento della direttiva CEE n. 677 del 1989: il decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 88 (Attuazione della direttiva
89/667/CEE, in materia di diritto delle società, relativa alla
società a responsabilità limitata con un unico socio) che avrebbe
modificato il concetto di società al punto da consentire la
costituzione, per atto unilaterale, di una società a responsabilità
limitata (unipersonale). Sì che sarebbe proprio l'assolutezza del
principio oggetto della disposizione impugnata ("in nessun caso sono
considerati piccoli imprenditori le società commerciali") a porsi in
contrasto con il principio di ragionevolezza, che si palesa - come
nella specie - in presenza di una società in nome collettivo
costituita non già con l'intento di perseguire finalità speculative
o di lucro, ma soltanto con l'esigenza di conseguire mezzi elementari
di sostentamento, sopperendo attraverso la forma associativa
all'insufficienza del capitale disponibile individualmente.
Con la sua "funzione paralegislativa" e, dunque, mediante
opportune statuizioni additive, la Corte costituzionale dovrebbe
pertanto porre rimedio alla irrazionale disparità di trattamento
nell'esporre al fallimento un operatore commerciale se socio di una
società in nome collettivo, anche di minime dimensioni, e non anche
il socio unico di società a responsabilità limitata, di qualunque
dimensione.
5. - Per entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e il rigetto
della questione sollevata. Essa sarebbe inammissibile, perché in
nessun punto dell'ordinanza di rimessione si farebbe riferimento alla
rilevanza e, in particolare, al nesso tra l'assunta illegittimità
della norma e i riflessi sul giudizio in corso. E sarebbe altresì
infondata in conseguenza di recentissime pronunce di inammissibilità
(ordd. nn. 374 e 11 del 1993). Quanto a quella, nuova, che fa
riferimento all'art. 24 della Costituzione, sarebbe addirittura non
intellegibile. Considerato in diritto
1. - Con distinte ordinanze di rimessione viene proposta, ancora
una volta, la questione di costituzionalità dell'art. 1, ultima
parte, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), dove si
stabilisce che "in nessun caso sono considerati piccoli imprenditori
le società commerciali". Nelle due ordinanze, la cui trattazione è
opportuno riunire, si sostiene l'illegittimità della norma perché
in contrasto con:
a) il combinato disposto degli articoli 2 e 3 della
Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento tra
piccoli imprenditori individuali e piccole società commerciali, da
considerare a tutti gli effetti formazioni sociali aventi pari
dignità cui va assicurata la medesima tutela, in presenza delle
stesse dimensioni fattuali;
b) con l'art. 24 della Costituzione, per violazione del diritto
di difesa, in quanto essa fisserebbe una presunzione iuris et de iure
circa la non assimilabilità delle piccole società commerciali alla
nozione di "piccolo imprenditore";
c) con l'art. 3 della Costituzione, fonte del principio di
ragionevolezza, sia perché non escluderebbe dal fallimento le
società personali di piccole dimensioni, caratterizzate non già
dall'intento di perseguire fini di lucro ma dall'esigenza di
conseguire i mezzi elementari di sostentamento, sopperendo,
attraverso la forma associativa, all'insufficienza del capitale
disponibile individualmente; sia perché assoggetterebbe a diverse
conseguenze il socio della società in nome collettivo (estensibile
di fallimento) e il socio unico della società a responsabilità
limitata di qualsiasi dimensione, non assoggettabile al fallimento;
d) con l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di
trattamento tra le piccole società commerciali e le piccole società
artigianali, in quanto a parità di condizioni (e provata assenza di
profitto) sarebbero escluse dal fallimento soltanto le seconde e non
anche le prime.
2. - Con riguardo alla figura del piccolo imprenditore
individuale, questa Corte ha già affermato e ribadito
(rispettivamente con sent. n. 54 del 1991 e ord. n. 11 del 1993)
l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata per
violazione all'art. 3 della Costituzione. Né l'indicazione di altri
parametri costituzionali (l'art. 2 e l'art. 24 della Costituzione)
sposta i termini del ragionamento già svolto da questa Corte,
esulando del tutto la materia de qua da ogni serio riferimento ai
valori da ultimo indicati.
La questione sollevata soltanto dal Tribunale di Lucera è,
dunque, manifestamente inammissibile.
3. - Le due ordinanze, tuttavia, ribadiscono (particolarmente
quella del Tribunale di Teramo) il profilo della irragionevole
disparità di trattamento delle società commerciali di modeste
dimensioni (per capitale sociale e forza lavoro impiegata,
prevalentemente, se non esclusivamente, dai soci), già in generale
confutato dalla sentenza n. 54 del 1991 in relazione al tertium
comparationis delle società artigianali come disciplinate dalla
legge 8 agosto 1985, n. 443. Tale diversità di regolamentazione
risulterebbe oggi ancor più stridente in considerazione della non
assoggettabilità al fallimento del socio unico di una società a
responsabilità limitata (per effetto del decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 88, attuativo della direttiva 89/667/CEE).
4. - La questione non è fondata.
La disciplina dell'impresa artigiana, infatti, costituisce oggetto
di un complesso di valutazioni, e disposizioni legislative non
limitabili esclusivamente al problema dell'assoggettabilità al
fallimento (peraltro variamente risolto dalla giurisprudenza di
merito, proprio con riferimento alla particolare figura dell'impresa
artigiana costituita nelle forme societarie consentite dall'art. 3,
secondo comma, della legge n. 443 del 1985).
Ridurre il problema di questo sottotipo di impresa artigiana, come
fanno le ordinanze di rimessione, al nodo, pur non trascurabile,
della loro assoggettabilità (o meno) al fallimento, per dedurne, in
base al presunto privilegio loro attribuito, l'irrazionalità della
differente disciplina riservata alle imprese-società non artigianali
è certamente operazione né logica né corretta. L'avere la legge
istituito, in vista di alcuni benefici, un albo delle imprese
artigiane dove possono iscriversi anche quelle costituite nelle forme
societarie consentite; l'aver fissato precisi limiti dimensionali;
l'aver stabilito un procedimento amministrativo con organi pubblici
preposti alla vigilanza circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'iscrizione nell'albo, dimostra la diversità normativa tra le due
realtà giuridiche che invece si vorrebbe comparare ed assimilare.
Diversità ribadita dalle recenti disposizioni contenute nella legge
29 dicembre 1993, n. 580 - recanti norme per il riordinamento delle
Camere di Commercio - che hanno previsto l'istituzione del registro
delle imprese e contemplato l'iscrizione, fra gli altri, degli
imprenditori artigiani in una sezione speciale. Dando il particolare
rilievo di meritevolezza all'artigianato, qual è desumibile dagli
artt. 45, secondo comma e 117 della Costituzione.
La questione va, pertanto, dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), nella parte in cui non esonera dal fallimento le
piccole società commerciali, sollevata, in riferimento agli artt. 2,
3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Lucera con l'ordinanza in
epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte
in cui non esonera dal fallimento le piccole società commerciali, a
differenza delle società artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai
Tribunali di Lucera e Teramo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte