Corte costituzionale

Ordinanza n. 266/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1999 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 1,

lettera a) e commi 19 e 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 2

dicembre 1998 dal pretore di Genova, sezione distaccata di Recco, nel

procedimento penale a carico di Morea Edoardo, iscritta al n. 193

del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che - nel corso di un procedimento di opposizione a

decreto penale di condanna emesso nei confronti di un automobilista

"per aver percorso la carreggiata o parte di essa in area

autostradale in senso di marcia opposto a quello consentito" - il

pretore di Genova, sezione distaccata di Recco, con ordinanza del 2

dicembre 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 1,

lettera a) e commi 19 e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui assoggetta al

medesimo trattamento sanzionatorio penale e amministrativo le

condotte in esso descritte, commesse in qualsiasi tratto di

autostrada e, quindi, anche sugli svincoli";

che, secondo il rimettente, la denunciata normativa viola il

principio di uguaglianza, poiché: a) accomuna in un analogo

trattamento condotte che possono assumere eccezionale gravità, in

quanto atte a creare gravissimo pericolo alla circolazione (quali le

inversioni di marcia attraverso i by pass esistenti lungo il

tracciato autostradale), ed altre condotte (come quella ascritta

all'imputato) che non possono in alcun modo connotarsi per analoghi

caratteri di pericolosità; b) tratta in maniera più severa la

condotta prevista, rispetto ad altre simili condotte, altrettanto se

non addirittura più gravi sul piano della pericolosità (tra le

quali il rimettente cita in particolare: la retromarcia in

autostrada; l'inversione di marcia nelle strade urbane ed extraurbane

in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; il sorpasso in caso

di scarsa visibilità o in corrispondenza di intersezioni; la

circolazione contromano in generale e quella in corrispondenza di

curve, in casi di scarsa visibilità o in strade con carreggiate

separate);

che, sempre secondo il rimettente, la denunciata normativa

contrasta anche col principio di ragionevolezza, in quanto la

disparità di trattamento evidenziata sub a) non può essere

attenuata dalla possibilità per il giudice di graduare in concreto

la pena, la quale è comunque prevista in maniera assai severa e

sproporzionata rispetto al fatto commesso;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di

infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che, successivamente alla proposizione dell'odierno

incidente di costituzionalità, questa Corte, con ordinanza n. 58 del

1999, ha dichiarato manifestamente infondata identica questione,

sollevata con identiche motivazioni dal medesimo pretore rimettente;

che, richiamando tale ordinanza, va ribadito che la norma

censurata coerentemente sanziona - consentendo, peraltro, una congrua

graduabilità tra un minimo ed un massimo - condotte ritenute dal

legislatore idonee a determinare situazioni di gravissimo pericolo,

ad evitare le quali egli ha previsto un divieto assoluto che appare

correlato alla regola dell'unidirezionalità obbligatoria della

circolazione, non certo irragionevolmente imposta in qualunque punto

dei tratti autostradali, proprio per le evidenti caratteristiche di

questi rispetto alle strade comuni; e che non spetta a questa Corte

di rimodulare le scelte punitive adottate dal legislatore né di

stabilire comparativamente la quantificazione di sanzioni non

omogenee riferite a diverse condotte contemplate dallo stesso codice

della strada;

che, pertanto, la questione è da dichiararsi manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 176, comma 1, lettera a) e commi 19 e 22,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione -

dal pretore di Genova, sezione distaccata di Recco, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte