Sentenza n. 266/2001
Altra decisione · depositata il 19/07/2001 · relatore Fernanda Contri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Trento
notificati il 28 dicembre 1998 ed il 24 settembre 1999, depositati in
Cancelleria il 7 gennaio ed il 29 settembre 1999, per conflitti di
attribuzione sorti a seguito: a) degli artt. 1; 2; 3, comma 1; 4,
comma 1; 5, commi 2, 3, 4; 6; 8; 10; 11; 12 del decreto del Ministro
dell'ambiente 20 ottobre 1998 recante "Requisiti tecnici per la
costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati"; b)
degli artt. 1; 2; 3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 2, 3, 4; 6; 8; 9;
10; 11; 12 e allegati a) e b) del decreto del Ministro dell'ambiente
24 maggio 1999, n. 246 (Regolamento recante norme concernenti i
requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio
di serbatoi interrati), ed iscritti ai numeri 1 e 32 del registro
conflitti 1999.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di
Trento e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la
Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione
nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro
dell'ambiente 20 ottobre 1998 (Requisiti tecnici per la costruzione,
l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati), lamentando la
violazione - in particolare, ad opera degli artt. 1; 2; 3, comma 1;
4, comma 1; 5, commi 2, 3, 4; 6; 8; 10; 11; 12 dell'impugnato decreto
- dell'art. 8, numeri 5) e 6), dello statuto per il Trentino-Alto
Adige, che assegna alla ricorrente potestà legislativa primaria in
materia di urbanistica e piani regolatori, e di tutela del paesaggio;
dell'art. 9, numeri 9) e 10), dello statuto per il Trentino-Alto
Adige, che attribuisce alla provincia potestà legislativa
concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche,
nonché di igiene e sanità; dell'art. 16 dello statuto per il
Trentino-Alto Adige, che conferisce alle province autonome
corrispondenti funzioni amministrative nelle menzionate materie;
dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi
regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e
coordinamento); dei principi costituzionali relativi all'esercizio
della funzione di indirizzo e coordinamento; dell'art. 8 della legge
15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa);
del principio di leale cooperazione tra Stato, regioni e province
autonome.
La Provincia di Trento chiede a questa Corte di dichiarare che
non spetta allo Stato di emanare, nei confronti della Provincia
autonoma di Trento, il decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre
1998, recante "Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione
e l'esercizio di serbatoi interrati", ed in particolare le
disposizioni di cui agli artt. 1; 2; 3, comma 1; 4, comma 1; 5,
commi 2, 3, 4; 6; 8; 10; 11; 12. La ricorrente chiede altresì che
venga annullato lo stesso decreto, "con particolare riferimento alle
specifiche disposizioni impugnate", per violazione delle invocate
disposizioni statutarie e costituzionali.
Nel ricorso, si illustra il contenuto delle disposizioni
ministeriali censurate, le quali hanno la finalità, come risulta
espressamente dall'art. 1 del decreto all'origine del presente
conflitto, di salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento del suolo
e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere causato
dal rilascio delle sostanze o preparati contenuti nei serbatoi
interrati di cui si tratta, destinati allo stoccaggio di sostanze per
uso commerciale o industriale. In particolare, la ricorrente denuncia
la lesione della propria sfera di attribuzioni legislative e
amministrative ad opera dell'art. 4, che abilita il Ministro
dell'ambiente a svolgere funzioni di indirizzo, promozione e
coordinamento delle attività connesse con l'applicazione del decreto
impugnato (comma 1, lettera a) e ad elaborare e proporre "le linee
guida relative all'applicazione delle tecnologie di contenimento e
rilevamento dei rilasci dei serbatoi interrati" (lettera b). A questo
riguardo, nel ricorso si osserva che "tali "linee guida ... hanno,
al di là delle apparenze, un netto carattere normativo, come risulta
dal rinvio che ad esse fa l'art. 12". Le disposizioni successive, che
la ricorrente ritiene lesive, stabiliscono competenze di organi
statali, regionali e comunali in ordine al rilascio di autorizzazioni
e concessioni (art. 5, commi 1-3), disciplinando i relativi
procedimenti (art. 5, comma 4); stabiliscono procedure amministrative
per l'installazione di nuovi serbatoi (art. 6) e per la dismissione
di serbatoi esistenti (art. 9); dettano regole sulla conduzione, la
registrazione e il controllo dei serbatoi interrati (art. 8) e
stabiliscono i tempi limite di esercizio degli stessi, nonché le
modalità di adeguamento alla nuova disciplina (artt. 10 e 11).
La ricorrente si duole innanzi tutto dell'incidenza del decreto
ministeriale impugnato in una materia nella quale essa aveva già
legittimamente esercitato la propria potestà legislativa, con
l'adozione del "Testo unico delle leggi provinciali in materia di
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti", che all'art. 26 disciplina
i serbatoi o contenitori di materiali inquinanti (disciplina
integrata dalla deliberazione della Giunta provinciale del 25 maggio
1990, n. 6043, "Determinazione soglie-limite per l'applicazione della
disciplina relativa ai serbatoi e contenitori di materiale
inquinante") e con l'approvazione della legge provinciale 22 dicembre
1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale), che all'art. 51
detta norme in materia di distributori di carburanti.
Nel ricorso si denuncia poi la mancanza di una "base legislativa"
a fondamento del decreto ministeriale 20 ottobre 1998. Tra tutti i
riferimenti normativi citati nelle premesse dell'impugnato decreto,
si legge nel ricorso, il solo decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 132 (Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la
protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da
certe sostanze pericolose), assegna (art. 4, comma 3) al Ministro
dell'ambiente il compito di indicare le misure necessarie per
impedire scarichi indiretti di sostanze inquinanti. Senonché, rileva
la ricorrente, l'atto all'origine del conflitto non può considerarsi
emanato nell'esercizio del potere conferito al Ministro dell'ambiente
dal menzionato decreto legislativo n. 132 del 1992: "Lo escludono, da
un lato, il diverso oggetto ... dall'altro, la diversa procedura e le
diverse autorità coinvolte".
La provincia ricorrente esclude inoltre che il decreto
ministeriale impugnato possa legittimamente vincolare le province
autonome come atto di indirizzo e coordinamento, non essendo stato
adottato nel rispetto dell'art. 3 del citato decreto legislativo
16 marzo 1992, n. 266, che prevede una procedura di consultazione
della provincia e richiede una fonte legislativa per porre "oneri di
adeguamento della legislazione provinciale". Né, si afferma nel
ricorso, la natura tecnica della normativa ministeriale - ad avviso
della Provincia di Trento, propria del solo art. 7 - potrebbe
sottrarre il decreto impugnato alle censure prospettate in
riferimento all'art. 3 del decreto legislativo n. 266 del 1992. In
ogni caso, conclude la ricorrente, risulterebbe comunque violato
l'art. 8, comma 1, della legge n. 59 del 1997, che assoggetta ad
intesa con la Conferenza Stato-regioni anche gli "atti di
coordinamento tecnico", e, contestualmente, il principio
costituzionale di leale cooperazione.
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, per chiedere - previa riserva di
successive e più ampie deduzioni - il rigetto del ricorso,
costituendo l'impugnato decreto ministeriale "legittimo esercizio di
competenza dello Stato ... che non reca invasione o turbativa di
attribuzioni della ricorrente provincia".
3. - Con un successivo ricorso, regolarmente notificato e
depositato, la provincia autonoma di Trento ha sollevato un secondo
conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al
decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246
(Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la
costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati),
lamentando la violazione - in particolare, ad opera degli artt. 1; 2;
3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 2, 3, 4; 6; 8; 9; 10; 11; 12,
nonché degli Allegati A) e B) dello stesso d.m. - dell'art. 8,
numeri 5) e 6), dello statuto per il Trentino-Alto Adige, che assegna
alla ricorrente potestà legislativa primaria in materia di
urbanistica e piani regolatori, e di tutela del paesaggio; del
successivo art. 9, numeri 3), 9) e 10), dello stesso statuto
speciale, che attribuisce alla provincia potestà legislativa
concorrente in materia di commercio, utilizzazione delle acque
pubbliche, igiene e sanità; dell'art. 16 dello statuto speciale, che
conferisce alle province autonome le corrispondenti funzioni
amministrative; degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale
di indirizzo e coordinamento); dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa);
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri); del principio costituzionale di leale
cooperazione.
La Provincia di Trento chiede a questa Corte di dichiarare che
non spetta allo Stato di emanare, nei confronti della Provincia
autonoma di Trento, il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio
1999, n. 246, ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 1;
2; 3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 2, 3, 4; 6; 8; 9; 10; 11; 12;
Allegati A) e B). La ricorrente chiede altresì l'annullamento delle
disposizioni ministeriali ritenute lesive della propria sfera di
attribuzioni costituzionalmente garantite.
Il decreto ministeriale impugnato con questo secondo ricorso
sostituisce, a norma dell'art. 13, il decreto del Ministro
dell'ambiente del 20 ottobre 1998 - già impugnato dalla Provincia
autonoma di Trento [Confl.n. 1/1999] - e presenta un contenuto
sostanzialmente invariato. Sviluppando la ricorrente censure ed
argomentazioni del tutto analoghe a quelle già contenute nel primo
ricorso, non occorre ripercorrere le deduzioni svolte ai fini
dell'instaurazione di questo secondo conflitto [n. 32/1999].
4. - Anche nel presente giudizio, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, per chiedere - previa riserva di
successive e più ampie deduzioni - il rigetto del ricorso.
5. - In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello
Stato ha depositato una memoria per argomentare l'infondatezza del
ricorso con il quale la Provincia di Trento ha promosso il conflitto
n. 32/1999.
Nella memoria, l'Avvocatura individua il fondamento normativo
dell'impugnato decreto del Ministrodell'ambiente n. 246 del 1999,
anzitutto, nel d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della
direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti
connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge
16 aprile 1987, 183), come modificato dalla legge 19 maggio 1997,
n. 137 (Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al d.P.R.
17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti
connessi con determinate attività industriali), che "assegna al
Ministero dell'ambiente il potere, di carattere essenzialmente
tecnico, di emanare norme generali di sicurezza alle quali devono
attenersi i fabbricanti le cui attività rientrino nel campo di
applicazione del decreto", oltre ad attribuire allo stesso Ministro
funzioni di indirizzo e coordinamento.
A fondamento del potere ministeriale contestato, il resistente
invoca anche la direttiva n. 80/68/CEE, recepita con decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 (Attuazione della direttiva
n. 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose). La citata
disciplina statale di recepimento, sottolinea l'Avvocatura, è stata
successivamente trasfusa nel decreto legislativo n. 152 del 1999.
La normativa tecnica all'origine del presente conflitto, osserva
la difesa erariale anche sulla scorta di considerazioni generali
attinenti alla politica comunitaria in materia ambientale basata
sull'art. 174 (ex art. 130R) del Trattato CE, ed invocando altresì
l'art. 10 (ex art. 5) dello stesso Trattato, costituisce adempimento
di precisi obblighi comunitari e si propone di coordinare l'interesse
ambientale con quello alla "detenzione di sostanze che presentano un
elevato rischio sia sotto il profilo ambientale ... che di sicurezza
pubblica e di tutela della salute".
La materia disciplinata dal provvedimento ministeriale impugnato,
si legge nella memoria, "non è certamente quella urbanistica, per la
quale la Provincia di Trento ha potestà legislativa primaria, ma
quella di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti e
dell'inquinamento delle acque e del suolo, per la quale potrebbe al
più rinvenirsi una potestà legislativa concorrente".
Il rispetto di tale competenza concorrente, aggiunge
l'Avvocatura, sarebbe "garantita dall'art. 16 del d.P.R. 17 maggio
1988, n. 175, per quanto riguarda i rischi particolarmente rilevanti;
dall'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
per quanto concerne la tutela delle acque dall'inquinamento;
dall'art. 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo
al recepimento delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n.
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi".
Quanto al dedotto esercizio, da parte della ricorrente, della
potestà legislativa nella materia dei serbatoi interrati,
l'Avvocatura osserva che "la Provincia doveva farsi carico in primo
luogo di evidenziare la piena conformità della normativa provinciale
alla normativa comunitaria in materia ambientale".
6. - In prossimità dell'udienza, anche la provincia autonoma di
Trento ha depositato una memoria illustrativa ad integrazione del
secondo ricorso [R. confl. n. 32/1999] e per replicare alla memoria
depositata dall'Avvocatura.
La ricorrente esclude innanzi tutto che il richiamato d.P.R.
17 maggio 1988, n. 175 - che conferisce al Ministro dell'ambiente il
potere di indicare norme generali di sicurezza per attività
industriali comportanti il rischio di "incidenti rilevanti" - possa
costituire il fondamento legale dell'impugnato regolamento
ministeriale: quest'ultimo, infatti, "non rinvia ... alle sostanze
contemplate dal d.P.R. n. 175 del 1988", le quali, si legge,
sarebbero "rilevanti per la loro attitudine a generare fenomeni
fisici di pericolosità, che solo in parte sono riconducibili
all'inquinamento del suolo e delle acque". Nella memoria si insiste
poi sul carattere amministrativo e non tecnico della normativa
ministeriale censurata.
La difesa della provincia deduce poi l'avvenuta abrogazione,
anteriormente alla pubblicazione (in G.U. del 29 luglio 1999, n. 176)
del d.m. impugnato, del decreto legislativo n. 132 del 1992 -
anch'esso invocato dalla difesa erariale quale base legale del potere
esercitato - ad opera del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
pubblicato il 29 maggio 1999, "senza che risultino particolari
clausole che differiscano l'entrata in vigore oltre il normale
termine di vacatio".
La memoria della provincia richiama inoltre l'art. 18 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che ha abrogato il citato d.P.R.
n. 175 del 1988.
Anche l'affermata necessità di introdurre la censurata
disciplina ministeriale in adempimento di obblighi comunitari viene
contestata dalla Provincia autonoma, che non assume "una assoluta
impossibilità per lo Stato di intervenire in materia ambientale", ma
lamenta "la mancanza di fondamento legislativo del d.m. in questione
e l'inidoneità del tipo di atto prescelto ad interferire in materie
di competenza provinciale". Si legge ancora, a questo riguardo, nella
memoria della ricorrente: "non risulta che il regolamento qui
impugnato sia attuativo di una specifica direttiva, né viene citata
una norma legislativa che autorizzi la recezione in via regolamentare
di tale ipotetica direttiva".
D'altro canto, conclude la Provincia autonoma, la disciplina
provinciale è "ben più ampia e rigorosa rispetto a quella dettata
dal regolamento impugnato, sia sotto l'aspetto oggettivo, in quanto
riguarda tutte le sostanze inquinanti ... sia sotto l'aspetto
soggettivo, in quanto è destinata a chiunque detenga serbatoi o
depositi di sostanze inquinanti".
Nella memoria si lamenta infine che l'Avvocatura non avrebbe
replicato alle doglianze relative alla dedotta violazione dell'art. 3
del decreto legislativo n. 266 del 1992. Considerato in diritto
1. - Con due distinti ricorsi, la Provincia autonoma di Trento ha
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in
relazione ai decreti del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998
(Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio
di serbatoi interrati) e 24 maggio 1999, n. 246 (Regolamento recante
norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione,
l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati).
Con il primo ricorso, la provincia ricorrente chiede alla Corte
di accertare se spetti allo Stato di emanare, nei confronti della
Provincia autonoma di Trento, il decreto del Ministro dell'ambiente
20 ottobre 1998 (poi abrogato e sostituito dal successivo regolamento
ministeriale 24 maggio 1999, n. 246, sostanzialmente invariato nel
contenuto) ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 1; 2;
3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 2, 3, 4; 6; 8; 10; 11; 12 - e se
debba essere annullato tale decreto, "con particolare riferimento
alle specifiche disposizioni impugnate", in quanto lesivo della sfera
di attribuzioni della ricorrente Provincia autonoma di Trento, come
definite dall'art. 8, numeri 5) e 6), dello statuto per il
Trentino-Alto Adige, che assegna alla ricorrente potestà legislativa
primaria in materia di urbanistica e piani regolatori, e di tutela
del paesaggio; dall'art. 9, numeri 9) e 10), dello statuto per il
Trentino-Alto Adige, che attribuisce alla provincia potestà
legislativa concorrente in materia di utilizzazione delle acque
pubbliche, nonché di igiene e sanità; dall'art. 16 dello statuto
per il Trentino-Alto Adige, che conferisce alle province autonome le
corrispondenti funzioni amministrative; dall'art. 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti
legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la
potestà statale di indirizzo e coordinamento); dai principi
costituzionali relativi all'esercizio della funzione di indirizzo e
coordinamento; dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa); dal principio di leale cooperazione
tra Stato, regioni e province autonome.
In particolare, si chiede alla Corte di accertare se siano lesivi
delle attribuzioni provinciali l'art. 4 del decreto impugnato, che
abilita il Ministro dell'ambiente a svolgere funzioni di indirizzo,
promozione e coordinamento delle attività connesse con
l'applicazione del medesimo (comma 1, lettera a) e ad elaborare e
proporre "le linee guida relative all'applicazione delle tecnologie
di contenimento e rilevamento dei rilasci dei serbatoi interrati"
(lettera b) - avendo "tali "linee guida ... al di là delle
apparenze, un netto carattere normativo, come risulta dal rinvio che
ad esse fa l'art. 12" - e le disposizioni successive, che
stabiliscono competenze di organi statali, regionali e comunali in
ordine al rilascio di autorizzazioni e concessioni (art. 5,
commi 1-3), disciplinando i relativi procedimenti (art. 5, comma 4);
che stabiliscono procedure amministrative per l'installazione di
nuovi serbatoi (art. 6) e per la dismissione di serbatoi esistenti
(art. 9); che dettano regole sulla conduzione, la registrazione e il
controllo dei serbatoi interrati (art. 8) e stabiliscono i tempi
limite di esercizio degli stessi, nonché le modalità di adeguamento
alla nuova disciplina (artt. 10 e 11).
Ad avviso della ricorrente, le richiamate disposizioni sarebbero
lesive della propria sfera di autonomia legislativa ed
amministrativa, giacché, in primo luogo, inciderebbero in un settore
nel quale la Povincia di Trento aveva già legittimamente esercitato
la propria potestà legislativa, con l'adozione del "Testo unico
delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti", che all'art. 26 disciplina i serbatoi o contenitori di
materiali inquinanti (disciplina integrata dalla deliberazione della
Giunta provinciale del 25 maggio 1990, n. 6043, "Determinazione
soglie-limite per l'applicazione della disciplina relativa ai
serbatoi e contenitori di materiale inquinante") e con l'approvazione
della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del
settore commerciale), che all'art. 51 detta norme in materia di
distributori di carburanti.
In secondo luogo, lamenta la ricorrente, la disciplina impugnata
sarebbe priva di "base legislativa", giacché l'atto all'origine del
conflitto non può considerarsi emanato nell'esercizio del potere
conferito al Ministro dell'ambiente dal menzionato decreto
legislativo n. 132 del 1992: lo escluderebbero, "da un lato, il
diverso oggetto ... dall'altro, la diversa procedura e le diverse
autorità coinvolte". In sede di replica alla difesa erariale, la
provincia ha poi rilevato l'intervenuta abrogazione del decreto
legislativo n. 132 del 1992 ad opera del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, ed altresì richiamato l'art. 18 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che ha abrogato il d.P.R. n. 175
del 1988, anch'esso richiamato nel preambolo dei regolamenti
impugnati, ed invocato dall'Avvocatura, unitamente al d.lgs. n. 132
del 1992, quale fondamento legale del potere ministeriale contestato.
In terzo luogo, l'impugnato decreto ministeriale, eventualmente
interpretato come atto di indirizzo e coordinamento, sarebbe - ad
avviso della ricorrente - in contrasto con l'art. 3 del citato
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, che prevede la
consultazione della provincia e richiede una fonte legislativa per
porre "oneri di adeguamento della legislazione provinciale" (a
quest'ultimo riguardo, viene in realtà implicitamente evocato anche
l'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992); interpretato come
disciplina di natura tecnica, l'impugnato d.m. avrebbe d'altro canto
violato l'art. 8, comma 1, della legge n. 59 del 1997, che assoggetta
ad intesa con la conferenza Stato-regioni anche gli "atti di
coordinamento tecnico", e, contestualmente, il principio
costituzionale di leale cooperazione.
2. - Del tutto analoghi sono i termini del secondo conflitto
[R. confl. n. 32/1999], sollevato in relazione al successivo decreto
del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246. Con riferimento a
questo secondo decreto ministeriale, in aggiunta alle censure sopra
enumerate, la Provincia di Trento lamenta la lesione delle
attribuzioni statutarie anche in materia di commercio (art. 9, n. 3,
dello statuto per il Trentino-Alto Adige); la violazione anche
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri); la violazione altresì dell'art. 2 del
decreto legislativo n. 266 del 1992.
3. - Con i ricorsi in epigrafe, la Provincia autonoma di Trento
lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni ad opera dei
decreti del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998 e 24 maggio 1999,
n. 246, di contenuto quasi identico, invocando i medesimi parametri e
avanzando doglianze del tutto analoghe. I relativi giudizi possono
pertanto essere riuniti e decisi con unica sentenza.
4. - In ordine al primo dei due ricorsi, deve essere dichiarata
la cessazione della materia del contendere, essendo stato il decreto
del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998 abrogato e sostituito dal
decreto dello stesso Ministro 24 maggio 1999, n. 246, anch'esso
impugnato dalla Provincia di Trento, con il secondo ricorso.
Come si evince dal secondo ricorso, il primo decreto
ministeriale, all'origine del conflitto n. 1 del 1999, è stato
espressamente ed interamente sostituito dal successivo regolamento
ministeriale n. 246 del 1999, sostanzialmente invariato nel
contenuto, in seguito a rilievi della Corte dei conti in merito alla
non conformità del primo decreto - sotto il profilo formale e
procedurale - all'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988.
In particolare - si legge nell'atto introduttivo del secondo
conflitto - era stata rilevata l'omessa sottoposizione del primo
regolamento al controllo preventivo della Corte di conti.
Poiché il regolamento del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999,
n. 246 è venuto a sostituire integralmente l'atto all'origine del
conflitto di cui si tratta, e non risultando che il decreto impugnato
abbia prodotto effetti, deve dichiararsi la cessazione della materia
del contendere.
5. - Il ricorso con il quale la Provincia di Trento ha sollevato
conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Ministro
dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 deve essere accolto.
È fondata infatti la doglianza della ricorrente, che lamenta
come la disciplina impugnata sia priva di "base legislativa" e
pertanto lesiva dell'autonomia provinciale.
Anteriormente all'emanazione del regolamento impugnato è venuto
meno il fondamento legislativo del potere ministeriale invocato dalla
difesa erariale, essendo stato espressamente abrogato il d.lgs.
n. 132 del 1992 - che all'art. 4, comma 3, conferiva al Ministro
dell'ambiente il potere di indicare le misure necessarie per impedire
scarichi indiretti di sostanze inquinanti - dal d.lgs. 11 maggio
1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento
e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole), pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 29 maggio 1999, n. 124, ed entrato in vigore prima
della pubblicazione dell'impugnato d.m. 24 maggio 1999, n. 246, in
Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1999, n. 176.
Poco dopo, anche l'altro provvedimento legislativo indicato
dall'Avvocatura dello Stato quale "base legislativa" dei contestati
regolamenti ministeriali, il d.lgs. n. 175 del 1988 - che all'art. 12
assegnava al Ministro dell'ambiente funzioni di indirizzo e prevedeva
che "con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente verranno
indicate le norme generali di sicurezza cui devono, sulla base della
disciplina vigente, attenersi tutti i fabbricanti le cui attività
industriali rientrano nel campo di applicazione del presente decreto"
- è stato (ad eccezione dell'art. 20, disciplinante le ispezioni),
espressamente abrogato dall'art. 30 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/1982/CE relativa al
controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose).
Quanto precede impone a questa Corte di dichiarare che non spetta
allo Stato, in difetto di esplicita autorizzazione legislativa ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, emanare il
decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 e altresì,
conseguentemente, di annullare lo stesso decreto ministeriale n. 246
del 1999.
Rimane assorbita ogni ulteriore censura.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara che non spetta allo Stato, in assenza di base
legislativa, emanare il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio
1999, n. 246 (Regolamento recante norme concernenti i requisiti
tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi
interrati) e conseguentemente annulla lo stesso decreto del Ministro
dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246.
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto
di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei
confronti dello Stato con il ricorso in epigrafe n. 1 del 1999.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte