Sentenza n. 267/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.l. 463/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1- bis
del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge
11 novembre 1983, n. 638 ("misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
per taluni settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini") promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1991 dal Pretore di Alessandria nel procedimento penale a carico di Maldini
Rodolfo iscritta al n. 751 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Alessandria, nel corso del procedimento penale a
carico di Maldini Rodolfo, imputato del reato previsto dall'art. 2
del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11
novembre 1983 n. 638, per aver omesso di versare le ritenute
previdenziali ed assistenziali operate quale datore di lavoro sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ha sollevato con ordinanza
del 23 ottobre 1991 questione di legittimità costituzionale in via
incidentale del citato art. 2, comma 1- bis, in riferimento agli
Premette il giudice rimettente che l'imputato - essendo stato
dichiarato fallito prima della scadenza del termine di grazia di sei
mesi, previsto dalla norma impugnata per effettuare il tardivo
versamento delle ritenute omesse con conseguente effetto estintivo
del reato - si vede precluso tale beneficio, versando egli nella
condizione di non poter più effettuare il pagamento delle somme
dovute; né il competente organo fallimentare potrebbe autorizzare
tale pagamento per essere irrilevante, per la massa dei crediti
ammessi, che il fallito eviti le sanzioni penali. In tal modo -
ritiene il giudice rimettente - la posizione del fallito risulta
ingiustamente discriminata, dipendendo la responsabilità penale dal
momento in cui viene dichiarato il fallimento, in quanto il beneficio
del termine di grazia può essere fruito, o meno, secondo che la
dichiarazione di fallimento intervenga prima o dopo il suo decorso.
Altresì - ad avviso del giudice rimettente - risulta compresso il
diritto di difesa del fallito (art. 24 Cost.), nonché leso il
principio della personalità della responsabilità penale (art. 27
Cost.), in ragione dell'impossibilità, indipendente dalla sua
volontà, di porre in essere il comportamento avente effetti
estintivi del reato.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale di Stato, sostenendo
la non fondatezza della questione non essendovi violazione del
principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., ma unicamente disparità di
mero fatto conseguente ad accadimenti accidentali o casuali o a fatti
contingenti; né l'impossibilità di giovarsi del termine di grazia
comprime l'esplicazione del diritto di difesa dell'imputato, che
invece rimane piena, né implica l'esistenza di una responsabilità
penale obiettiva, atteso che il pagamento in questione rileva
unicamente al fine di conseguire gli effetti meramente estintivi di
un reato già consumato. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale, in riferimento agli art. 3, 24 e 27 Cost., dell'art.
2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463,
convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 (misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica), come modificato dal d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito
in legge 7 dicembre 1989 n. 389 (disposizioni urgenti in materia di
evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei
patronati), nella parte in cui non contempla che il decorso del
termine di grazia (da tale norma previsto per effettuare tardivamente
il versamento delle ritenute contributive ed estinguere il reato) sia
sospeso (unitamente al decorso del termine di prescrizione del reato)
dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento
e fino alla conclusione della procedura fallimentare o
all'approvazione dei piani di ripartizione dell'attivo fallimentare.
La norma impugnata prevede l'estinzione del reato ove il
versamento delle ritenute venga effettuato entro sei mesi dalla
scadenza della data stabilita per lo stesso e, comunque, ove sia
fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le
formalità di apertura del dibattimento stesso. Di tale speciale
causa di estinzione del reato non può giovarsi l'imputato che, dopo
il compimento della condotta omissiva penalmente rilevante, sia
dichiarato fallito con contestuale perdita della disponibilità del
suo patrimonio e conseguente impossibilità di effettuare il
pagamento tardivo contemplato dalla norma censurata.
2. - La questione di costituzionalità è inammissibile.
Questa Corte nella sentenza n. 32 del 1992 ha già ritenuto
l'inammissibilità (e successivamente, con ordinanze n. 172 e n. 240
del 1992, la manifesta inammissibilità) - in riferimento agli artt.
3 e 24 Cost. - di analoga questione avente ad oggetto la legittimità
costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990 n. 386
(recante la nuova disciplina del reato di emissione di assegno
bancario senza provvista) nella parte in cui non prevede che il
termine, entro il quale il tardivo pagamento degli assegni e degli
accessori comporta l'improcedibilità dell'azione penale per il reato
suddetto, decorra - in caso di intervenuta dichiarazione di
fallimento dell'imputato - dal momento di chiusura della procedura.
Anche nella fattispecie in esame sussiste la medesima ragione di
inammissibilità della questione di costituzionalità perché essa
attiene all'area delle scelte discrezionali del legislatore; infatti
la soluzione in via additiva proposta dal giudice rimettente non si
presenta come l'unica costituzionalmente obbligata, ma è soltanto
una delle possibili, essendo ipotizzabile "un intervento nella
disciplina stessa della procedura fallimentare, che, in una visione
più organica, dia nuovo assetto alle indirette conseguenze
penalistiche della dichiarazione di fallimento" (sent. n. 32/92
cit.).
Né ad esito diverso può condurre la valutazione della questione
di costituzionalità sotto il profilo, ulteriormente invocato dal
giudice rimettente, della personalità della responsabilità penale
(art. 27, primo comma, Cost.) atteso che la condotta penalmente
rilevante risulta pienamente realizzata quando l'imputato è ancora
in bonis.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma 1- bis del decreto legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (misure urgenti
in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della
spesa pubblica, disposizioni per taluni settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), come modificato dal
decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre
1989, n. 389 (disposizioni urgenti in materia di evasione
contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi
contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), in
riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, sollevata dal
pretore di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte