Sentenza n. 267/1993
Altra decisione · depositata il 04/06/1993 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Piemonte notificato
il 1° aprile 1992, depositato in cancelleria il 9 aprile successivo,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del
Ministro della sanità 29 gennaio 1992 (Elenco delle alte specialità
e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per
l'esercizio delle attività di alta specialità) ed iscritto al n. 9
del registro conflitti 1992;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato Emilio Romanelli per la Regione Piemonte e
l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione
Piemonte ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato in relazione al decreto del Ministro della sanità 29 gennaio
1992 (Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti
necessari alle strutture per l'esercizio delle attività di alta
specialità), deducendo la violazione delle attribuzioni ad essa
spettanti sulla base degli artt. 117 e 118 della Costituzione,
secondo l'attuazione a questi data dalla legge 2 dicembre 1975, n.
644 e dal d.P.R. 16 giugno 1977, n. 409.
In particolare, la ricorrente ritiene lesive delle proprie
attribuzioni:
a) la ricognizione effettuata nella disposizione di cui
all'art. 1 del decreto impugnato, per la quale nell'individuazione
delle "alte specialità" è prevista anche l'attività "trapianti di
organo", ivi compreso "il coordinamento interregionale dei prelievi
multiorgano a fini di trapianto" (punto 7);
b) la disposizione contenuta nell'art. 5 (concernente
l'individuazione delle "strutture di alta specialità" e "bacini
d'utenza") che, al punto 8, prevede fra tali strutture - sottoposte
alla regolamentazione statale - anche quella concernente il
"coordinamento interregionale trapianti, con bacino d'utenza da
determinare con successivo decreto attuativo della legge n. 198 del
13 luglio 1990";
c) le disposizioni contenute al punto 8 degli allegati "A" e
"B", concernenti il coordinamento regionale dei trapianti d'organo.
Secondo la ricorrente, tali disposizioni interferirebbero con la
disciplina normativa e la programmazione sul "coordinamento
interregionale dei trapianti", in palese contrasto con il riparto
delle competenze in materia sanitaria ed assistenziale, in base al
quale, con specifico riferimento ai trapianti d'organo, spetterebbe
alla regione la potestà di individuare i centri regionali o
interregionali di riferimento per l'espletamento di tali attività
(v. sentenze nn. 467 e 550 del 1990, di questa Corte): potestà che,
del resto, ricorda la ricorrente, è stata esercitata nel 1981
attraverso la costituzione, presso l'Istituto di genetica medica
dell'Università di Torino, del "Centro regionale di riferimento di
immunogenetica dell'istocompatibilita'", convenzionato, oltre che con
l'Ospedale Maggiore di Torino, con l'Unità sanitaria locale di
Aosta.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri
chiedendo che il ricorso sia rigettato. Secondo l'Avvocatura dello
Stato il decreto ministeriale impugnato avrebbe individuato fra le
attività assistenziali di "alta specialità" il "coordinamento
interregionale" dei prelievi, attribuendo ad esso compiti di livello
ultraregionale, che, pertanto, non possono incidere sulle funzioni
dei centri di riferimento (locali). Ciò appare chiaro, del resto,
dal disposto contenuto nel secondo comma dell'art. 2 del decreto
impugnato, ove è detto che le strutture individuate "costituiscono
centri di riferimento per l'intero servizio sanitario nazionale".
Da ciò deriva, conclude il resistente, che l'operata
individuazione risponderebbe a una funzione di "coordinamento" delle
attività dei vari centri di riferimento regionali, ai fini della
più efficace realizzazione di scopi che riguardano l'intera
collettività.
3. - Con una successiva memoria, la Regione Piemonte ha ribadito
le proprie argomentazioni, contestando la difesa svolta
dall'Avvocatura dello Stato e ribadendo che, in base alle decisioni
di questa Corte in materia di trapianti d'organo, non vi può essere
dubbio che spetta alle regioni il potere di individuare i centri di
riferimento regionali e interregionali. Considerato in diritto
1. - La Regione Piemonte ha sollevato conflitto di attribuzione
nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro della
sanità 29 gennaio 1992 (Elenco delle alte specialità e fissazione
dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio
delle attività di alta specialità), deducendo che gli artt. 1 e 5 e
gli allegati A e B contenuti nello stesso decreto sono lesivi delle
competenze attribuite alla regione in materia di assistenza sanitaria
dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dalla legge 2
dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a
scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da
cadavere a scopo di produzione di estratti ad uso terapeutico).
In particolare, la ricorrente contesta: a) l'art. 1, n. 7, che,
nell'individuare le attività di "alta specialità", vi ricomprende
anche l'attività di trapianto di organo, incluso "il coordinamento
interregionale dei prelievi multiorgano a fini di trapianto"; b)
l'art. 5, n. 8, che, nell'individuare le strutture di "alta
specialità" e i relativi bacini di utenza, ricomprende tra le prime
anche il "coordinamento interregionale trapianti", rinviando la
determinazione del bacino di utenza a un successivo decreto attuativo
della legge 13 luglio 1990, n. 198; c) le disposizioni, contenute al
punto 8 degli allegati "A" e "B", concernenti, rispettivamente, ma
sempre con riferimento "al coordinamento interregionale dei trapianti
d'organo", sia la determinazione della "dotazione obbligatoria di
servizi e funzioni erogabili dalle strutture di alta specialità, e
attività affini e complementari ad esse obbligatoriamente
collegate", sia la definizione della "dotazione e specifiche
particolari aggiuntive rispetto a quelle di base dei servizi
analoghi, inerenti i posti letto, le tecnologie e le attrezzature
delle strutture di alta specialità".
2. - Il ricorso non può essere accolto.
I profili di lesività delle proprie competenze prospettati dalla
ricorrente muovono dalla considerazione che, avendo la legge n. 644
del 1975 attribuito alle regioni la potestà di individuare i centri
regionali e interregionali di riferimento per i trapianti di organo,
contrasterebbe con tale assegnazione di competenze un intervento
dello Stato, come quello previsto dal decreto impugnato, vòlto a
disciplinare i centri sopra indicati. Siffatto assunto non può esser
condiviso.
Questa Corte (v. sentenze nn. 467 e 550 del 1990) ha già
affermato che nella materia esaminata la legge n. 644 del 1975 (art.
13) ha affidato alle regioni sia le competenze relative alla
promozione della costituzione dei centri regionali o interregionali
di riferimento, aventi il compito di individuare i soggetti idonei a
ricevere l'organo da trapiantare e di effettuare le operazioni e gli
accertamenti necessari per il compimento del trapianto, sia i poteri
concernenti le attività operative di organizzazione e di erogazione
dei relativi servizi. Né l'una, né l'altra attribuzione risultano
incise dal decreto ministeriale impugnato, poiché quest'ultimo,
ancorché con efficacia per ora limitata ai soli trapianti renali
(art. 7, primo comma, seconda parte), provvede, in puntuale
attuazione dell'art. 5, secondo e terzo comma, della legge 23 ottobre
1985, n. 595, per un verso, a includere nelle "alte specialità" i
trapianti di organo e a ricomprendere nella relativa disciplina il
coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano ai fini del
trapianto e, per altro verso, si limita a individuare la dotazione
obbligatoria delle strutture di "alta specialità".
Più in particolare, per quel che concerne il primo dei profili
appena detti, occorre osservare che gli artt. 1, n. 7, e 5, n. 8, del
decreto impugnato non comportano alcuna lesione delle competenze
regionali attinenti alla promozione della costituzione dei centri
regionali o interregionali e alle conseguenti funzioni organizzative
e operative, dal momento che l'inclusione in via generalizzata di
questi ultimi tra le strutture di "alta specialità" non può
riguardare in concreto altro che i centri costituiti su iniziativa
delle regioni, ai sensi del ricordato art. 13 della legge n. 644 del
1975. Quest'ultimo articolo, infatti, dev'esser coordinato con il
già citato art. 5 della legge n. 595 del 1985, che affida al
Ministro della sanità il compito di definire, con proprio decreto,
l'elenco delle "alte specialità", vale a dire l'elenco di quelle
attività di diagnosi, di cura e di riabilitazione che richiedono
particolare impegno di qualificazione, di mezzi, di attrezzature e di
personale specificamente formato. E non v'è dubbio che il trapianto
di organi presenta tutte le caratteristiche che l'articolo di legge
appena citato richiede per l'attribuzione della qualifica di "alta
specialità".
Anche per quel che concerne il profilo relativo alla definizione
della dotazione obbligatoria delle strutture di "alta specialità",
il decreto impugnato costituisce puntuale attuazione dell'art. 5
della legge n. 595 del 1985. Tale articolo, infatti, attribuisce al
Ministro della sanità (comma terzo) il potere di fissare con proprio
decreto: a) i requisiti minimi di personale, di attrezzature e di
posti letto che le singole strutture, predisposte per l'esercizio
delle attività di "alta specialità", debbono obbligatoriamente
possedere; b) i collegamenti necessari con le attività
specialistiche affini o complementari, che debbono esistere nella
medesima struttura o nel presidio nel quale si trova inserita l'"alta
specialità"; c) le caratteristiche di professionalità richieste per
il personale. Ebbene, gli allegati "A" e "B", annessi al decreto
impugnato, disciplinano proprio gli oggetti indicati: il primo,
infatti, individua le funzioni e le attività collegate all'"alta
specialità" concernente il "coordinamento interregionale trapianto
di organo"; il secondo, invece, definisce la "dotazione e specifiche
particolari aggiuntive rispetto a quelle di base dei servizi
analoghi, inerenti i posti letto, le tecnologie e le attrezzature
delle strutture di alta specialità", relative al "coordinamento
interregionale trapianti d'organo".
In definitiva, poiché le disposizioni del decreto ministeriale
oggetto di censura costituiscono puntuale attuazione dell'art. 5
della legge n. 595 del 1985 - articolo che, secondo la sentenza n.
294 del 1986 di questa Corte, contiene le norme sul coordinamento del
servizio sanitario dirette "ad assicurare l'eguale fruizione di date
prestazioni sanitarie (quelle appunto di alta specialità) da parte
di tutti i cittadini" - non si può nutrire alcun fondato dubbio
sulla spettanza allo Stato, e per esso al Ministro della sanità,
delle attribuzioni in contestazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato: a) il potere di individuare, con
decreto del Ministro della sanità, i trapianti d'organo, incluso il
coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano a fini di
trapianto, fra le attività considerate di "alta specialità"; b) il
potere di definire, con decreto del Ministro della sanità, la
dotazione obbligatoria e le funzioni erogabili dalle strutture di
alta specialità "trapianto d'organo", le attività affini e
complementari ad essa obbligatoriamente collegate, nonché "la
dotazione e le specifiche particolari aggiuntive rispetto a quelle di
base dei servizi analoghi, inerenti i posti letto, le tecnologie e le
attrezzature delle strutture di alta specialità", relative al
"coordinamento interregionale trapianti d'organo".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte