Corte costituzionale

Ordinanza n. 267/2001

Altra decisione · depositata il 19/07/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 197, lett. a)

210, comma 4, e 513, comma 2, del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 2000 dal Tribunale di

Milano nel procedimento penale a carico di G. C. ed altri, iscritta

al n. 682 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione di Ferrari Valerio nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio deiministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2001 il giudice relatore

Giovanni Maria Flick;

Udito l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 24, 25, 101, secondo comma, 111 e 112 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 197, comma 1, lettera a) 210, comma 4, e 513, comma 2, del

codice di procedura penale, nella parte in cui sanciscono

l'incompatibilità con l'ufficio di testimone del coimputato nel

medesimo reato e dell'imputato in procedimento connesso, prevedono

per gli stessi soggetti la facoltà di non rispondere e, nel caso in

cui si avvalgano di tale facoltà, non consentono al giudice di dare

lettura delle dichiarazioni precedentemente rese in assenza

dell'accordo delle parti;

che a parere del giudice a quo il combinato disposto delle

norme oggetto di impugnativa verrebbe a configurare un sistema in

forza del quale sarebbe consentito "al coimputato ed all'imputato di

procedimento connesso dichiarante contra alios di sottrarsi ad

libitum al contraddittorio e di sottrarre ad libitum elementi di

prova rilevanti al vaglio dibattimentale";

che alla stregua degli accennati rilievi il sistema così

delineato verrebbe a porsi in contrasto con il principio della

indisponibilità del processo e della prova da parte dei soggetti

privati, evocandosi, sotto tale profilo, il contrasto con gli

artt. 3, 25, 101, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione;

che compromesso sarebbe anche il diritto di difesa

dell'imputato, che comporta per il medesimo la facoltà "di avvalersi

del diritto al silenzio ed il diritto di mentire, anche qualora

accetti di sottoporsi all'esame nel contraddittorio delle parti";

che parimenti vulnerato risulterebbe anche "il diritto da

parte di colui che viene accusato dal coimputato o dall'imputato in

procedimento connesso di sottoporre al vaglio del contraddittorio le

dichiarazioni rese nei suoi confronti": un diritto, questo, che -

sottolinea il giudice rimettente - già enucleabile in base agli

artt. 3 e 24 Cost., è stato oggi espressamente sancito

dall'art. 111, quarto comma, della medesima Carta;

che nel giudizio sono intervenuti il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, nonché la parte privata, chiedendo entrambi dichiararsi

inammissibile o comunque infondata la proposta questione.

Considerato che, dopo la pronuncia della ordinanza di rimessione,

è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice

penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e di

valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di

riforma dell'art. 111 della Costituzione), la quale ha profondamente

inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione

della prova in dibattimento, fra l'altro modificando anche le

disposizioni che hanno formato oggetto della presente impugnativa;

che di conseguenza, essendo mutate le norme censurate ed il

contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti devono

essere restituiti al giudice rimettente perché verifichi se la

questione sollevata sia tuttora rilevante nel giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte