Sentenza n. 268/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1984 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 642/1972
- art. 2d.P.R. 642/1972
- art. 17d.P.R. 642/1972
- art. 19d.P.R. 642/1972
usata come parametro
citata
- art. 17d.P.R. 955/1982
- art. 19d.P.R. 955/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,
2, 17 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina delle imposte
sul bollo), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 luglio 1976 dal Pretore di Abbiategrasso
nel procedimento per sequestro conservativo promosso da Benaglia S.p.a.
contro la Cassa Conguaglio Zucchero, iscritta al n. 299 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 230 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa l'11 luglio 1982 dal Pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Burin Paola e Mauscieri Giovanni,
iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Benaglia nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1984 il Giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Pretore di Abbiategrasso con ordinanza del 15 luglio 1976
(r.o. n. 299/1977) ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 17 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
642 (disciplina delle imposte sul bollo) nella parte in cui
"assoggettano all'imposta di bollo gli atti formati dai privati in
procedimenti giurisdizionali nei confronti dello Stato o di altri enti
pubblici e relativi a rapporti tributari".
Dubita il giudice a quo che tali disposizioni ledano il principio
di uguaglianza tra le parti del processo e il diritto di difesa e
violino altresì i diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalle
convenzioni internazionali che lo Stato italiano ha sottoscritto.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha rilevato innanzitutto l'inammissibilità della questione per
manifesta irrilevanza, essendo stata sollevata in un ordinario
procedimento di sequestro conservativo che non si collega affatto ad
una controversia tributaria. Inoltre nel caso di specie non esiste -
secondo l'Avvocatura - alcuna disparità di posizioni processuali
giacché alla parte privata (Società Benaglia) si contrappone la Cassa
Conguaglio Zucchero, che è tenuta all'osservanza della Legge sul bollo
allo stesso modo del privato.
Nel merito, comunque, secondo la difesa dello Stato, la questione
sarebbe infondata. Innanzitutto l'imposizione del bollo non è
certamente una manifestazione del solve et repete, essendo
completamente distinta da quella di cui si domanda il rimborso (nella
specie contributo di conguaglio dovuto ai sensi della normativa
comunitaria in materia agricola, la cui natura tributaria è assai
dubbia).
In secondo luogo la condizione di parità delle parti nel processo
non sarebbe mai pregiudicata dall'imposta di bollo, che non limita il
diritto di tutela giurisdizionale in condizioni di uguaglianza, come
questa Corte ha avuto occasione di affermare (sentenza n. 41/1972).
Introdurre eccezioni, al contrario, si risolverebbe in un
ingiustificato privilegio, quando fosse parte convenuta
un'Amministrazione dello Stato o di enti ad essa parificati.
3. - Con ordinanza dell'11 luglio 1982 (r.o. n. 165/1983) il
Pretore di Torino ha sollevato eccezione di legittimità
costituzionale - in relazione agli artt. 53, 24, primo e secondo comma,
e 3 della Costituzione - dell'art. 2, commi primo e secondo, n. 1, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (già impugnato sotto altro profilo
nella questione di cui al par. 1), nella parte in cui assoggetta
all'imposta di bollo i documenti che vengono prodotti in un ordinario
procedimento giurisdizionale.
Secondo il giudice a quo tale disposizione violerebbe il principio
della capacità contributiva, non rapportando il valore dell'imposta
all'entità del servizio reso dallo Stato; lederebbe altresì i
principi di difesa, disincentivando il ricorso alla giustizia, e di
uguaglianza, prescindendo dal valore della controversia e discriminando
arbitrariamente i procedimenti ordinari rispetto a quelli di lavoro,
che sono esenti dall'imposta.
4. - Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo in primis che gli atti siano rimessi al
giudice a quo per un nuovo giudizio sulla rilevanza alla luce dello jus
superveniens, rappresentato dal d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, che -
sostituendo integralmente la norma impugnata (art. 2) - ha sottratto
gli atti da produrre in un giudizio dalla soggezione all'imposta di
bollo, limitando il caso d'uso dei documenti, cui è collegato
l'obbligo del tributo, unicamente alla loro presentazione all'Ufficio
del registro per la registrazione.
Nel merito la questione sarebbe comunque infondata, essendosi più
volte la Corte costituzionale pronunciata su questioni analoghe,
riconoscendo la legittimità di norme che impongono oneri patrimoniali
a carico di coloro nei cui confronti si eserciti una attività di
giudizio (ved. sent. n. 41/1972).
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 53, il principio della
capacità contributiva non esclude che singole imposte possano essere
dovute in misura fissa, quando si verifichi il presupposto
dell'imposizione.
Né la mancata limitazione dell'imposta - prosegue la difesa dello
Stato - in rapporto al valore della causa violerebbe il principio di
uguaglianza, in quanto l'imposizione tributaria in misura proporzionale
al valore della causa (o meglio a quello delle domande accolte) avviene
in sede di registrazione della sentenza.
Alcun raffronto può infine essere fatto con i procedimenti di
lavoro, trattandosi di materia del tutto particolare che la stessa
Costituzione (art. 1) ha fatto oggetto di uno speciale interesse,
collegato al valore sociale di tali controversie. Considerato in diritto :
1. - Il d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, intervenuto
successivamente alle due ordinanze di rimessione, ha innovato la
disciplina sull'imposta di bollo, quale era prevista dagli impugnati
artt. 2, 17 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.
Non ha modificato, invece, la norma contenuta nell'art. 1 del
predetto decreto, ugualmente impugnato nell'ordinanza del Pretore di
Abbiategrasso, che afferma il principio generale della soggezione
all'imposta di bollo degli atti, documenti e registri indicati nella
tariffa annessa alla legge, con esclusione degli atti legislativi ed
anche degli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle
province, dei comuni e dei loro consorzi, se non espressamente previsti
nella tariffa.
2. - La prima questione, pertanto, che la Corte è chiamata a
decidere è se il predetto art. 1, rimasto immutato dopo la
novellazione, contrasti o meno con l'art. 24 della Costituzione nella
parte in cui assoggetta all'imposta di bollo gli atti che si formano
nei procedimenti giurisdizionali (ordinanza n. 299 r.o. 1977 del
Pretore d Abbiategrasso), con particolare riguardo agli atti formati
dai privati in procedimenti giurisdizionali nei confronti dello Stato o
di altri Enti pubblici e relativi a rapporti tributari.
Ritiene il giudice a quo che l'assoggettamento a detta imposta
sarebbe in via analogica una applicazione della regola del solve et
ripete (codificata a suo tempo dall'art. 6, secondo comma, Legge 20
marzo 1865, n. 2248, all. E) che questa Corte ha dichiarato
incostituzionale (sentenza n. 21/1961).
3. - La questione non è fondata.
Nessuna analogia è riscontrabile tra l'assoggettamento all'imposta
di bollo e l'antica regola del solve et repete, in quanto mentre il
primo costituisce un onere patrimoniale di carattere generale - che non
ha alcun rapporto con l'oggetto della controversia - imposto alla
generalità dei soggetti quando questi vogliano agire in sede
giurisdizionale, la seconda rappresentava invece un onere particolare
imposto a chi agisse in giudizio contro il fisco per negare una propria
obbligazione tributaria e - con il prescrivere il previo adempimento di
detta obbligazione - era strettamente connessa con l'oggetto della
lite, invertendo così il principio giuridico generale per cui
qualsiasi prestazione pretesa dalla controparte, in tanto è dovuta,
nel caso di contestazione, in quanto ne sia stata accertata l'esistenza
in sede giurisdizionale.
Supporre detta analogia - come argomenta il giudice a quo - per
farne discendere il dubbio che l'assoggettamento all'imposta violi
l'art. 24 della Costituzione, equivale sostanzialmente a contestare la
legittimità costituzionale, in relazione a detto parametro, di
qualsiasi onere patrimoniale a carico di chi intenda agire in giudizio
per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi.
Questa Corte ha già avuto più volte occasione di affermare che la
giurisdizione è sì una funzione fondamentale dello Stato, ma da ciò
non si può dedurre che la Costituzione imponga, in via generale, una
garanzia di gratuità della protezione giudiziaria. Al contrario,
proprio il terzo comma dell'art. 24 della Costituzione, nel prevedere
che ai non abbienti siano assicurati i mezzi per agire e difendersi in
giudizio, muove ovviamente dal presupposto che sia costituzionalmente
legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui
riguardi è esercitata un'attività di giustizia. Cosicché quando
leggi ordinarie gravano di oneri patrimoniali chi agisce in giudizio
non violano solo per questo norme della Costituzione (sentenza n.
41/1972).
4. - Per quanto attiene invece alle censure relative agli artt. 2
(collegato all'art. 17), 17 e 19 del d.P.R. n. 642/1972 sollevate in
entrambe le ordinanze di rimessione, le modificazioni apportate a detti
articoli dalla nuova normativa introdotta dal d.P.R. n. 955/1982
rendono necessaria la restituzione degli atti ai giudici a quibus per
un riesame della rilevanza delle questioni proposte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sollevata in riferimento
all'art. 24 della Costituzione dal Pretore di Abbiategrasso (ord. n.
299 r.o. 1977), nella parte in cui assoggetta all'imposta di bollo gli
atti formati da privati in procedimenti giurisdizionali;
ordina la restituzione degli atti ai giudici remittenti per un
riesame della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 2, 17 e 19 del medesimo d.P.R. n. 642/1972, da essi
sollevate (ordinanze n. 299 r.o. 1977 e 165 r.o. 1983), alla luce della
normativa sopravvenuta con il d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte