Corte costituzionale

Sentenza n. 268/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1984 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 642/1972
  • art. 2d.P.R. 642/1972
  • art. 17d.P.R. 642/1972
  • art. 19d.P.R. 642/1972

usata come parametro

citata

  • art. 17d.P.R. 955/1982
  • art. 19d.P.R. 955/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

2, 17 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina delle imposte

sul bollo), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 luglio 1976 dal Pretore di Abbiategrasso

nel procedimento per sequestro conservativo promosso da Benaglia S.p.a.

contro la Cassa Conguaglio Zucchero, iscritta al n. 299 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 230 dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa l'11 luglio 1982 dal Pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Burin Paola e Mauscieri Giovanni,

iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Benaglia nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1984 il Giudice relatore

Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Pretore di Abbiategrasso con ordinanza del 15 luglio 1976

(r.o. n. 299/1977) ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2, 17 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

642 (disciplina delle imposte sul bollo) nella parte in cui

"assoggettano all'imposta di bollo gli atti formati dai privati in

procedimenti giurisdizionali nei confronti dello Stato o di altri enti

pubblici e relativi a rapporti tributari".

Dubita il giudice a quo che tali disposizioni ledano il principio

di uguaglianza tra le parti del processo e il diritto di difesa e

violino altresì i diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalle

convenzioni internazionali che lo Stato italiano ha sottoscritto.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che ha rilevato innanzitutto l'inammissibilità della questione per

manifesta irrilevanza, essendo stata sollevata in un ordinario

procedimento di sequestro conservativo che non si collega affatto ad

una controversia tributaria. Inoltre nel caso di specie non esiste -

secondo l'Avvocatura - alcuna disparità di posizioni processuali

giacché alla parte privata (Società Benaglia) si contrappone la Cassa

Conguaglio Zucchero, che è tenuta all'osservanza della Legge sul bollo

allo stesso modo del privato.

Nel merito, comunque, secondo la difesa dello Stato, la questione

sarebbe infondata. Innanzitutto l'imposizione del bollo non è

certamente una manifestazione del solve et repete, essendo

completamente distinta da quella di cui si domanda il rimborso (nella

specie contributo di conguaglio dovuto ai sensi della normativa

comunitaria in materia agricola, la cui natura tributaria è assai

dubbia).

In secondo luogo la condizione di parità delle parti nel processo

non sarebbe mai pregiudicata dall'imposta di bollo, che non limita il

diritto di tutela giurisdizionale in condizioni di uguaglianza, come

questa Corte ha avuto occasione di affermare (sentenza n. 41/1972).

Introdurre eccezioni, al contrario, si risolverebbe in un

ingiustificato privilegio, quando fosse parte convenuta

un'Amministrazione dello Stato o di enti ad essa parificati.

3. - Con ordinanza dell'11 luglio 1982 (r.o. n. 165/1983) il

Pretore di Torino ha sollevato eccezione di legittimità

costituzionale - in relazione agli artt. 53, 24, primo e secondo comma,

e 3 della Costituzione - dell'art. 2, commi primo e secondo, n. 1, del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (già impugnato sotto altro profilo

nella questione di cui al par. 1), nella parte in cui assoggetta

all'imposta di bollo i documenti che vengono prodotti in un ordinario

procedimento giurisdizionale.

Secondo il giudice a quo tale disposizione violerebbe il principio

della capacità contributiva, non rapportando il valore dell'imposta

all'entità del servizio reso dallo Stato; lederebbe altresì i

principi di difesa, disincentivando il ricorso alla giustizia, e di

uguaglianza, prescindendo dal valore della controversia e discriminando

arbitrariamente i procedimenti ordinari rispetto a quelli di lavoro,

che sono esenti dall'imposta.

4. - Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo in primis che gli atti siano rimessi al

giudice a quo per un nuovo giudizio sulla rilevanza alla luce dello jus

superveniens, rappresentato dal d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, che -

sostituendo integralmente la norma impugnata (art. 2) - ha sottratto

gli atti da produrre in un giudizio dalla soggezione all'imposta di

bollo, limitando il caso d'uso dei documenti, cui è collegato

l'obbligo del tributo, unicamente alla loro presentazione all'Ufficio

del registro per la registrazione.

Nel merito la questione sarebbe comunque infondata, essendosi più

volte la Corte costituzionale pronunciata su questioni analoghe,

riconoscendo la legittimità di norme che impongono oneri patrimoniali

a carico di coloro nei cui confronti si eserciti una attività di

giudizio (ved. sent. n. 41/1972).

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 53, il principio della

capacità contributiva non esclude che singole imposte possano essere

dovute in misura fissa, quando si verifichi il presupposto

dell'imposizione.

Né la mancata limitazione dell'imposta - prosegue la difesa dello

Stato - in rapporto al valore della causa violerebbe il principio di

uguaglianza, in quanto l'imposizione tributaria in misura proporzionale

al valore della causa (o meglio a quello delle domande accolte) avviene

in sede di registrazione della sentenza.

Alcun raffronto può infine essere fatto con i procedimenti di

lavoro, trattandosi di materia del tutto particolare che la stessa

Costituzione (art. 1) ha fatto oggetto di uno speciale interesse,

collegato al valore sociale di tali controversie. Considerato in diritto :

1. - Il d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, intervenuto

successivamente alle due ordinanze di rimessione, ha innovato la

disciplina sull'imposta di bollo, quale era prevista dagli impugnati

artt. 2, 17 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Non ha modificato, invece, la norma contenuta nell'art. 1 del

predetto decreto, ugualmente impugnato nell'ordinanza del Pretore di

Abbiategrasso, che afferma il principio generale della soggezione

all'imposta di bollo degli atti, documenti e registri indicati nella

tariffa annessa alla legge, con esclusione degli atti legislativi ed

anche degli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle

province, dei comuni e dei loro consorzi, se non espressamente previsti

nella tariffa.

2. - La prima questione, pertanto, che la Corte è chiamata a

decidere è se il predetto art. 1, rimasto immutato dopo la

novellazione, contrasti o meno con l'art. 24 della Costituzione nella

parte in cui assoggetta all'imposta di bollo gli atti che si formano

nei procedimenti giurisdizionali (ordinanza n. 299 r.o. 1977 del

Pretore d Abbiategrasso), con particolare riguardo agli atti formati

dai privati in procedimenti giurisdizionali nei confronti dello Stato o

di altri Enti pubblici e relativi a rapporti tributari.

Ritiene il giudice a quo che l'assoggettamento a detta imposta

sarebbe in via analogica una applicazione della regola del solve et

ripete (codificata a suo tempo dall'art. 6, secondo comma, Legge 20

marzo 1865, n. 2248, all. E) che questa Corte ha dichiarato

incostituzionale (sentenza n. 21/1961).

3. - La questione non è fondata.

Nessuna analogia è riscontrabile tra l'assoggettamento all'imposta

di bollo e l'antica regola del solve et repete, in quanto mentre il

primo costituisce un onere patrimoniale di carattere generale - che non

ha alcun rapporto con l'oggetto della controversia - imposto alla

generalità dei soggetti quando questi vogliano agire in sede

giurisdizionale, la seconda rappresentava invece un onere particolare

imposto a chi agisse in giudizio contro il fisco per negare una propria

obbligazione tributaria e - con il prescrivere il previo adempimento di

detta obbligazione - era strettamente connessa con l'oggetto della

lite, invertendo così il principio giuridico generale per cui

qualsiasi prestazione pretesa dalla controparte, in tanto è dovuta,

nel caso di contestazione, in quanto ne sia stata accertata l'esistenza

in sede giurisdizionale.

Supporre detta analogia - come argomenta il giudice a quo - per

farne discendere il dubbio che l'assoggettamento all'imposta violi

l'art. 24 della Costituzione, equivale sostanzialmente a contestare la

legittimità costituzionale, in relazione a detto parametro, di

qualsiasi onere patrimoniale a carico di chi intenda agire in giudizio

per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi.

Questa Corte ha già avuto più volte occasione di affermare che la

giurisdizione è sì una funzione fondamentale dello Stato, ma da ciò

non si può dedurre che la Costituzione imponga, in via generale, una

garanzia di gratuità della protezione giudiziaria. Al contrario,

proprio il terzo comma dell'art. 24 della Costituzione, nel prevedere

che ai non abbienti siano assicurati i mezzi per agire e difendersi in

giudizio, muove ovviamente dal presupposto che sia costituzionalmente

legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui

riguardi è esercitata un'attività di giustizia. Cosicché quando

leggi ordinarie gravano di oneri patrimoniali chi agisce in giudizio

non violano solo per questo norme della Costituzione (sentenza n.

41/1972).

4. - Per quanto attiene invece alle censure relative agli artt. 2

(collegato all'art. 17), 17 e 19 del d.P.R. n. 642/1972 sollevate in

entrambe le ordinanze di rimessione, le modificazioni apportate a detti

articoli dalla nuova normativa introdotta dal d.P.R. n. 955/1982

rendono necessaria la restituzione degli atti ai giudici a quibus per

un riesame della rilevanza delle questioni proposte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sollevata in riferimento

all'art. 24 della Costituzione dal Pretore di Abbiategrasso (ord. n.

299 r.o. 1977), nella parte in cui assoggetta all'imposta di bollo gli

atti formati da privati in procedimenti giurisdizionali;

ordina la restituzione degli atti ai giudici remittenti per un

riesame della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 2, 17 e 19 del medesimo d.P.R. n. 642/1972, da essi

sollevate (ordinanze n. 299 r.o. 1977 e 165 r.o. 1983), alla luce della

normativa sopravvenuta con il d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte