Sentenza n. 268/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1986 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 400/1984
- art. 54legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 1legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 31
luglio 1984 n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello
contro le sentenze del Pretore); art. 54 legge 24 novembre 1981 n. 689
(Modifiche al sistema penale) in relazione all'art. 1 legge sopra
citata, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 febbraio 1984 dal Pretore di Forlì nel
procedimento penale a carico di Malavolta Renzo ed altro, iscritta al
n. 49 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 125 bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa l'11 febbraio 1985 dal Pretore di Urbino nel
procedimento penale a carico di Contucci Angelo, iscritta al n. 181 del
registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 179 bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa il 1 aprile 1985 dal Tribunale di Arezzo nel
procedimento penale a carico di Pezzina Gianfranco ed altro, iscritta
al n. 331 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 238 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 1986 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 18 dicembre 1984, pronunziata nel corso di un
dibattimento di un giudizio direttissimo per il reato di tentato furto
aggravato, il Pretore di Forlì sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 31 luglio 1984, n. 400, nella
parte in cui si attribuisce al pretore la competenza per il reato di
furto aggravato consumato e tentato in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Secondo il giudice a quo la scelta del legislatore di attribuire
alla competenza del pretore il reato di furto aggravato, punito con la
reclusione da uno a dieci anni, in deroga alla norma processuale di
carattere generale tuttora in vigore, sarebbe lesiva del precetto
costituzionale di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
Ritiene, infatti, l'ordinanza di rimessione che la competenza
penale corrispettiva fra Tribunale e Pretore abbia la sua razionalità
nell'attribuzione al Tribunale dei reati più gravi, in quanto il
giudizio trova maggiore garenzia nel principio di collegialità. La
legge impugnata, invece, attribuisce al Pretore competenza sul reato di
furto, comunque aggravato, e quindi anche quando è punito con pena che
attinge gli anni dieci di reclusione, mentre restano alla competenza
del Collegio anche reati puniti con pena di gran lunga inferiore.
Parimenti lesivo del parametro invocato sarebbe, secondo il
Pretore, l'attribuzione di un giudizio per reati così gravi ad un
magistrato nel quale si confondono le funzioni giudicanti e quelle
requirenti, dato che il principio di distinzione tra le due funzioni
avrebbe assunto rilevanza costituzionale ex art. 107, terzo comma
Cost., che assegna al pubblico ministero le garenzie stabilite
dall'ordinamento.
L'eccezionalità e l'"anomalia", sotto questo riguardo, del
processo pretorio trovano, infatti, giustificazione nella tradizione
storica che si fonda sulla minore gravità dei reati attribuiti alla
competenza di questo magistrato. La stessa Corte Costituzionale -
rileva il pretore - ha escluso difetti di legittimità costituzionale
nel procedimento pretorio proprio in considerazione del sollecitato
andamento della Giustizia e dei fini di economia processuale, purché
riferiti all'"ufficio del Pretore così come attualmente regolato"
(sent. n. 61/1967).
In particolare, per quanto riguarda la rilevanza in ordine a
quest'ultimo argomento, gl'imputati nel processo attuale si sono visti
convalidare l'arresto e formulare l'accusa proprio all'udienza
dibattimentale e dallo stesso giudice chiamato a giudicarli, quando
delle funzioni giudicanti esso era già investito.
Né si potrebbe ritenere che il legislatore abbia inteso anticipare
la riforma del codice di procedura penale, poiché tale disciplina non
si inquadrerebbe nei principi direttivi dettati in materia (punti 3 e
13) e violerebbe i patti internazionali ratificati dall'Italia e
richiamati dal punto 2 della legge di delega per la riforma.
2. - Analoga questione di legittimità costituzionale sollevava il
Pretore di Urbino con ordinanza 11 febbraio 1985, nel corso di
un'istruttoria per il reato di furto aggravato.
Agli argomenti svolti dal Pretore di Forlì, il giudice a quo
aggiungeva che, essendo la minor gravità del reato l'elemento
giustificatore del processo pretorile, tale elemento non si
riscontrerebbe nel caso del furto aggravato per il quale è talvolta
richiesta un'istruttoria assai complessa.
In realtà, osservava il giudice a quo che il legislatore, come è
chiaramente emerso nel corso dei lavori preparatori, ritenuta la
necessità di ampliare la competenza pretorile, anziché elevarne in
generale i limiti massimi, come si sarebbe potuto senza ledere alcun
principio costituzionale, ha attribuito al Pretore il reato di maggior
incidenza statistica. Con ciò avrebbe creato una disparità di
trattamento non necessaria e reso deteriore la posizione processuale
degli imputati di furto aggravato commesso dopo il 29 novembre 1984
rispetto agli autori di altri reati di pari o minor gravità. Inoltre,
e del pari irrazionalmente, avrebbe creato una disparità di
trattamento di segno opposto. Infatti, essendo rimasta immutata la
norma dell'art. 54 l. 24 novembre 1981 n. 689, che consente di
applicare le sanzioni sostitutive per tutti i reati di competenza del
Pretore, ne seguirebbe che, ove l'imputato di furto aggravato possa
giovarsi di circostanze attenuanti prevalenti o equivalenti alle
aggravanti, (e ciò nella specie ritiene il Pretore che si
verificherebbe) potrà ottenere la sostituzione della pena detentiva,
mentre tale beneficio non è concesso agli autori di reati assai meno
gravi (ad esempio, violenza privata) rimasti di competenza del
Tribunale.
3. - Infine il Tribunale di Arezzo con ordinanza 1 aprile 1985
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 legge
24 novembre 1981 n. 689, in relazione all'art. 1 legge 31 luglio 1984
n. 400, sempre con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Osservava al riguardo il Tribunale che, a seguito dello spostamento
di competenza di cui alla legge 31 luglio 1984 n. 400, il delitto di
furto aggravato, commesso anteriormente alla entrata in vigore della
legge medesima, rimane di competenza del Tribunale. Ciò comporta che,
ai sensi dell'art. 54 legge 24 novembre 1981 n. 689, non sono
applicabili le sanzioni sostitutive e l'eventuale declaratoria di
estinzione del reato, con disparità di trattamento fra soggetti
versanti nella medesima situazione sostanziale, unicamente con
riferimento all'epoca del commesso reato, che invece deve ritenersi
adottato dalla legge soltanto come meccanismo di transizione da un
regime processuale all'altro.
4. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Dinanzi alla Corte Costituzionale è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri che ha chiesto in primo luogo dichiarazione di
inammissibilità della questione promossa dal Pretore di Forlì.
Essa infatti è stata sollevata nel corso del giudizio
dibattimentale, momento nel quale il Pretore esercita solo funzioni
giudicanti, essendo quelle requirenti espletate da un apposito
rappresentante della pubblica accusa. Nella specie, dunque, non
sussisterebbe la lamentata concentrazione nella persona del Pretore
delle funzioni requirenti e giudicanti.
Per quanto attiene al merito della denunzia mossa dall'ordinanza in
esame e dal Pretore di Urbino l'Avvocatura chiede che la questione sia
dichiarata non fondata.
Osserva infatti che, se da un lato nessuno dei precetti
costituzionali stabilisce che il Pretore debba conoscere solo di reati
meno gravi di quelli attribuiti alla competenza del Tribunale (il quale
è, al pari del Pretore, organo giudicante di primo grado) dall'altro,
la Corte Costituzionale avrebbe già avuto modo di affermare la
compatibilità con i precetti costituzionali del processo pretorile con
le sentenze nn. 46 e 61 del 1967, anche per quanto riguarda gli aspetti
relativi alla concentrazione, in quel giudice, delle funzioni
requirenti e giudicanti.
Relativamente infine all'inapplicabilità delle sanzioni
sostitutive per i reati di furto aggravato commessi anteriormente
all'entrata in vigore della legge impugnata, dopo aver rilevato che
l'esclusione deriverebbe dall'art. 12 e non dall'art. 1 della legge n.
400 del 1984, l'Avvocatura osserva che, comunque, la rilevata
diversità di trattamento, a tutto concedere, consegue ad un succedersi
di leggi nel tempo, con spostamento della competenza e relative
conseguenze ex art. 54 l. 689.
Non si vede quindi come il principio della par condicio, tutelato
dall'art. 3 della Costituzione, possa essere richiamato in relazione ad
assetti penalistici diversi, che si dispongono nel tempo in virtù di
fonti normative che si succedono. Considerato in diritto :
1. - Le questioni sollevate dalle tre ordinanze riguardano tutte la
compatibilità sotto vari profili dell'art. 1 della l. n. 400/1984 con
l'art. 3 della Costituzione. I giudizi possono, pertanto, essere
riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - Prendendo in esame il principio, ricordato dalle due ordinanze
pretorili, secondo cui la cognizione dei reati di maggiore gravità
dovrebbe essere affidata al Tribunale, non può essere sottaciuto
innanzitutto qualche dubbio sulla rilevanza delle questioni proposte.
Il Pretore di Forlì, infatti, si riferisce ad un procedimento per
tentato furto aggravato, per il quale la pena è diminuita da un terzo
a due terzi (art. 56, secondo comma cod. pen.), talché, non
sembrerebbe - tenuto conto della sua autonomia dommatica - che questa
forma di manifestazione del delitto in esame possa essere ascritta fra
i delitti più gravi. Mentre poi, quanto alla questione sollevata dal
Pretore di Urbino, è lo stesso magistrato che, sia pure ad altro
proposito, riconosce che il concorso di attenuanti si propone quanto
meno in rapporto di equivalenza con le aggravanti: sì che, in
definitiva, la quantitas delicti sottoposta al giudizio del Pretore
resta pur sempre in concreto quella del furto semplice.
Senonché, poi, è il principio stesso che, comunque, non sembra
indefettibile nella legge ordinaria, stando ai più recenti
orientamenti normativi. Da una parte, infatti, proprio la legge, di cui
si impugna l'art. 1, ha ridotto il Tribunale a giudice esclusivamente
di I grado, privandolo di quella competenza in grado d'appello, che
riguardava proprio i provvedimenti pretorili. Dall'altra, il disegno di
legge-delega per il nuovo codice di procedura penale, attualmente
all'esame della Commissione Giustizia del Senato, prevede (art. 3 n.
13) che al Pretore possa essere attribuita anche la competenza a
giudicare di reati specificamente indicati per la loro qualità. È
certo, peraltro, che il principio non riceve diretta tutela
costituzionale, talché la sua inosservanza, nel discrezionale potere
del legislatore ordinario, non potrebbe mai di per se stessa ritenersi
incompatibile col dettato di cui all'art. 3 Cost.
È vero, invece, che il principio di eguaglianza può restare
vulnerato - come esattamente rilevano i remittenti - dal trattamento
differenziato che imputati di reati di notevole gravità verrebbero a
subire, rispetto ad altri imputati di reati meno gravi, per la perdita
della maggiore garanzia offerta dal giudizio collegiale rispetto a
quello del giudice monocratico.
In proposito, anzi, va detto subito che l'obbiezione
dell'Avvocatura, secondo cui il principio di cui all'art. 3 Cost. non
potrebbe subire compromissioni da quanto lamentato, dato che tutti
gl'imputati di furto aggravato riceverebbero nella legge impugnata lo
stesso trattamento, non considera che, nell'argomentare dei giudici
remittenti, il tertium comparationis è rappresentato dalla situazione
degli imputati di reati di pari o minore gravità, che godono di quella
maggiore garenzia che la legge impugnata sottrae a chi deve rispondere
di furto aggravato.
Ma, se ciò è esatto in termini generali, sembra alla Corte che
l'argomento debba essere meglio meditato quando sia riferito - come
nella specie, anche per ovvie ragioni di rilevanza - al delitto di
furto aggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen., eventualmente in
collegamento a taluna delle aggravanti di cui all'art. 61 cod. pen.,
giusta quanto dispone la ultima parte del detto art. 625.
3. - Che il delitto di furto aggravato, specie se qualificato dal
concorso di due aggravanti, fosse considerato dal codice Rocco di
rilevante gravità, non può essere messo in dubbio. Non solo, esso era
- com'è - punito con la reclusione da tre a dieci anni, ma per di
più, in forza del disposto originario di cui all'u.p. dell'art. 69
cod. pen., nella commisurazione della pena il giudice era privato della
possibilità di bilanciare le aggravanti con il concorso di eventuali
attenuanti, in quanto per quelle circostanze la legge determina la
misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.
Inoltre, ricorrendo il duplice detto aggravamento, si rendeva
obbligatorio l'ordine o il mandato di cattura che, sempre ai sensi
dell'originario art. 253 cod. proc. pen., doveva seguire per ogni
delitto che comportasse una pena non inferiore nel massimo a dieci anni
di reclusione; e la libertà provvisoria non era ammessa (l'art. 253
cod. proc. pen. fu poi interamente sostituito con l. 18 giugno 1955 n.
517 che portò a quindici anni il massimo per l'obbligatorietà della
cattura). Tutto questo, però, come la dottrina ha da tempo messo in
luce, corrispondeva all'ideologia dell'epoca che aveva posto l'"avere"
al centro dell'ordinamento. Tant'è vero che i delitti contro la
libertà personale (artt. 605-606-607 cod. pen., ma anche agli artt.
573 e 574 benché queste fattispecie sieno considerate dal codice come
lesive della potestà dei genitori, nonché gli artt. 522-523 e 524
quantunque posti sotto il titolo dei delitti contro la libertà
sessuale) erano e sono puniti con pene di gran lunga inferiori.
Ma l'avvento della Costituzione della Repubblica ha radicalmente
mutato la considerazione che l'ordinamento attribuisce rispettivamente
ai valori dell'"essere" e dell'"avere". La persona umana, infatti, è
venuta incondizionatamente in primo piano in tutte le sue
manifestazioni di libertà, mentre la tutela della proprietà privata
è subordinata alla funzione sociale.
Il legislatore ordinario, d'altra parte, in grave ritardo
nell'adeguamento della tutela penale a questa diversa considerazione
del Costituente, anziché affrontare la riforma integrale di un codice
penale che vige ormai da cinquantasette anni, e particolarmente quella
della sua parte speciale, dove maggiormente ha inciso l'ideologia
dell'epoca, ha preferito affidarsi prevalentemente al potere
discrezionale del giudice.
Infatti, con d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella l. 7
giugno 1974, n. 220, anticipando talune essenziali riforme, il
legislatore è intervenuto su alcuni nodi della parte generale che
consentono almeno al giudice di adeguare ai nuovi orientamenti gli
aspetti più repressivi della vecchia normativa. Notevole, fra le
altre, la modificazione del quarto e quinto comma dell'art. 69 che ha
eliminato le limitazioni poste al giudizio di bilanciamento, di cui
s'è detto sopra. Limitazioni che trovano fondamento nella pretesa di
un aprioristico giudizio di disvalore effettuato dal legislatore
ogniqualvolta avesse previsto per il reato circostanziato una pena di
specie diversa o determinata in modo indipendente da quella fissata per
il reato base: giudizio che il legislatore dell'epoca voleva
insuscettibile di essere vanificato dalla concreta valutazione del
giudice.
Ebbene, questa parte della riforma era destinata ad influire
decisamente sul trattamento giuridico-penale del furto aggravato, la
cui astratta gravità, voluta dal passato legislatore per le ragioni
illustrate, era stata resa pressoché inevitabile in concreto da una
minuziosa configurazione di circostanze che lasciavano al furto
semplice uno spazio quasi teorico. Infatti, con la nuova formulazione
dell'art. 69 cod. pen., le aggravanti del furto possono essere
neutralizzate anche dalle sole attenuanti generiche che, se del caso,
il giudice può persino dichiarare prevalenti. La gravità di questo
delitto è attualmente, perciò, soltanto nell'astratta comminazione
della pena, ma non lo è più nella realtà dell'esperienza giuridica,
come ben dimostra la casistica giudiziaria, ispirata ai nuovi principi
costituzionali.
Di tutto ciò sicuramente ha tenuto conto il legislatore nell'art.
1 della legge impugnata, quando ha ritenuto di attribuire al Pretore
anche la cognizione in ordine al reato di furto aggravato ai sensi
dell'art. 625 cod. pen.: e se ne ha riprova nel fatto che, come risulta
dai lavori preparatori, ha invece respinto la proposta di includere
nell'art. 1 anche il delitto di omicidio colposo, benché astrattamente
sanzionato con pena di gran lunga minore proprio perché lo ha
giudicato socialmente più grave nelle conseguenze.
In realtà, gli elementi strutturali essenziali che caratterizzano
l'ipotesi base contemplata nell'art. 624 cod. pen., e su cui da sempre
il Pretore esercita una sua antica competenza, restano immutati nella
figura circostanziata: in guisa che, anche sotto questo riguardo, non
può ritenersi diminuita la garenzia di un corretto giudizio, nel
momento in cui l'astratta gravità del reato si dissolve nella concreta
valutazione che il giudice discrezionalmente esprime.
Pertanto, il profilo concernente la gravità del reato, assunto
come discrimine in riferimento al principio di eguaglianza, risulta
privo di consistenza in relazione al delitto di furto aggravato ai
sensi dell'art. 625 cod. pen..
4. - Va ora esaminato il profilo concernente la confluenza nel
Pretore di ambo le funzioni, requirente e giudicante.
Secondo i Pretori rimettenti, l'art. 107 terzo comma, avrebbe dato
rilevanza costituzionale alla distinzione delle due funzioni. Si
sostiene comunque, in aderenza alle linee in proposito enunciate dalla
giurisprudenza di questa Corte, che il principio di cui all'art. 3
Cost. resterebbe, però, vulnerato dalla diversa situazione in cui
verrebbero a trovarsi gli imputati di reati di pari o minore gravità.
Questi, infatti, godrebbero della piena garenzia delle distinte
funzioni facenti capo a magistrati diversi, rispetto alla situazione di
coloro che, per reati di maggiore o pari gravità, sarebbero affidati
alla cognizione di un magistrato che procede al dibattimento sulla base
di valutazioni, o addirittura di attività istruttorie, da lui stesso
espletate.
Va detto subito, intanto, che l'eccezione d'irrilevanza in ordine a
questo profilo, proposta dall'Avvocatura Generale dello Stato contro
l'ordinanza del Pretore di Forlì, sotto il riflesso che la questione
è stata sollevata al dibattimento dove ormai il Pretore aveva funzione
di Giudice e dove sedeva un distinto rappresentante della Pubblica
Accusa, non è attendibile. In realtà, il Pretore ha dato atto
nell'ordinanza che gl'imputati, arrestati nella notte dalla polizia
giudiziaria in flagranza del tentativo di furto, erano stati presentati
al mattino successivo dalla stessa polizia direttamente all'udienza
dibattimentale del Pretore per il giudizio direttissimo previsto
dall'art. 505 cod. proc. pen., così come sostituito dall'art. 3 della
l. 27 luglio 1984, n. 397.
Ivi il Pretore, acquisito il rapporto della polizia nonché una
breve autorizzata relazione orale degli agenti che avevano eseguito
l'arresto, procedeva, in presenza del difensore, all'interrogatorio
degli arrestati. Dopodiché, ritenuto che, nonostante i dinieghi di
questi ultimi, fossero emersi sufficienti indizi di reità, convalidava
l'arresto. Solo successivamente, contestata l'imputazione, procedeva al
vero e proprio giudizio direttissimo.
Da tutto ciò appare evidente che, conformemente a quanto la legge
prevede, il Pretore, pur sedendo in udienza, ha sicuramente espletato,
fino alla convalida dell'arresto, quelle attività che il pubblico
ministero compie allorquando la polizia mette gli arrestati a sua
disposizione. Del resto, è lo stesso art. 3 della legge che,
all'ultimo comma, esplicitamente ricorda che "il pretore esercita i
poteri conferiti al pubblico ministero e al giudice".
Non poteva, perciò il pretore sollevare la questione in momento
più opportuno: nel momento, cioè, in cui più manifesto si presentava
l'ibridismo della sua duplice funzione, che veniva a perdurare persino
al dibattimento quando, pur sedendo ormai in funzione di Giudice, egli
doveva tuttavia, nella speciale procedura ex art. 505 cod. proc. pen.
novellata, continuare preliminarmente ad esercitare attività di
pubblico ministero.
5. - Tornando, dunque, al quesito dei rimettenti, va rilevato che
questi, pur accennando incidenter tantum ad un'asserita rilevanza
costituzionale del principio di separazione delle funzioni in parola,
non hanno investito della loro doglianza la sua disapplicazione nel
campo del processo pretorile. Anzi, lamentando che nella specie non si
verificherebbero le condizioni e le ragioni indicate dalla
giurisprudenza di questa Corte a giustificazione dell'anomala
confluenza delle dette funzioni in uno stesso magistrato, hanno
implicitamente mostrato di voler dare acquiescenza a quell'indirizzo
(cfr. da ultimo sent. nn. 45 e 61/1967 e 123/70).
Ma la Corte ha già dimostrato nei precedenti paragrafi che nella
specie quelle condizioni sono invece presenti, escludendo che il
delitto di furto aggravato, nell'attuale stato del diritto positivo e
alla luce dei principi costituzionali, rivesta ancora tale gravità da
non potersi adeguatamente giudicare nell'ambito del procedimento
pretorio, ispirato ad esigenze di rapidità e semplicità.
D'altra parte, la citata giurisprudenza di questa Corte ha tenuto
conto di un indirizzo tradizionale nel diritto positivo e nella cultura
giuridico-processuale penale nel nostro Paese: quell'indirizzo secondo
cui, riconoscendosi al pubblico ministero poteri istruttori e cautelari
non dissimili da quelli attribuiti al giudice, si riteneva accettabile
che, nei procedimenti minori, funzione requirente e giudicante
potessero accorparsi in un unico magistrato in considerazione di un
principio di economia processuale.
Vero è che frattanto, anche per il progressivo avvicinamento del
processo al rito di common law", la figura e i poteri del pubblico
ministero andavano subendo una lenta ma continua trasformazione,
tendenzialmente orientata a collocarlo in quel ruolo di "parte" che
meglio s'addice al processo di una moderna democrazia, dove si postula
il principio di parità fra accusa e difesa. Ciò comporta, però,
fatalmente che, al termine di questa fase evolutiva, che dovrebbe
concludersi nella riforma in corso del codice di rito, si renderà
assoluta l'incompatibilità della duplice funzione nel giudice-pretore.
Purtroppo la riforma sta procedendo con estrema lentezza.
Sembra, tuttavia, che l'approvazione del nuovo disegno di
legge-delega non debba più essere così lontano da non giustificare
l'opportunità di attendere che sia lo stesso legislatore a dare al
rito pretorile una completa disciplina: anche per l'esigenza
d'intervenire in quella parte del connesso settore dell'ordinamento
giudiziario che la riforma in parola necessariamente sarà per
coinvolgere.
È certo, però, che frattanto la coscienza sociale va sempre più
chiaramente avvertendo l'inderogabilità di una rigorosa tutela della
"terzietà" anche nelle funzioni del giudice-pretore: la Corte non
potrebbe alla fine non rifletterla nella sua giurisprudenza, se i
ritardi del legislatore dovessero perpetuarsi.
6. - Altro profilo di incompatibilità dell'art. 1 della legge
impugnata con l'art. 3 Cost. è sollevato sia dal Pretore di Urbino,
sempre con l'ord. 181/85, sia dal Tribunale di Arezzo con l'ord.
331/85.
In buona sostanza, lamentano ambo i giudici che soltanto per coloro
che hanno commesso furti aggravati dopo la data del 29 novembre 1984
sarebbero applicabili, in ipotesi, sanzioni sostitutive, in quanto il
giudizio viene trasferito alla cognizione del Pretore. Gli autori,
invece, degli stessi delitti, perpetrati però anteriormente a quella
data, restano privati della possibilità di conseguire il beneficio
perché, i relativi procedimenti restando radicati davanti al
Tribunale, vi osta la disposizione di cui all'art. 54 della l. 24
novembre 1981, n. 689.
Ora, va detto subito che la questione, se sollevata dal Pretore, è
assolutamente priva di rilevanza. Ammesso, infatti, che le sanzioni
sostitutive sieno applicabili anche alle pene previste per il delitto
di furto, una volta che il procedimento è stato trasferito alla
competenza del Pretore, l'art. 54 della legge ora citata ne consente
l'applicabilità. Il Pretore di Urbino, pertanto, non ha alcunché di
cui lamentarsi, dato che la sorte di coloro che restano affidati alla
competenza del Tribunale non lo riguarda.
Rilevante è, invece, la stessa questione, così come sollevata dal
Tribunale di Arezzo: ma non è fondata. E non lo è, innanzitutto,
perché - come bene ha rilevato l'Avvocatura dello Stato - l'art. 1
impugnato per relazione coll'art. 54 l. 24 novembre 1981, n. 689, nulla
dispone in proposito.
Tanto meno, però, è comprensibile la diretta impugnazione
dell'art. 54 della l. n. 689/1981 nei confronti del quale manca
qualsiasi motivazione. L'inapplicabilità della specie, infatti, delle
sanzioni sostitutive, non deriva dall'art. 54 citato, nemmeno se
correlato all'art. 1 della legge n. 400 del 1984, bensì semmai
dall'art. 12 di quest'ultima legge che devolve il delitto de quo alla
cognizione del Pretore soltanto se commesso in data successiva
all'entrata in vigore della legge: ma l'art. 12 non è stato investito
dell'impugnazione.
Senonché, poi, è ovvio che gli effetti voluti dal legislatore si
verifichino a far epoca dall'entrata in vigore della legge che dispone
un diverso assetto processuale. Certo, il legislatore può regolare
diversamente i rapporti processuali pendenti mediante il diritto
transitorio, ma ciò dipende dai suoi poteri discrezionali.
Quanto all'applicabilità dell'art. 2 cod. pen., cui fa cenno
l'Avvocatura, deve rilevarsi che il principio riguarda le norme di
diritto sostanziale, mentre qui l'applicabilità della legge
sostanziale non dipende dal succedersi nel tempo di norme sostantive,
bensì da nuova norma che regola la competenza, cui solo indirettamente
consegue anche l'effetto di far ricadere la pena sotto una diversa
disciplina. Ad ogni modo, si tratterebbe di una questione
interpretativa rimessa al giudice di merito, e non di una questione di
legittimità costituzionale.
Infine, non può essere sottaciuto che l'infondatezza deriva anche
dal fatto che il diritto vivente, rappresentato dalla predominante
giurisprudenza ordinaria e dall'ammonimento delle S.U. penali della
Corte di Cassazione (ordinanze nn. 1145 e 1146 del 24 maggio 1984),
nonché dalla giurisprudenza di questa Corte Costituzionale (sent. n.
350/1985), è fermo nel ritenere non applicabili sanzioni sostitutive
quando il reato sia punito con pena detentiva congiunta a quella
pecuniaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 31 luglio 1984 n. 400,
sollevata dal Pretore di Urbino, con ord. 11 febbraio 1985 (n. 181/1985
reg. ord.) sotto il profilo della sua relazione con l'art. 54 l. 24
novembre 1981 n. 689.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 54 l.24 novembre 1981 n. 689, in relazione all'art. 1 l. n.
400 del 1984 citata, sollevata dal Tribunale di Arezzo con ord. 1
aprile 1985 (n. 331/1985 reg. ord.) con riferimento all'art. 3 Cost.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 l. 31 luglio 1984 n. 400 sollevata dal Pretore di Forlì
con ord. 18 dicembre 1984 (n. 49/1985 reg. ord.), e dal Pretore di
Urbino con ord. 11 febbraio 1985 (n. 181/1985 reg. ord.), con
riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte