Corte costituzionale

Ordinanza n. 268/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 58legge 142/1990
  • art. 19legge 142/1990

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 58, quarto

comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie

locali) e 19, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo

unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati

civili dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 17 settembre

1991 dalla Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale, nel

giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Generale della

Corte dei conti nei confronti di Cerquaglia Zeffirino ed altri,

iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Cerquaglia Zeffirino ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1992 il Giudice relatore

Francesco Paolo Casavola;

Udito l'avv. Carmine Macrì per Cerquaglia Zeffirino ed altri;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dal Procuratore

Generale della Corte dei conti nei confronti di alcuni amministratori

di un'unità sanitaria locale per fatti - configuranti danno per

l'erario - consistenti in erogazioni di denaro relative al periodo

dal 27 giugno 1984 al 27 giugno 1987, la Corte dei conti, Sezione

prima giurisdizionale, con ordinanza emessa il 17 settembre 1991, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma,

della legge 8 giugno 1990, n. 142 e, in via subordinata, dell'art.

19, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in

cui - rispettivamente - non comprendono gli amministratori delle

unità sanitarie locali tra i soggetti (amministratori e dipendenti

degli enti locali) che beneficiano della riduzione da dieci a cinque

anni della prescrizione dell'azione di responsabilità patrimoniale e

lasciano invariato il termine di prescrizione decennale stabilito per

tutti i dipendenti dello Stato;

che a parere del giudice a quo, il legislatore ha "voluto

realizzare una evidente finalità di omogeneizzazione del regime di

responsabilità di tutti i pubblici dipendenti", con conseguente

irrazionalità della detta esclusione, per la sostanziale analogia di

compiti e funzioni degli amministratori pubblici ed amministratori

delle unità sanitarie locali, per cui verrebbe a determinarsi

disparità di trattamento, nonché lesione del principio di buon

andamento della P.A.;

che su questa stessa premessa il giudice a quo, qualora il

censurato art. 58, quarto comma, non dovesse essere ritenuto

illegittimo, individua, in via subordinata, analoga violazione dei

medesimi parametri costituzionali nella citata previsione del T.U.

del 1957 sugli impiegati civili dello Stato, in quanto continuerebbe

a prevedere, per costoro, un regime di responsabilità più "gravoso"

di quello introdotto nell'ambito degli enti locali;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite le

parti private, insistendo per la declaratoria d'illegittimità come

prospettata in ordinanza di rimessione;

Considerato che il giudice a quo ha apoditticamente motivato la

rilevanza della questione con l'"invocata" applicabilità della norma

impugnata anche a fatti verificatisi anteriormente al 13 giugno 1990,

data d'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990;

che, viceversa, anche a voler ammettere tale applicabilità, il

nuovo termine quinquennale non potrebbe che calcolarsi dal 13 giugno

1990, sempre che a tale data non rimanesse a decorrere un termine

minore quale residua frazione del decennio ex art. 19, ultimo comma,

del T.U. n. 3 del 1957;

che, quindi, in concreto, la denunciata, omessa estensione della

previsione più favorevole contenuta nel quarto comma del censurato

art. 58 risulta ininfluente nel giudizio a quo, in cui andrebbe

comunque esclusa l'intervenuta prescrizione dell'azione, promossa dal

Procuratore Generale con atti notificati tra il marzo e l'aprile del

1991, in relazione a fatti verificatisi tra il 27 giugno 1984 ed il

27 giugno 1987;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 58, quarto comma, della legge

8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e 19,

ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello

Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte