Sentenza n. 268/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/06/1993 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 742/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7
ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1992 dalla Corte
di cassazione sul ricorso proposto dal Fondo pensioni del personale
di ruolo della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)
contro Giorgio Albanese, iscritta al n. 791 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1,
prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione del Fondo pensioni del personale di
ruolo della S.I.A.E.;
Udito nell'udienza pubblica del 20 aprile 1993 il Giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Udito l'avv. Marcello De Cesaris per il Fondo pensioni del
personale di ruolo della S.I.A.E.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 10 giugno 1992 la Corte di cassazione
ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7
ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale), nella parte in cui non consente la sospensione anche del
termine di tre mesi stabilito dall'art. 80, primo comma, della legge
27 luglio 1978, n. 392.
La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio proposto
dal Fondo pensioni del personale di ruolo della Società italiana
degli autori ed editori (S.I.A.E.) contro Giorgio Albanese, giudizio
diretto ad ottenere l'annullamento della sentenza della Corte
d'appello di Roma che aveva respinto la domanda dell'ente di
risoluzione del contratto di locazione (per avere il conduttore
adibito l'immobile ad uso diverso da quello pattuito), perché era
già decorso il termine di tre mesi (previsto dall'art. 80, primo
comma, della legge n. 392 del 1978) da quando il locatore aveva avuto
conoscenza del mutamento di destinazione dell'immobile. La domanda di
risoluzione del contratto sarebbe stata tempestiva, se il termine in
questione fosse assoggettato alla sospensione nel periodo feriale.
Il giudice rimettente ricorda che la Corte costituzionale ha già
affermato (esaminando il termine di decadenza stabilito dall'art.
1137 del codice civile per l'impugnazione delle delibere
dell'assemblea dei condomini) che la sospensione dei termini nel
periodo feriale, disciplinata dall'art. 1 della legge n. 742 del
1969, si impone quando agire in giudizio nel termine previsto
costituisca, per il titolare, l'unico rimedio per far valere un suo
diritto (sentenza n. 49 del 1990).
Ad avviso del giudice rimettente questo principio deve trovare
applicazione anche al termine previsto per la risoluzione del
contratto di locazione (se il conduttore adibisca l'immobile ad un
uso diverso da quello pattuito), che può essere fatta valere solo
mediante la proposizione di una domanda giudiziale. La brevità del
termine per agire renderebbe particolarmente difficile, per chi
intenda esercitare tale diritto, munirsi nel periodo feriale della
necessaria difesa tecnica. Se la sospensione del decorso del termine
non fosse estesa anche a questo caso, sarebbe menomato il diritto
alla tutela giurisdizionale, garantito dall'art. 24 della
Costituzione.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Fondo
pensioni del personale di ruolo della S.I.A.E., concludendo per la
fondatezza della questione. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla
Corte di cassazione, concerne la sospensione nel periodo feriale del
decorso del termine, previsto dall'art. 80 della legge 27 luglio
1978, n. 392, per il locatore che chiede la risoluzione del
contratto, quando il conduttore adibisca l'immobile ad un uso diverso
da quello pattuito. La brevità del termine di decadenza (tre mesi
dalla conoscenza del mutamento di destinazione dell'immobile)
renderebbe al locatore difficile, quando il termine sia in parte
compreso nel periodo feriale, agire in giudizio mediante la
necessaria difesa tecnica. Pertanto, ad avviso del giudice
rimettente, la disciplina della sospensione dei termini processuali
dettata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non
comprendendo il termine in questione, sarebbe in contrasto con l'art.
24 della Costituzione.
2. - La disciplina generale della sospensione del decorso dei
termini nel periodo feriale, destinata ad assicurare l'effettiva
possibilità di esercizio del diritto di agire e difendersi in
giudizio, è stata già più volte esaminata da questa Corte. In
presenza di termini brevi, di duplice e coesistente natura
sostanziale e processuale, sono state accolte questioni di
legittimità costituzionale, sollevate nel contesto di una
giurisprudenza ferma nel ritenere non applicabile la sospensione,
prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, ai termini per la
proposizione della domanda giudiziale. Difatti questa Corte ha
affermato che lede il diritto di agire in giudizio, per la tutela
delle proprie ragioni, escludere la sospensione del decorso dei
termini nel periodo feriale, prevista in via generale, nei casi in
cui la possibilità di agire in giudizio costituisca, per il titolare
del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso in un
ristretto termine fissato dalla legge (sent. n. 380 del 1992; n. 49
del 1990; n. 255 del 1987; n. 40 del 1985).
L'illegittimità costituzionale è stata dunque dichiarata solo
quando il termine di decadenza, che presentava le caratteristiche
sopra descritte, non era stato considerato soggetto, quanto alla
sospensione feriale, alla disciplina dei termini processuali.
3. - L'enunciazione di questi principi ha concorso a determinare
una complessiva rimeditazione interpretativa da parte della
giurisprudenza ordinaria, che ha seguito anche le sollecitazioni di
parte della dottrina. Si è così pervenuti ad una ricostruzione
della portata normativa dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, tale
da superare l'esigenza di ulteriori pronunce di illegittimità
costituzionale, dirette ad inserire via via altre singole fattispecie
nel contesto della stessa disposizione. I più recenti orientamenti
della giurisprudenza ordinaria muovono in una prospettiva
interpretativa, in precedenza seguita dalla sola giurisprudenza
amministrativa, secondo la quale la locuzione "termini processuali",
ai fini della sospensione nel periodo feriale, comprende anche i
brevi termini di decadenza fissati per la proposizione dell'atto
introduttivo del giudizio.
Si deve pertanto constatare come sia divenuta dominante, anche
nella giurisprudenza relativa al processo civile, una lettura della
disposizione sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale che
offre una più ampia e comprensiva nozione di termine processuale,
tale da non limitarne la portata nell'ambito del compimento degli
atti successivi all'introduzione del processo, ma idonea invece a
comprendere il ristretto termine iniziale entro il quale il processo
deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda
costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume
leso.
Questa nuova lettura della disposizione ha portato la Corte di
cassazione ad affermare che è soggetto alla sospensione nel periodo
feriale il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2527 del
codice civile, a pena di decadenza e senza rimedio alternativo, per
l'impugnazione giudiziale della delibera di esclusione del socio
dalla cooperativa.
Si è, quindi, in presenza di una ricostruzione del sistema
normativo che adegua la lettura della disposizione denunciata al
principio costituzionale di garanzia del diritto di agire in
giudizio. Ne risulta una interpretazione del tutto appropriata anche
al termine di tre mesi previsto dall'art. 80 della legge n. 392 del
1978 per la domanda giudiziale che il locatore può proporre come
unico strumento per chiedere, evitando la decadenza, la risoluzione
del contratto, quando il conduttore abbia adibito l'immobile ad un
uso diverso da quello pattuito.
La corretta interpretazione della disposizione denunciata, nei
sensi sopra indicati, consente di ritenere non fondata la questione
di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel
periodo feriale), sollevata, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte