Corte costituzionale

Ordinanza n. 268/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1995 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 117 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1994

dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova

nel procedimento penale a carico di Righetto Sandro ed altri,

iscritta al n. 777 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Padova ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 101,

secondo comma, della Costituzione, dell'art. 117 del codice di

procedura penale, nella parte in cui "si limita a facultizzare ..,

anziché obbligare il pubblico ministero del procedimento originario

a trasmettere all'ufficio omologo le copie degli atti ritenute

necessarie dal giudice che procede";

che il giudice remittente premette in sintesi quanto segue:

a) con missiva 5 gennaio 1994 la Procura della Repubblica di

Venezia - direzione distrettuale antimafia - trasmetteva alla Procura

della Repubblica di Padova copia delle trascrizioni delle

conversazioni intercettate nel corso di indagini relative a

procedimento che veniva seguito da quella autorità giudiziaria, e

ciò ravvisando nell'autorità giudiziaria di Padova la competenza,

per materia e territorio, a procedere per i reati configurabili;

b) a seguito di ciò, la Procura della Repubblica di Padova

esercitava l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio degli

imputati in ordine ai reati di cui agli artt. 1, 2, 4 e 6 della legge

n. 895 del 1967 e all'art. 648 del codice penale;

c) nel corso dell'udienza preliminare, su specifica richiesta

della difesa degli imputati, il giudice invitava il pubblico

ministero a trasmettere determinati atti, analiticamente indicati, e

ciò perché riteneva che i provvedimenti autorizzativi alle

intercettazioni telefoniche ed ambientali del giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Venezia fossero motivati per

relationem;

d) successivamente, il pubblico ministero produceva una

missiva con la quale la Procura della Repubblica di Venezia - D.d.a.

- manifestava "di non intendere trasmettere al g.i.p. del Tribunale

di Padova gli atti da questi indicati nell'ordinanza 19 luglio, posto

che tali atti sono tuttora coperti da segreto ed ineriscono ad un

procedimento tuttora in corso relativo ad indagini avviate anche nei

confronti di soggetti diversi da quelli che figurano imputati avanti

l'Autorità giudiziaria di Padova";

che, tutto ciò premesso, il giudice a quo, rilevato che in tema

di necessità che il pubblico ministero trasmetta al giudice

dell'udienza preliminare l'intera documentazione relativa agli atti

compiuti nel corso delle indagini preliminari aventi rilievo ai fini

della decisione si è già pronunciata questa Corte con la sentenza

n. 145 del 1991, osserva che, tuttavia, non sembrano esservi norme

che pongano tale obbligo in capo a tutti i rappresentanti della

pubblica accusa che in concreto abbiano avuto parte nel procedimento;

che, in conclusione, ad avviso del remittente, la norma

censurata non appare conforme ai dettami della Carta costituzionale,

poiché un concreto comportamento tenuto dal rappresentante della

parte pubblica condiziona, da un lato, in modo incisivo ed

irragionevole, l'esercizio del diritto di difesa (art. 24, secondo

comma, della Costituzione), e, dall'altro, lo stesso momento

valutativo e di decisione del giudice (art. 101, secondo comma, della

Costituzione);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,

in subordine, infondata;

Considerato che il giudice a quo lamenta in sostanza che l'art.

117 del codice di procedura penale attribuisce all'autorità

giudiziaria destinataria di una richiesta di copie di atti da parte

di un pubblico ministero la facoltà di rigettare la richiesta

medesima, anziché porre l'obbligo della trasmissione degli atti,

così violando, a suo avviso, gli artt. 24, secondo comma, (per

compressione del diritto di difesa) e 101, secondo comma, (per

soggezione del giudice non alla legge, ma ad un comportamento di

altra autorità giudiziaria) della Costituzione;

che la questione si rivela chiaramente inammissibile, in quanto

appare evidente la inapplicabilità della norma denunciata al caso di

specie;

che l'impugnato art. 117 del codice di procedura penale

disciplina la richiesta di copie di atti e di informazioni da parte

del pubblico ministero all'"autorità giudiziaria competente",

"quando è necessario per il compimento delle proprie indagini":

occorre, quindi, da un lato, che la richiesta sia finalizzata

all'attività di indagine e, dall'altro, che l'autorità giudiziaria

destinataria della richiesta sia quella competente (per materia e

territorio) in ordine ad un determinato procedimento penale, del

quale, appunto, si richiedono, a fini conoscitivi, copie di

determinati atti;

che tutt'altra vicenda processuale si è verificata nel giudizio

a quo, in quanto, come risulta dall'ordinanza di rimessione, la

Procura della Repubblica di Venezia, direzione distrettuale

antimafia, trasmise alla Procura della Repubblica di Padova copia di

atti (trascrizioni di intercettazioni telefoniche), avendo

individuato nella stessa autorità giudiziaria di Padova "la

competenza, per materia e territorio, a procedere per i reati

ravvisabili";

che, successivamente, il giudice a quo, in sede di udienza

preliminare, lamentava la incompletezza della documentazione

trasmessa, ai fini dell'adozione delle decisioni a lui spettanti;

che, ciò posto, è indubbio che l'art. 117 del codice di

procedura penale viene dal remittente censurato fuor di proposito,

sia perché l'autorità giudiziaria competente, nella fattispecie, è

proprio quella di Padova, sia perché la richiesta non è certo

finalizzata al compimento delle indagini, bensì, come detto, a

colmare la presunta incompletezza del fascicolo processuale trasmesso

al giudice dell'udienza preliminare;

che è, comunque, il caso di osservare, infine, che, proprio

perché nella fattispecie non ricorre l'ipotesi di cui alla norma

impugnata, la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria

competente non può che essere integrale, spettando, poi, al giudice

a quo individuare il rimedio che l'ordinamento offre in caso di

concreta inosservanza di tale obbligo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 117 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e

101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Padova con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte