Corte costituzionale

Ordinanza n. 268/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/07/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

citata

  • art. 22legge 689/1981
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma

primo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice

della strada), promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1995 dal

pretore di Siracusa - sezione distaccata di Noto - nel procedimento

civile vertente tra Vaccarisi Corrado e il Prefetto di Siracusa,

iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione avverso

un'ordinanza ingiunzione prefettizia di pagamento di una sanzione

pecuniaria dovuta per infrazione alle norme del codice della strada,

il pretore di Siracusa - sezione distaccata di Noto - con ordinanza

emessa in data 4 dicembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 204, comma primo, del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in

cui prevede che, in caso di rigetto del ricorso amministrativo, il

prefetto deve ingiungere il pagamento di una somma determinata nel

limite non inferiore al doppio del minimo edittale;

che a parere del giudice a quo tale previsione si porrebbe in

contrasto con l'art. 24 della Costituzione in quanto il timore di un

raddoppio della sanzione pecuniaria nell'ipotesi di mancato

accoglimento del ricorso, rappresenterebbe un deterrente alla

proposizione del rimedio amministrativo;

che la norma impugnata, subordinando il ricorso all'organo di

giurisdizione ordinaria alla previa conclusione della fase

amministrativa, renderebbe esperibile la procedura di cui agli artt.

22 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689, solo dopo che

l'ingiunzione di pagamento risulti di ammontare superiore a quella

cui il ricorrente si era opposto;

che sussisterebbe inoltre la violazione dell'art. 3 della

Costituzione atteso che "in altre situazioni il ricorrente ben può

adire l'autorità giudiziaria senza essere costretto a vedere

raddoppiata l'entità della pena pecuniaria inflittagli";

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale non si è

costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Considerato che identica questione è stata già decisa con la

sentenza n. 366 del 1994 e con le ordinanze nn. 67 e 350 del 1994

nelle quali si è rilevato che il giudice, nel respingere

l'opposizione, non è vincolato da alcun limite per la determinazione

della sanzione che ben può essere fissata nella misura

corrispondente a quella "ridotta" di cui all'art. 202 del nuovo

codice della strada;

che, pertanto, non essendo stati addotti nuovi ed ulteriori

profili, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 204, comma primo, del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di

Siracusa - sezione distaccata di Noto - con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte