Corte costituzionale

Ordinanza n. 269/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/11/1985 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

29 dicembre 1973, n. 1032 ("Testo unico delle norme sulle prestazioni

previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"),

promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1984 dal Pretore di Palermo

nel procedimento civile vertente tra Perniciano Giuseppe ed altri

c/ENPAS, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe - emessa nel corso di un

giudizio civile nel quale si controverteva sul diritto all'indennità

di buonuscita, negato dall'ENPAS sul presupposto che i richiedenti,

nella loro qualità di figli maggiorenni (del pubblico dipendente

deceduto in servizio), non si trovavano nelle condizioni prescritte per

conseguire la pensione di riversibilità - l'adito Pretore di Palermo

ha denunciato di incostituzionalità l'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1032 (t.u. delle norme sulle prestazioni previdenziali a

favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) per violazione

dell'art. 76 Cost., in quanto, in contrasto con la legge di delega n.

775 del 1970, avrebbe soppresso il diritto dei figli maggiorenni a

percepire l'indennità di buonuscita (indipendentemente dal possesso

dei requisiti per ottenere la riversibilità della pensione) quale

precedentemente sancito dall'art. 5 della legge 1407/1956; e dell'art.

3 Cost., per ingiustificata difformità di disciplina rispetto alla

citata legge n. 1407/1956 ed alla successiva legge n. 177/1976;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, non vi è stata costituzione

di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, precisamente nei termini indicati, l'art. 5,

comma primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, è già stato

dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza di questa Corte

n. 255 del 1984, "nella parte" appunto "in cui prevede che gli orfani

maggiorenni abbiano diritto all'indennità di buonuscita solo quando

conseguano il diritto alla pensione di riversibilità".

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale - sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal Pretore di

Palermo, per contrasto con gli artt. 76 e 3 Cost. - dell'art. 5, comma

primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (t.u. delle norme sulle

prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari

dello Stato): norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 255 del

1984, "nella parte in cui prevede che gli orfani maggiorenni abbiano

diritto all'indennità di buonuscita solo quando conseguano il diritto

alla pensione di riversibilità".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte