Sentenza n. 269/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34legge 176/1941
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma
primo, lettera a, della legge 6 febbraio 1941, n. 176 (Ordinamento
del Monte pensioni per gli insegnanti elementari) promosso con
ordinanza emessa il 6 febbraio 1978 dalla Corte dei Conti - Sez.
terza giurisdizionale - sul ricorso proposto da Zonchello Salvatore
Angelo, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 1981;
Visto l'atto di costituzione di Zonchello Salvatore Angelo nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1987 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Udito l'Avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso alla Corte dei Conti in data 20 maggio 1963,
Zonchello Salvatore Angelo impugnava il decreto
del Ministro della Pubblica Istruzione n. 240362 del 24 novembre
1961, lamentando che, ai fini della liquidazione della
pensione, gli era stata riconosciuta un'anzianità di servizio utile
inferiore a quella spettantegli, in quanto era stato
illegittimamente omesso il computo dell'aumento di favore connesso al
periodo di servizio militare prestato in Africa Orientale Italiana,
dal 23 novembre 1935 al 27 luglio 1939, in qualità di richiamato
alle armi per mobilitazione ed in costanza di iscrizione al Monte
pensioni per gli insegnanti elementari.
La Corte, con ordinanza emessa il 6 febbraio 1978, ritualmente
comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276
del 7 ottobre 1981, sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma primo,
lettera a) della legge 6 febbraio 1941 n. 176, nella parte in cui
esclude dalla maggiorazione del servizio reso, come militari, in
colonia, quello prestato dagli insegnanti elementari di ruolo
iscritti al suddetto Monte pensioni, ma non dipendenti dal Ministero
dell'Africa Italiana o dal Ministero degli Affari Esteri.
Osservava che la disposizione di favore circa l'aumento di
anzianità concesso per il servizio in colonia dei maestri
elementari, risultando espressamente limitata ai dipendenti dei
suddetti ministeri, non poteva operare nei confronti del ricorrente
che, in costanza del rapporto di servizio civile di ruolo, era stato
richiamato alle armi e aveva prestato in colonia, servizio militare
alle dipendenze del Ministero dell'Aeronautica.
Il servizio militare coloniale del ricorrente doveva essere
valutato, e lo era stato in effetti, non come tale ed in quanto
riscattato, bensì come servizio di insegnante di ruolo, essendosi
svolto in costanza del rapporto di insegnante elementare e ciò in
applicazione del generale principio per cui, in concomitanza di due
rapporti di servizio, ai fini della liquidazione del trattamento di
quiescenza, prevale quello sottostante rispetto a quello prestato
come militare di leva o richiamato.
L'ostativa previsione della norma censurata appariva inoltre non
superabile in via interpretativa, stante la chiarezza del suo tenore
letterale, sicché soltanto la sua rimozione poteva giustificare
l'accoglimento della suddetta pretesa: di qui la sicura rilevanza
della questione.
Nel merito la Corte rilevava che la menzionata limitazione del
beneficio dell'aumento di anzianità ai soli maestri dipendenti dai
Ministeri dell'Africa Italiana e degli Affari Esteri appariva
certamente discriminatoria nei confronti di quegli insegnanti che,
come il ricorrente, avevano prestato anch'essi servizio coloniale,
restando, così, sottoposti agli identici disagi ambientali in
considerazione dei quali il beneficio stesso veniva accordato ai
primi (così come viene oggi riconosciuto a tutti gli altri
dipendenti statali, in forza dell'art. 26 del citato d.P.R. n.
1092/1973), ma, tuttavia, non potevano usufruire del beneficio
soltanto per l'ininfluente circostanza di avere prestato tale
servizio alle dipendenze di un diverso ministero. L'irrazionalità
della discriminazione giustificava, quindi, la prospettazione del
dubbio di illegittimità costituzionale della norma, in relazione
all'art. 3 Cost.
2 - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si è
costituita la parte privata depositando una memoria contenente
argomentazioni analoghe a quelle svolte da giudice a quo.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il
tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso nel
senso dell'infondatezza della questione. Ha osservato, in
particolare, che le due situazioni poste a confronto non sono
omogenee, onde è da escludere qualsiasi violazione del principio di
eguaglianza. La norma impugnata, al pari di molte altre (es. artt.
19, 20, 21, 22, 23 e 24 del d.P.R. n. 1092/1973), accordando il
particolare beneficio di cui trattasi, tende ad incentivare la
prestazione di un servizio che diversamente, a causa di difficoltà e
disagi di vario genere, sarebbe difficile da ottenere.
Più in particolare essa si propone di facilitare il reclutamento
di personale disposto ad insegnare all'estero e, pertanto, tale ratio
non potrebbe ritenersi soddisfatta dalla circostanza che il
dipendente pubblico, appartenente alla categoria cui tale forma di
incentivo si rivolge, si sia bensì trovato ad operare all'estero,
tuttavia, non per prestarvi l'attività istituzionalmente connessa al
rapporto d'impiego che lo lega all'Amministrazione pubblica, ma altra
(come il servizio militare), ancorché compatibile con la
conservazione di tale rapporto. In siffatta ipotesi, invero, la
presenza dell'impiegato nei luoghi considerati ai fini
dell'attribuzione del beneficio, si verifica non per il perseguimento
di finalità del suddetto rapporto, ma per cause del tutto estranee
ad esso e, quindi, in modo occasionale, avulso dal perseguimento
degli scopi che il legislatore si propone allorché intende favorire
lo svolgimento in quei luoghi della prestazione lavorativa
causalmente connessa al rapporto medesimo. Considerato in diritto La Corte dei Conti dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 34, comma primo, lettera a della legge 6 febbraio 1941 n.
176, nella parte in cui prevede la maggiorazione del servizio reso in
colonia, per i soli insegnanti elementari dipendenti dal Ministero
degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Africa Italiana escludendo
invece gli insegnanti elementari iscritti al Monte pensioni i quali
abbiano prestato servizio negli stessi luoghi alle dipendenze di
altri Ministeri, per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto
discrimina arbitrariamente fra le due categorie di insegnanti
accordando il beneficio solo a coloro che possono vantare il suddetto
rapporto di dipendenza e non anche agli altri che pure abbiano
prestato servizio coloniale in condizioni di pari disagio ambientale.
2. - La questione non è fondata.
Il ricorrente, sebbene insegnante elementare iscritto al Monte
pensioni per detta categoria, ha prestato servizio in colonia quale
militare richiamato alle armi per esigenze di guerra.
Non vi è dubbio che, per effetto dell'art. 33 della legge n. 176
del 1941, il servizio militare è computato, ai fini dell'imposizione
dei contributi e della liquidazione degli assegni, come reso agli
Enti dai quali i militari dipendevano alla data del richiamo alle
armi o dell'arruolamento volontario o del trattenimento alle armi e,
ad ogni effetto, si considerano goduti gli stipendi e gli altri
assegni, dichiarati per legge utili a pensione, che ciascuno dei
suddetti avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio presso gli
Enti suaccennati per i periodi medesimi.
Sicché il ricorrente è stato considerato come in servizio presso
l'Ente da cui dipendeva prima del richiamo alle armi che certamente
non era un Ente sito in colonia.
Il servizio coloniale da lui prestato trova la sua ragione
esclusivamente nelle esigenze militari e nella sua destinazione nel
territorio di una colonia del tempo.
Come ha esattamente osservato l'Avvocatura dello Stato, la
situazione del ricorrente non è né simile né omogenea a quella
degli insegnanti che hanno prestato servizio in colonia per i quali
soltanto opera l'ulteriore beneficio della maggiorazione di servizio,
nell'attuazione della ratio della norma ricorrente nella
incentivazione della prestazione di un servizio in zona disagiata.
Tale ratio non potrebbe ritenersi soddisfatta dalla circostanza
che il dipendente pubblico, appartenente alla categoria cui tale
forma di incentivo si rivolge, si sia trovato ad operare all'estero
non per prestare il servizio relativo al rapporto di impiego che lo
lega all'Amministrazione pubblica ma altro servizio (quello
militare), anche se compatibile con la conservazione del precedente
rapporto di impiego ma sempre considerato (art. 33 legge n. 176 del
1941) come reso all'Ente alle cui dipendenze egli era prima del
richiamo alle armi.
Trattandosi di due situazioni diverse, non sussiste la denunciata
disparità di trattamento e non sussiste violazione dell'art 3 Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34, comma primo, lettera a) della legge 6 febbraio 1941 n.
176 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte