Sentenza n. 269/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/03/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 29legge 103/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi terzo
e quarto, in relazione al comma primo, legge 3 aprile 1979 n. 103,
promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1986 dal Consiglio di
Stato sul ricorso proposto da Cocco Francesco contro Avvocatura
generale dello Stato ed altri, iscritta al n. 594 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 51, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione di Cocco Francesco;
Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice
relatore Borzellino;
Udito l'avv. Enrico Vitaliani per Cocco Francesco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 21 gennaio 1986 il Consiglio di Stato
- Sezione IV giurisdizionale, ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale "del combinato disposto dei commi terzo e
quarto dell'art. 29 della legge 3 aprile 1979 n. 103 - in relazione
al primo comma stesso articolo - nella parte in cui, prevedendo
l'inserimento nel ruolo degli avvocati di personale proveniente dal
ruolo dei procuratori ne consente l'anteposizione anche a persone
che, già appartenendo al ruolo dei procuratori con una anzianità
pari o superiore a quella del suddetto personale, erano transitate
nel ruolo degli avvocati mediante concorso", per contrasto con gli
Il giudizio nel corso del quale l'ordinanza è stata emessa verte
sul ricorso dell'avv. Francesco Cocco avverso il decreto 11 maggio
1979 di inquadramento tra gli avvocati dello Stato alla prima classe
di stipendio (senza riconoscimento alcuno dell'anzianità maturata
nella pregressa carriera di procuratore) di seguito, nel ruolo, agli
ex Procuratori capo dello Stato inseriti tra gli avvocati alla
seconda classe di stipendio, per effetto della legge di riforma 3
aprile 1979 n. 103.
L'ordinanza di rimessione evidenzia l'ingiustificata
discriminazione prodotta dalle norme impugnate ai danni di coloro
che, come il ricorrente, da procuratori dello Stato siano stati
nominati sostituti avvocati dello Stato a seguito di pubblico
concorso, inquadrati poi, per effetto della legge del 1979, in
posizione inferiore rispetto a coloro che, rimasti nel ruolo
preesistente per non aver partecipato al concorso (o per non averlo
superato), in virtù di una norma a favore specifico dei procuratori
capi, promossi nel frattempo per mera anzianità, sono stati
collocati (tra gli avvocati) nella seconda classe di stipendio
scavalcando, nel ruolo, i primi e conservando anche l'anzianità
maturata nell'ultima qualifica di procuratore.
Rileva il Collegio rimettente che l'avv. Cocco, in base alle norme
impugnate, "è stato inquadrato correttamente tra gli avvocati alla
prima classe di stipendio non avendo maturato alla data del 25 aprile
1979 l'anzianità di tre anni nella qualifica di sostituto avvocato
dello Stato conseguita per superamento del concorso". Inoltre,
relativamente al computo dell'anzianità, dall'esame della normativa
in questione si evincerebbe il principio della "perdita
dell'anzianità precedente al momento del passaggio alla qualifica di
avvocato" rimanendo preclusa per l'appellante, secondo l'art. 29,
quarto comma, l. n. 103 del 1979, la pretesa che vengano sommate le
anzianità maturate nelle preesistenti qualifiche di procuratore con
quella conseguita in qualità di sostituto avvocato dello Stato, dato
il permanere di una separazione di qualifiche anche nella nuova
normativa.
Per il Consiglio di Stato, quindi, dall'applicazione delle
disposizioni formulate nell'art. 29 citato consegue che gli ex
sostituti avvocati dello Stato nella posizione del Cocco "sono
rimasti penalizzati per aver abbandonato la carriera dei procuratori
vincendo il difficile concorso per l'accesso a quella degli
avvocati". Pur "avendo dimostrato di possedere una più elevata
professionalità" essi sono stati infatti posposti "con manifesta
ingiustizia e senza giustificazione razionale" a chi con anzianità
pari o inferiore sia rimasto nel ruolo dei procuratori. In
particolare, a tale proposito viene dedotta comparativamente la
posizione di alcuni colleghi, i quali nel precedente ruolo dei
procuratori e prima del superamento del concorso ad avvocato da parte
del Cocco erano in una posizione che seguiva quella di quest'ultimo.
L'impugnata disposizione vanificherebbe la statuizione contenuta
nel primo comma dello stesso articolo, determinata ad assicurare a
tutti gli appartenenti alle preesistenti qualifiche nel ruolo degli
avvocati, il mantenimento della posizione di ruolo conseguita nella
qualifica di provenienza.
Viene altresì dedotto "contrasto con il principio di
organizzazione - che deve garantire il buon andamento e
l'imparzialità della P.A. - realizzando (la norma impugnata) la
descritta posposizione in contrasto con il criterio obiettivo della
necessità della salvaguardia del merito e dell'anzianità".
2. - Avanti a questa Corte si è costituito l'avv. Cocco
associandosi ai dubbi di incostituzionalità espressi nell'ordinanza
di rimessione. Considerato in diritto
1.1. - La legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche dell'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato), premessa la distinzione di qualifica
(art. 1) tra avvocati e procuratori dello Stato, istituisce
conseguentemente quattro classi di progressione per i procuratori
(art. 2) e altrettante per gli avvocati (art. 3).
A questi ultimi la classe iniziale (prima) è attribuita con la
nomina; la successiva, previo giudizio favorevole, con una anzianità
di tre anni nella precedente.
1.2. - Tuttavia, derogandosi a tali generali disposti, chi alla
data di entrata in vigore della legge risultava in servizio quale
procuratore capo dello Stato veniva immesso (art. 29) nel diverso
ruolo degli avvocati, di seguito a coloro cui spettava la seconda
classe. I procuratori così inquadrati venivano a precedere
(combinato disposto del 3° e 4° comma dell'articolo) gli avvocati
della prima classe che alla successiva non fossero ancora pervenuti.
1.3. - La norma è sospettata di illegittimità dal Consiglio di
Stato, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., sull'assunto di
mancanza assoluta di una razionale, obiettiva giustificazione allo
scavalcamento in concreto seguitone, con evidente contraddittorietà,
nell'ambito di uno stesso contesto normativo, col primo comma del
detto art. 29, là dove si era pure stabilito - in armonia con i
correnti criteri di salvaguardia dell'anzianità oltreché del merito
- il mantenimento della posizione di ruolo per tutti gli appartenenti
alla categoria degli avvocati dello Stato.
2. - La questione è fondata.
La Corte, in passato, nel vagliare la riduzione a omogeneità ad
occasione del passaggio da un sistema di progressione ad altro
diverso, ha osservato che le normative all'uopo regolatrici vanno
verificate sulla base di un confronto fra i rispettivi metodi: ma pur
potendosi ammettere una certa discrezionalità al riguardo da parte
del legislatore ai fini di adozione - in termini beninteso generali -
di coerenti moduli normativi, ha considerato, poi, doversi rifiutare
sproporzioni di particolare gravità (sent. n. 296 del 1984):
elargizione di vantaggi, cioè, identificati e specifici, per
appartenenti ad una categoria, con conseguente svantaggio di altri
soggetti, inseriti ab origine in una diversa.
Questo è quanto, invece, in fattispecie concretamente occorso,
là dove si è inteso, in definitiva, rendere uguale - per ben
precise situazioni - ciò che razionalmente veniva mantenuto
diversificato nel generale, secondo quel che si è più sopra
chiarito (n. 1.1).
In tal modo, gli avvocati dello Stato immessi per concorso, ma non
ancora pervenuti alla seconda classe, hanno visto mutato in pejus
l'ordine della propria progressione, con palese discriminazione che
incide, negativamente poiché del tutto immotivata, sull'art. 3
Cost.: sovvertimento debordante, altresì, dai limiti di cui al
successivo art. 97, a tenor del quale l'uso validamente e
razionalmente corretto degli strumenti organizzativi è inteso ad
assicurare il buon andamento delle strutture.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 (combinato
disposto 3° e 4° comma in relazione al primo comma stesso articolo)
legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche all'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato), nella parte in cui consente, a seguito
della collocazione dei procuratori capo dello Stato in servizio alla
data di entrata in vigore della legge in posizione più favorevole
rispetto ad avvocati dello Stato comunque già in tali ruoli per
nomina conseguita a seguito di concorso, la posposizione di questi
ultimi ai primi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte