Sentenza n. 269/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/06/1993 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1-sexieslegge 312/1985
usata come parametro
citata
- art. 82d.P.R. 616/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies
aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni
urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale), dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone
di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616),
promosso con ordinanza emessa il 17 settembre 1992 dal pretore di
Sondrio - sezione distaccata di Morbegno - nel procedimento penale a
carico di Giampaolo Pozzoli, iscritta al n. 49 del registro ordinanze
1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8,
prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 17 settembre 1992 il pretore di Sondrio -
sezione distaccata di Morbegno - ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies aggiunto al d.-l. 27
giugno 1985, n. 312 dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431
il quale punisce ogni violazione delle disposizioni contenute nel
medesimo provvedimento con le sanzioni previste dall'art. 20 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Tale trattamento punitivo rivestirebbe un sicuro carattere di
irragionevolezza, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, per
due ordini di ragioni.
Anzitutto, il reato previsto dalla norma impugnata sussiste per il
solo fatto che siano stati compiuti interventi edilizi senza la previa autorizzazione paesistica. Di conseguenza viene punito con le
stesse severe sanzioni anche il fatto che non lede più alcun
interesse sostanziale, essendo in seguito intervenuta - come nel caso
all'esame del giudice a quo - l'autorizzazione concessa dall'ufficio
beni ambientali della regione.
In secondo luogo, l'irragionevolezza risulterebbe comparativamente
accentuata dal fatto che, mentre per gli interventi edilizi di cui
all'art. 20, lettera c), della legge n. 47 del 1985 la concessione in
sanatoria estingue il reato, ciò non avviene per la violazione
dell'art. 1-sexies.
Sarebbe quindi violato l'art. 3 della Costituzione, per
irragionevole disparità di trattamento.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
L'Avvocatura richiama la sentenza di questa Corte n. 67 del 1992,
con cui è già stata dichiarata infondata la questione di
costituzionalità sollevata con riferimento al trattamento
sanzionatorio previsto dall'art. 1-sexies.
Con riguardo specifico al profilo sollevato dal giudice
remittente, l'Avvocatura osserva che la irrilevanza della sanatoria
ai fini della punibilità appare adeguatamente giustificata nel
contesto del differenziato trattamento urbanistico, in ragione
dell'importanza primaria del valore ambientale presidiato dalla norma
e della circostanza che nella materia urbanistica la sanatoria
interviene in base ad una ricognizione ex post della originaria
conformità dell'opera abusivamente realizzata agli strumenti
urbanistici vigenti, mentre in materia paesistica difetta un tale
parametro. Considerato in diritto
1. - L'art. 1-sexies aggiunto al d.-l. 27 giugno 1985, n. 312
dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 viene impugnato per
violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della
irragionevolezza, con riguardo al trattamento punitivo che deriva dal
rinvio fatto dalla norma alle sanzioni previste dall'art. 20 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Per effetto di tale disciplina, si osserva, viene punito con severe sanzioni anche il fatto che non lede più alcun interesse
sostanziale, per essere intervenuta l'autorizzazione paesistica.
In secondo luogo, mentre per le violazioni edilizie di cui
all'art. 20, lett. c), della legge n. 47 del 1985 la concessione in
sanatoria estingue il reato, ciò non è previsto per la violazione
dell'art. 1-sexies.
In relazione ad entrambi i profili considerati la questione va
dichiarata infondata.
2. - Con riguardo alla censura relativa al sussistere del reato,
pur in presenza dell'autorizzazione in sanatoria successivamente
concessa, va richiamato quanto si è già statuito con sentenza n. 67
del 1992.
La Corte ha infatti affermato che la legge ha introdotto vincoli
paesaggistici generalizzati, la cui ratio sta nella valutazione che
l'integrità ambientale è un bene unitario, il quale può risultare
compromesso anche da interventi minori. "Non può quindi ritenersi
irrazionale - statuisce la sentenza - che vengano sottoposte a
sanzione penale tutte le modifiche e alterazioni attuate mediante
opere non autorizzate, indipendentemente dalla presenza e dalla
entità di un danno paesistico concretamente sussistente nel caso
specifico. Infatti, come viene affermato dalla giurisprudenza
ordinaria di legittimità, il reato previsto dall'art. 1-sexies ha
carattere formale e di pericolo, proprio perché il vincolo posto su
certe parti del territorio nazionale ha una funzione prodromica al
suo governo".
Tali valutazioni, che hanno indotto alla dichiarazione di
infondatezza della questione relativa alla applicabilità delle
sanzioni al compimento di qualsiasi opera non autorizzata in area
sottoposta a vincolo, giustificano altresì la dichiarazione di
infondatezza della questione relativa alla sottoposizione a sanzione
penale di opere non autorizzate al tempo dell'esecuzione, pur se
successivamente autorizzate in sanatoria.
3. - Il pretore di Sondrio trae ulteriore motivo di
irragionevolezza della norma impugnata dal raffronto con la
disciplina prevista dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
per le violazioni alle norme edilizie.
Rileva infatti che in relazione a queste ultime violazioni la
successiva concessione in sanatoria estingue il reato, mentre ciò
non è previsto per le opere eseguite in violazione dei vincoli
paesaggistici.
Per contro, la diversità di scopi, di presupposti e di oggetto
dei due complessi normativi non consente di porre utilmente a
raffronto singole previsioni contenute negli stessi. Tanto più che,
come si è già affermato proprio con riferimento all'art. 1-sexies
(sentenza n. 122 del 1993), l'accentuata severità di trattamento che
può risultare dalla norma "trova giustificazione nella entità
sociale dei beni protetti e nel carattere generale, immediato e
interinale della tutela che la legge ha inteso apprestare, di fronte
alla urgente necessità di comprimere comportamenti tali da produrre
all'integrità ambientale danni gravi e talvolta irreparabili".
4. - La già richiamata sentenza n. 122 del 1993 precisa anche che
la statuizione resa sull'art. 1-sexies "si fonda sui poteri
attribuiti a questa Corte, cui spetta non già valutare nel merito le
scelte fatte dal legislatore per la disciplina della repressione
penale, ma considerare le medesime sotto il profilo della
ragionevolezza".
Nell'esercizio di questo potere la Corte ha già pronunciato
ripetute dichiarazioni di infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale sollevate con riguardo all'art. 1-sexies
(sentenze nn. 122 del 1993; n. 67 del 1992; ordinanza n. 431 del
1991). Essa peraltro non ha mancato di precisare di riconoscere
congruità e ragionevolezza alla disciplina anche in relazione al suo
palese carattere interinale.
Non può negarsi infatti che l'applicazione della normativa sulla
protezione ambientale abbia posto in evidenza alcuni problemi,
segnalando in particolare l'opportunità di definire le previsioni
sanzionatorie in modo che consentano di discriminare meglio il
trattamento punitivo in relazione alla effettiva gravità dei fatti.
È dunque auspicabile che, tenuto conto dell'ormai prolungata
vigenza della disciplina, il legislatore provveda ad un adeguato
riesame della stessa alla luce delle questioni che via via si sono
andate ponendo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1-sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312
(Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale), dalla legge di conversione
8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti
per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Sondrio - sezione
distaccata di Morbegno - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte