Sentenza n. 269/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/06/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge della Regione Liguria 5 marzo 1992, n. 7
(Inquadramento del personale regionale), promosso con ordinanza
emessa il 28 gennaio 1993 dal Tribunale amministrativo regionale
della Liguria sul ricorso proposto da Lodi Andrea ed altri contro la
Regione Liguria, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;
Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore
Francesco Guizzi;
Udito l'avv. Giovanni Bormioli per la Regione Liguria;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di ottemperanza, il Tribunale
amministrativo regionale della Liguria ha sollevato, per contrasto
con i principi contenuti negli articoli 24, 25, 97 e 113 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 2, della legge regionale n. 7 del 1992.
Il TAR della Liguria, pronunciandosi sul ricorso avanzato da
alcuni dipendenti, aveva annullato, con la sent. 436 del 1987, la
delibera della Giunta regionale recante l'approvazione della
graduatoria del concorso svoltosi ai sensi dell'art. 27, comma 6,
della legge regionale n. 44 del 1984 e, conseguentemente,
l'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale dei primi
cinquantuno dipendenti della predetta graduatoria. Gravata innanzi al
Consiglio di Stato dai controinteressati e dalla Regione, la
decisione era confermata dalla quarta sezione con sent. 1108 del
1990.
Lungi dal riesaminare la posizione dei dipendenti e dal
predisporre diversi criteri per l'attribuzione del punteggio, con la
nomina di una nuova commissione, la Regione dapprima confermava
quanto in precedenza disposto con una nuova delibera (annullata dal
Comitato regionale di controllo nel marzo 1992) e, poi, approvava la
già citata legge n. 7 del 1992, ove, all'art. 1, comma 2, si
stabiliva che "a seguito di provvedimenti giurisdizionali" a coloro i
quali "abbiano perduto la titolarità" di un posto superiore veniva
attribuita la qualifica corrispondente, anche in soprannumero, dalla
data di inizio delle funzioni.
In applicazione di tale normativa, la Regione faceva
sostanzialmente rivivere la deliberazione di cui alla legge regionale
n. 44 del 1984; ma in seguito a tale atto i ricorrenti notificavano
formale diffida ad adempiere la sentenza, senza tuttavia ottenere
alcuna risposta. Di qui, il successivo ricorso che ha dato origine al
presente giudizio, volto a ottenere la nomina di un commissario ad
acta per l'adempimento di entrambe le pronunce; e, di qui, la
questione al nostro esame in riferimento ai già citati articoli
della Costituzione per aver eluso la Regione (o addirittura violato)
il precedente giudicato, così vanificando l'annullamento
giurisdizionale degli atti compiuti dalla Regione. La previsione
normativa avrebbe infatti dispiegato effetti paralizzanti rispetto
alla sentenza n. 436 del 1987, tali da far venir meno, ope legis,
ogni possibilità di adempimento.
La delibera applicativa della legge regionale n. 7 priverebbe i
ricorrenti della facoltà d'un ulteriore sindacato di legittimità
sull'atto di amministrazione attiva. Nel caso di specie, poi, il
legislatore regionale si sarebbe appropriato illegittimamente di un
potere sostanzialmente amministrativo, sottraendolo all'esecutivo
dell'Ente ed esercitandolo con un atto formalmente legislativo e,
quindi, non soggetto al sindacato giurisdizionale di legittimità
riservato ai provvedimenti amministrativi. E illegittimamente avrebbe
privato i ricorrenti della possibilità d'un controllo
giurisdizionale sugli atti (ove lesivi) conseguenti al giudicato.
Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, eccependo
l'inammissibilità con l'esplicito richiamo - trattandosi di
questione analoga - alla sent. n. 371 del 1992 di questa Corte, la
quale - valutando la legittimità costituzionale dell'art. 5 della
legge Regione Lazio n. 13 del 1991 - avrebbe chiarito che la
posizione giuridica dei ricorrenti non sarebbe stata "incisa dalla
norma impugnata", in quanto questa si sarebbe "limitata a consolidare
situazioni derivanti dalla procedura selettiva in contestazione,
senza che ne derivi impedimento alcuno all'attività giurisdizionale
in corso e senza precludere l'eventuale rinnovamento della
graduatoria".
In subordine la Regione Liguria ne ha sostenuto l'infondatezza,
giacché nessuna norma precluderebbe alle Regioni di prevedere il
reinquadramento in qualifiche superiori né di procedere a un
ulteriore inquadramento con riguardo all'esercizio (di fatto) delle
mansioni proprie della qualifica superiore già riconosciuta con atto
formale. E non avendo il giudice a quo dedotto la violazione
dell'art. 117 della Costituzione ne risulterebbe, inoltre, una
ulteriore inammissibilità, poiché la Corte non può ingerirsi nelle
valutazioni di merito del legislatore regionale.
In prossimità dell'udienza, la difesa della Regione ha depositato
una memoria, insistendo nella declaratoria di inammissibilità: vi
sarebbe infatti identità piena con la sent. 371 del 1992, anche
nelle considerazioni dei giudici a quibus (TAR del Lazio e TAR della
Liguria). Di conseguenza, identico dovrebbe essere il giudizio di
inammissibilità, poiché l'art. 1, comma 2, della legge in esame non
inciderebbe sulla posizione giuridica dei ricorrenti, potendo essere
utilmente collocati (anche in soprannumero) i cinquantuno dipendenti
dichiarati soccombenti con la sentenza n. 436 del TAR della Liguria e
la sentenza, confermativa, n. 1108 del Consiglio di Stato. Considerato in diritto Viene all'esame della Corte, per contrasto con i principi
costituzionali contenuti negli artt. 24, 25, 97 e 113 della
Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 2,
della legge Regione Liguria 5 marzo 1992, n. 7 (Inquadramento del
personale regionale), che ha previsto l'attribuzione della
corrispondente qualifica a decorrere dalla data di inizio delle
funzioni per quei dipendenti regionali risultati vincitori o idonei
nella procedura selettiva per il conferimento della qualifica
superiore, ma che a seguito di provvedimenti giudiziari ne abbiano
perduto la titolarità.
2. - Con la sentenza n. 371 del 1992, questa Corte ha già
dichiarato inammissibile altra, sostanzialmente identica, questione
di costituzionalità relativa alla norma contenuta nell'art. 25 della
legge Regione Lazio dell'11 gennaio 1985, n. 6, la quale si è
limitata a "consolidare" alcune situazioni derivanti da una
"procedura selettiva", i cui esiti erano stati contestati in sede
giudiziaria. In tal caso, infatti, la Corte ha precisato che la norma
denunziata non rendeva intangibile la graduatoria conclusiva della
selezione (ben potendo quella essere "annullata dal giudice
amministrativo e rinnovata, in sede di ottemperanza,
dall'amministrazione").
3. - Nella specie, l'ordine logico-giuridico insito nel
sottolineato thema decidendum non differisce affatto da quello già
chiarito con la detta sentenza n. 371 del 1992: unica variante del
caso è la definitività dell'annullamento operato dal giudice
amministrativo e l'attualizzazione della vertenza nell'ambito del
giudizio di ottemperanza (non avendo l'amministrazione provveduto
alla nuova selezione imposta dalla decisione, definitiva, dei giudici
amministrativi). Né la ratio decidendi può essere diversa,
fondandosi del pari sulla "estraneità della norma sospettata
rispetto al giudizio principale": il che renderebbe la pronuncia di
merito sulla sua costituzionalità inutiliter data rispetto al
giudizio in essere avanti il giudice rimettente.
Tale estraneità della norma - va precisato - deriva non soltanto
dalla sua non incidenza sulla graduatoria, ma anche
dall'impossibilità che la stessa possa recare un qualsivoglia
pregiudizio ai vincitori della nuova selezione compiuta, in via di
spontaneo adempimento o in via di ottemperanza, dall'amministrazione
regionale. A tal fine il meccanismo adottato dal comma 1
dell'articolo impugnato (collocamento anche soprannumerario dei
dipendenti già selezionati con la procedura annullata) sterilizza
ogni effetto ulteriore della norma di inquadramento, che è del tutto
eccezionale.
Coloro che saranno ricollocati nella nuova graduatoria
prenderanno, infatti, la nuova posizione, mentre coloro che erano
invece rimasti esclusi potranno eventualmente occupare una posizione
prioritaria rispetto ai non confermati (ma riconfermati per effetto
della norma impugnata).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 2, della legge Regione Liguria 5 marzo 1992, n. 7
(Inquadramento del personale regionale), sollevata, in relazione agli
artt. 24, 25, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale della Liguria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte