Corte costituzionale

Ordinanza n. 269/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1999 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e

10, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

26 ottobre 1998 dalla Corte di cassazione, iscritta al n. 140 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che la Corte di cassazione, sesta sezione penale, con

ordinanza emessa il 26 ottobre 1998, pervenuta a questa Corte il 24

febbraio 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli articoli 13 e 24 della Costituzione, dell'art.

309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. (Riesame delle ordinanze che

dispongono una misura coercitiva), nella parte in cui non prevede un

termine perentorio per l'inoltro all'autorità giudiziaria procedente

dell'avviso relativo alla presentata richiesta di riesame;

che la Corte remittente premette di non poter condividere

l'interpretazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. offerta da

questa Corte nella sentenza n. 232 del 1998, secondo la quale il

termine di cinque giorni stabilito per la trasmissione degli atti al

tribunale del riesame decorre dal momento in cui la richiesta di

riesame perviene alla cancelleria del medesimo tribunale, e non dal

momento in cui all'autorità procedente perviene l'avviso della

avvenuta presentazione di tale richiesta;

che il giudice a quo ritiene che l'esistenza di una fase,

nell'ambito del procedimento di riesame - quella cioè intercorrente

fra la presentazione della richiesta di riesame e la ricezione da

parte dell'autorità procedente dell'avviso relativo - non assistita,

quanto ai tempi di adempimento, da sanzione processuale, appaia in

contrasto con gli articoli 13 e 24 della Costituzione, perché

pregiudicherebbe il diritto ad una difesa efficace e tempestiva in

materia di libertà personale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

riportandosi all'atto di intervento già depositato nel giudizio,

avente lo stesso oggetto, promosso con la ordinanza della stessa

Corte di cassazione emessa in data 9 giugno 1997, iscritta al n. 674

del registro ordinanze del 1997 - e definito con la sentenza di

questa Corte n. 232 del 1998 - in cui si chiedeva di dichiarare

infondata la questione.

Considerato che questa Corte, investita di identica questione, la

ha dichiarata, con la sentenza n. 232 del 1998, non fondata sulla

base di una ricostruzione del sistema normativo in esame, alla luce

dei principi costituzionali relativi alla garanzia giurisdizionale in

materia di libertà personale, nel senso che il termine perentorio di

cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame

decorre dal momento in cui perviene, alla cancelleria del medesimo,

la richiesta di riesame, e che dunque entro tale termine si deve

collocare anche l'"immediato avviso" che deve esserne dato

all'autorità procedente affinché essa provveda alla tempestiva

trasmissione degli atti;

che il collegio remittente dichiara di non condividere detta

interpretazione, riproponendo pertanto la questione sulla base di una

diversa ricostruzione del sistema, che condurrebbe tuttavia, secondo

lo stesso giudice a quo a ritenere violati i principi costituzionali

evocati, per la mancanza di una sanzione processuale che assista la

fase della trasmissione all'autorità procedente dell'avviso della

avvenuta presentazione della richiesta di riesame;

che peraltro, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di

rimessione, le sezioni unite della stessa Corte di cassazione, cui la

questione interpretativa era stata rimessa da un'altra sezione, hanno

invece accolto, con la sentenza 18 gennaio 1999, n. 25,

l'interpretazione adottata da questa Corte nella sentenza n. 232 del

1998, rilevando come essa sia stata esplicitamente dichiarata l'unica

compatibile con i principi costituzionali, e sia stata adottata sulla

base della consolidata premessa per cui, tra più possibili

interpretazioni della norma, occorre dare la preferenza a quella

conforme a Costituzione;

che pertanto, dopo la predetta pronuncia delle sezioni unite

della Corte di cassazione, la controversia interpretativa sul dies a

quo della decorrenza del termine per la trasmissione degli atti al

tribunale del riesame può ritenersi, allo stato, risolta nel senso

dell'accoglimento dell'interpretazione adottata da questa Corte, alla

cui luce la questione ora nuovamente sollevata risulta manifestamente

non fondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 309, commi 5 e 10, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli articoli 13 e 24 della

Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte