Corte costituzionale

Ordinanza n. 27/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Giovanni Cassandro

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953
  • art. 209legge 87/1953

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 209, primo,

secondo e terzo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette,

approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 dicembre 1961 dal Pretore di Taranto nel

procedimento civile vertente tra Fumarola Emanuele e Maria Maddalena

contro la Esattoria comunale di Crispiano e il Servizio contributi

agricoli unificati, iscritta al n. 15 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo

1962;

2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1961 dal Pretore di Taranto nel

procedimento civile vertente tra Laneve Michele ed altri contro

l'Esattoria comunale di Crispiano e il Servizio contributi agricoli

unificati, iscritta al n. 16 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso dei procedimenti riportati in epigrafe è

stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del primo,

secondo e terzo comma dell'art. 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645

in riferimento alle norme contenute nell'art. 113 della Costituzione

che il Pretore ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente

infondata e con ordinanze emesse il 14 dicembre 1961 ha sospeso i

giudizi e trasmesso gli atti a questa Corte;

che davanti alla Corte si è costituito il Servizio contributi

unificati, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Sequi e Antonio

Sorrentino, depositando deduzioni il 23 febbraio 1962 con le quali ha

chiesto che venga respinta la proposta questione di legittimità

costituzionale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello

Stato, depositando le sue deduzioni il 1 febbraio 1962 con le quali

chiede che sia dichiarata infondata la proposta questione di

costituzionalità;

Considerato che con sentenza n. 87 del 3 luglio 1962 la Corte ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

delle norme contenute nel secondo e terzo comma del citato art. 209, in

riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione;

che la questione di legittimità della norma contenuta nel primo

comma dello stesso articolo, proposta per la prima volta dal Pretore di

Taranto, il quale la fonda sul fatto che essa norma escluderebbe il

potere del Pretore di sospendere l'esecuzione in contrasto con l'art.

113 della Costituzione, deve ritenersi assorbita da quella dei due

commi successivi e segnatamente del secondo, il quale, facendo divieto

di proporre le opposizioni previste dagli artt. 615-618 del Codice di

procedura civile, esclude insieme il potere del Pretore di sospendere

l'esecuzione: la norma del primo comma, anzi, regola i casi in cui la

sospensione può essere disposta, in collegamento col secondo comma

dell'art. 208 del medesimo T.U., dall'Intendente di finanza o dal

Pretore;

che nell'ordinanza di rimessione la questione di costituzionalità

dei commi secondo e terzo dell'art. 209 non viene proposta sotto un

diverso profilo o in termini diversi e che, pertanto, la decisione

della Corte deve essere confermata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 209, primo, secondo e terzo comma, del T.U.

delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio

1958, n. 645, in riferimento all'art. 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte