Sentenza n. 27/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1970 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 27
novembre 1960, n. 1798 (norme sul trattamento economico e normativo dei
lavoratori panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 marzo 1967 dalla Corte d'appello di Torino
nel procedimento civile vertente tra Benso Margherita e Del Tito
Alfredo, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 1967 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 25 novembre 1967;
2) ordinanza emessa il 28 gennaio 1969 dalla Corte d'appello di
Torino nel procedimento civile vertente tra Caon Gianfranco e Goitre
Francesco, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969.
Visti gli atti di costituzione di Del Tito Alfredo e d'intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1970 il Giudice relatore
Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv. Luciano Ventura, per il Del Tito, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nella causa di lavoro tra Alfredo Del Tito e Margherita Benso,
quest'ultima, con citazione 22 ottobre 1965, produceva appello avverso
la sentenza del pretore di Torino 512 aprile 1965, sollevando questione
di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 novembre 1960, n. 1798,
per violazione degli artt. 87, quinto comma, e 76 della Costituzione,
nella parte in cui detto decreto attribuiva efficacia erga omnes al
"contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende di panificazione" del 26 luglio 1956. Si assumeva
dall'appellante che la scrittura così denominata non aveva natura di
contratto, perché la delegazione padronale era sfornita di mandato a
stipulare e perché a quella data si era conclusa soltanto una
redazione provvisoria del futuro contratto, per la cui stesura
definitiva si era concordato un successivo incontro, come risulterebbe
da una "dichiarazione" in calce alla scrittura stessa.
La Corte di appello di Torino ha rimesso la questione a questa
Corte con ordinanza 9 marzo 1967.
Sì è costituito in giudizio il sig. Del Tito, rappresentato e
difeso dagli avvocati prof. Benedetto Bussi è Luciano Ventura, con
atto depositato il 15 dicembre 1967.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto
depositato il 15 dicembre 1967.
La difesa di Del Tito, anche con successiva memoria, ha sostenuto
l'infondatezza della questione, affermando che il contratto collettivo
di cui trattasi aveva carattere definitivo, tanto che è stato
costantemente applicato in tutto il tempo intercorso tra la sua
sottoscrizione e il recepimento nel decreto impugnato.
Per l'infondatezza della questione ha concluso anche l'Avvocatura
dello Stato, rilevando che la dichiarazione apposta alla scrittura 26
luglio 1956 non toglie al documento il valore giuridico di atto
negoziale; che alla formazione di esso intervennero, per la Federazione
dei panificatori, il presidente e i vicepresidenti, che potevano
validamente rappresentarla; e, infine, che la disciplina contenuta
nell'atto stesso trovò costante applicazione e in base ad essa furono
stipulati i patti integrativi provinciali.
All'udienza del 23 aprile 1969 le difese di Del Tito e del
Presidente del Consiglio dei Ministri ribadivano le rispettive tesi.
La Corte, con ordinanza 8 maggio 1969, n. 91, ritenuta
l'opportunità che ai fini del giudizio fosse presa visione dei
contratti collettivi provinciali integrativi del "contratto collettivo
nazionale 26 luglio 1956" e che fosse accertato se risultasse al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e ai suoi uffici
periferici che il predetto "contratto collettivo nazionale" avesse
trovato applicazione nei contratti individuali di lavoro prima della
entrata in vigore del D.P.R. 27 novembre 1960, n. 1798, sospendeva la
decisione e disponeva che a cura dello stesso Ministero tali dati e
documenti fossero trasmessi alla Corte.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha adempiuto a
quanto richiesto, trasmettendo, con nota 4 agosto 1969, le copie di n.
175 contratti integrativi del contratto collettivo 26 luglio 1956 e
dando notizia degli accertamenti compiuti dagli Ispettorati del lavoro
circa l'applicazione di esso nei contratti individuali di lavoro.
La difesa di Del Tito, avendo preso visione dei documenti prodotti,
ne traeva argomento per insistere, con memoria 30 dicembre 1969, nella
richiesta dichiarazione di infondatezza.
La medesima questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 27
novembre 1960, n. 1798, è stata proposta dalla stessa Corte d'appello
di Torino con ordinanza 28 gennaio 1969, nella controversia Caon
Gianfranco contro Goitre Francesco.
In tale giudizio non c'è stata costituzione di parti davanti a
questa Corte.
Le cause venivano congiuntamente trattate nella udienza del 14
gennaio 1970, in cui la difesa di Del Tito e l'Avvocato dello Stato
ribadivano i già esposti argomenti. Considerato in diritto :
1. - Le cause possono essere riunite e decise con unica sentenza,
avendo il medesimo oggetto.
2. - Secondo la tesi considerata non manifestamente infondata nelle
ordinanze di rimessione a questa Corte, la scrittura 26 luglio 1956,
chiamata "contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende di panificazione", non avrebbe natura di
contratto, perché la delegazione padronale sarebbe stata notoriamente
sfornita di mandato a stipulare, e perché a quella data si sarebbe
conclusa soltanto la redazione provvisoria di un "cosiddetto contratto
normativo", avendo le parti convenuto un successivo incontro per la
stesura definitiva di esso.
Il decreto legislativo impugnato sarebbe pertanto andato oltre i
limiti posti dalla legge 14 luglio 1959, n. 741, secondo la quale la
delega al Governo non si estendeva ad atti "che non avessero piena
natura contrattuale nella materia de qua".
3. - Nell'esame della prospettata questione va premesso che la
legge n. 741 del 1959 non previde la "omologazione" di contratti e
accordi collettivi posti in essere secondo un particolare procedimento
regolato dall'ordinamento del tempo (la precedente disciplina della
contrattazione collettiva era stata, com'è noto; abrogata), ma delegò
il Governo a emanare "norme legislative uniformi a clausole di accordi
o contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali", previo
l'accertamento dell'autenticità dell'accordo o contratto collettivo
depositato a cura di queste ultime (artt. 1 e 3 legge citata).
Né deriva che il giudizio sulla legittimità costituzionale di un
decreto legislativo emanato in base a tale legge può avere per
oggetto, solo il riflesso dell'eventuale eccesso dalla delega,
l'esistenza e la validità del contratto collettivo a cui il decreto fa
riferimento, in quanto si richiede che tale atto sia stato posto in
essere da associazioni sindacali e contenga la disciplina normativa di
un rapporto di lavoro in vigore, per gli appartenenti alle dette
associazioni, al momento dell'emanazione del decreto.
Nella specie, l'atto che le stesse parti stipulanti avevano
denominato "contratto collettivo" era stato posto in essere dalle
associazioni sindacali delle categorie interessate, i cui organi
rappresentativi avevano partecipato alla formazione dell'atto stesso.
L'affermazione, riportata nell'ordinanza, che tali organi fossero
naturalmente sforniti di mandato a stipulare un contratto collettivo
non ha fondamento. Notorio è invece che gli organi rappresentativi
delle associazioni sindacali sono qualificati alla stipulazione dei
contratti collettivi, che costituisce scopo essenziale di esse è
rientra, secondo i loro ordinamenti interni, nella competenza dei
predetti organi. Nella specie, le associazioni erano rappresentate dai
rispettivi presidenti o segretari nazionali, dai vice presidenti e vice
segretari, nonché dai componenti i consigli nazionali; vale a dire, da
organi legittimati alla stipulazione di contratti collettivi, e non
risulta che per quel caso particolare la competenza loro propria fosse
stata limitata da alcun atto precedente.
D'altra parte, non si vede a quali altri organi delle rispettive
associazioni essi avrebbero dovuto riferire circa i risultati delle
trattative, per riceverne autorizzazione a concludere definitivamente.
L'atto 26 luglio 1956, a prescindere dal nomen iuris ad esso dato
dalle parti, presentava quindi i requisiti soggettivi del contratto
collettivo di lavoro.
4. - Non ha maggior fondamento la tesi secondo cui il decreto
legislativo impugnato, recependo il contenuto di tale atto, avrebbe
esteso erga omnes le clausole, non di un contratto collettivo vero e
proprio, ma della redazione provvisoria di un futuro contratto.
Tale assunto si fonda sulla dichiarazione finale dell'atto 26
luglio 1956, in cui si prevedeva un successivo incontro per la "stesura
definitiva" del contratto.
In proposito va osservato che dalla stessa dichiarazione risulta
che tale stesura definitiva era prevista "in relazione ai lavori
conclusi oggi (e cioè alla data dal 26 luglio 1956) per il rinnovo del
contratto normativo nazionale 1 aprile 1948 Da ciò si evince che le
trattative tra le parti avevano avuto direttamente per oggetto il
rinnovo del contratto precedentemente in vigore, e che i lavori
relativi si erano "conclusi" a quella data.
Né è conferma il contenuto dell'atto, che comprende una completa
disciplina del rapporto di lavoro de quo. Con la conclusione di quei
lavori si era perciò formata la volontà delle associazioni stipulanti
circa il contenuto del contratto collettivo destinato a sostituire
quello precedentemente in vigore, e la previsione di una stesura
definitiva riguardava un perfezionamento meramente formale del testo
dell'accordo intervenuto.
Si pone qui il quesito se, nel momento in cui fu emanato il decreto
legislativo impugnato, il contratto collettivo 26 luglio 1956 doveva
considerarsi come invalido o inefficace, per il fatto che non risultava
che quel successivo incontro dei rappresentanti delle associazioni
sindacali avesse avuto luogo. La risposta dev'essere negativa.
Dagli accertamenti compiuti nel presente giudizio, a mezzo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, risulta che, al
momento dell'emanazione del decreto legislativo, erano stati stipulati
dalle associazioni sindacali locali oltre sessanta contratti
integrativi del contratto nazionale del 1956, mentre numerosissimi
altri contratti integrativi, che facevano sempre riferimento a
quest'ultimo, furono stipulati successivamente (il Ministero del lavoro
ne ha prodotto complessivamente in numero di 175).
Inoltre indagini svolte dagli Ispettorati del lavoro, sempre su
richiesta di questa Corte, hanno accertato che il detto contratto
nazionale aveva trovato pressocché totale applicazione nei rapporti
individuali di lavoro, prima dell'entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1798 (nota del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1969, n. prot.
14/0899). Esso pertanto aveva prodotto i suoi effetti abrogativi e
sostitutivi del contratto nazionale del 1948, in corrispondenza alle
mutate situazioni e alle sopravvenute esigenze che avevano portato a
dare una nuova disciplina al rapporto.
Né la concorde attuazione di esso, da parte delle associazioni
sindacali locali e dei singoli destinatari della disciplina ivi
contenuta, aveva trovato ostacolo in una azione delle associazioni
nazionali che erano intervenute alla sua formazione, le quali non
risulta avessero contestato, nell'indicato periodo di tempo,
l'esistenza e la validità di quel contratto nazionale a cui anche
associazioni locali ad esse aderenti e singoli datori di lavoro e
lavoratori davano applicazione.
Tale comportamento delle associazioni sindacali locali e dei
singoli iscritti, nonché delle stesse associazioni nazionali, non è
che venisse a sanare un preteso vizio dell'atto 26 luglio 1956, ma
confermava che la volontà delle parti che lo avevano posto in essere
era stata quella di stipulare un vero e proprio contratto collettivo (a
parte il perfezionamento del suo testo), e dimostrava che, nel momento
dell'emanazione del decreto di recezione, quel contratto spiegava la
sua piena efficacia normativa rispetto agli iscritti alle associazioni
di categoria. Legittimamente quindi il decreto del Presidente della
Repubblica si uniformò a tale disciplina, al fine di assicurare a
tutti gli appartenenti alle categorie interessate i minimi di
trattamento economico e normativo con essa stabiliti e fino a quel
momento osservati nei limiti degli iscritti alle associazioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del D.P.R. 27 novembre 1960, n. 1798 (Norme sul trattamento economico e
normativo dei lavoratori panettieri dipendenti dalle imprese di
panificazione), proposta, per la parte che conferisce validità erga
omnes al contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, con le
ordinanze in epigrafe indicate, in riferimento agli artt. 76 e 87,
quinto comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE -
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA VINCENZO -
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte