Sentenza n. 27/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/02/1972 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 63r.d. 37/1934
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 63,
secondo comma, secondo periodo, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 (norme
integrative e di attuazione del r.d. legge 27 novembre 1933, n. 1578,
sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore),
promossi con ordinanze emesse il 28 gennaio 1971 dalla Corte suprema di
cassazione - sezioni unite civili - nei procedimenti civili vertenti,
rispettivamente, tra Maiorca Carlo ed il Consiglio nazionale forense ed
altri e tra Papa Michele ed il Consiglio nazionale forense ed altri,
iscritte ai nn. 262 e 263 del registro ordinanze 1971 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.
Visto l'atto di costituzione di Maiorca Carlo;
udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1972 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con due ordinanze recanti la stessa data del 28 gennaio 1971,
emesse in due distinti procedimenti promossi rispettivamente da Maiorca
Carlo e da Papa Michele contro il Consiglio nazionale forense, la Corte
di cassazione - sezioni unite civili - ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 63, comma secondo, periodo
secondo, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme integrative
e di attuazione dell'ordinamento forense, in riferimento all'art. 24,
comma secondo, della Costituzione.
Nelle citate ordinanze - di identico contenuto - si sostiene che,
stante la natura giurisdizionale delle funzioni affidate in materia
disciplinare al Consiglio nazionale forense, legittimo appare il dubbio
che sia conforme al precetto della tutela del diritto di difesa,
enunciato dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la norma
denunciata che prevede, nel momento della deliberazione, l'assistenza
del pubblico ministero ed esclude, invece, la presenza dell'incolpato e
del suo difensore.
Evidente invero appare la situazione di svantaggio riservata alla
parte di fronte a un organo che è suo contraddittore necessario.
Né varrebbe in contrario rilevare che la presenza del pubblico
ministero è puramente passiva, si verifica a contraddittorio ultimato,
non implica la partecipazione alla votazione e non comporta la facoltà
di modificare le conclusioni già prese, poiché resta pur sempre il
fatto che il collegio giudicante debba procedere alla discussione e
votazione delle questioni da risolvere in presenza di un organo ad esso
estraneo.
Evidente da tutto ciò appare l'anomalia della norma impugnata
rispetto alla norma generale che vieta al pubblico ministero di
assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e
penali da parte dei giudici di merito (art. 80, comma primo,
dell'ordinamento giudiziario); né può ritenersi che la norma di cui
trattasi sia sostanzialmente identica a quella contenuta negli artt.
380, comma primo, del codice di procedura civile e 76, comma primo,
dell'ordinamento giudiziario che prevedono l'assistenza del pubblico
ministero alla decisione dei ricorsi da parte della Cassazione civile.
Queste norme, infatti, in tanto prevedono la presenza del pubblico
ministero nella camera di consiglio della Cassazione civile, in quanto
in tale sede quell'organo è posto al di sopra delle parti ed esercita
il compito di vegliare all'osservanza delle leggi.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita soltanto la
parte Maiorca Carlo, rappresentata e difesa dall'avv. Piccardi
Leopoldo, con deposito di deduzioni in cancelleria in data 16 giugno
1971.
Rilevato che il pubblico ministero nel procedimento disciplinare
dinanzi al Consiglio nazionale forense è organo attivo portatore della
voce della pubblica accusa, la difesa afferma che non può dubitarsi
della illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio
dell'inviolabilità del diritto di difesa, della norma contenuta
nell'art. 63, comma secondo, del r.d. n. 37 del 1934 la quale assicura
la presenza di una parte e non dell'altra proprio nel momento più
delicato e culminante del processo, quale è appunto la fase della
decisione dell'organo giudicante.
Nell'ipotesi in esame non ricorrono quei motivi eccezionali che
giustificano la norma di cui all'art. 380 del codice di procedura
civile in quanto il pubblico ministero nel procedimento civile in
Cassazione non interviene quale organo di accusa e cioè come
controparte, ma unicamente per vigilare sull'osservanza delle leggi. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze indicate in epigrafe propongono l'identica
questione di legittimità costituzionale e, pertanto, i relativi
giudizi, congiuntamente discussi nell'udienza pubblica, vengono riuniti
e decisi con unica sentenza.
2. - La questione sottoposta all'esame della Corte è se sia
costituzionalmente illegittima, in riferimento all'art. 24, comma
secondo, della Costituzione, che sancisce l'inviolabilità del diritto
di difesa in ogni stato e grado del procedimento, la norma contenuta
nell'art. 63, comma secondo, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la quale
dispone che nel procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio
nazionale forense la decisione del ricorso è deliberata con
l'assistenza del pubblico ministero e fuori della presenza
dell'incolpato e del difensore.
3. - Le censure mosse dalle ordinanze di rimessione alla norma
impugnata sono fondate.
L'esame delle disposizioni concernenti i procedimenti disciplinari
innanzi al Consiglio nazionale forense (artt. 59 a 68 del r.d. n. 37
del 1934) non lascia adito a dubbi sulla posizione di parte che assume
il pubblico ministero nei casi in cui spieghi intervento in detti
procedimenti. È sufficiente tener presente le norme che gli
attribuiscono il potere d'impugnare in via principale ed incidentale le
decisioni pronunciate dai consigli locali e di proporre ricorso alle
sezioni unite della Cassazione avverso le decisioni del Consiglio
nazionale, nonché le norme che gli attribuiscono la facoltà di
prendere visione degli atti, proporre deduzioni, esibire documenti,
richiedere ulteriori indagini ritenute necessarie per l'accertamento
dei fatti, per rendersi conto che il p.m. assume la veste di
contraddittore diretto dell'incolpato e del suo difensore, ossia la
figura tipica di parte nel processo di cui trattasi.
Ora è evidente che con siffatta sua posizione non riesce in alcun
modo a conciliarsi la norma denunciata che prevede l'assistenza del
p.m. nel momento della deliberazione della decisione ed esclude, per
contro, la presenza dell'incolpato e del suo difensore. La veste e le
attribuzioni del p.m. nei procedimenti disciplinari dinanzi al
Consiglio nazionale forense non sono dissimili da quelle spettanti al
p.m. nei procedimenti ordinari e ciò nondimeno, per questi ultimi,
l'ordinamento giudiziario vigente detta una norma generale di contenuto
diametralmente opposto sancendo appunto il divieto per il p.m. di
assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e
penali da parte dei giudici di merito (art. 80, comma primo, r.d. 30
gennaio 1941, n. 12).
4. - La disposizione impugnata non è sorretta da alcuna logica
giustificazione.
La deliberazione della decisione, che è la fase conclusiva più
delicata del giudizio, è compito esclusivo dell'organo giudicante. In
siffatto momento la presenza di altro organo, con funzioni
istituzionalmente diverse, non ha ragion d'essere.
La disposizione in esame è in contrasto col precetto contenuto
nell'art. 24, comma secondo, della Costituzione, giacché assicura al
p.m., che è parte nei procedimenti di cui trattasi, una situazione di
vantaggio con evidente menomazione del diritto di difesa
dell'incolpato.
Ritiene conseguentemente la Corte che debba essere dichiarata
l'incostituzionalità del secondo comma dell'art. 63 del r.d. n. 37 del
1934 nella parte in cui dispone l'assistenza del pubblico ministero
alle decisioni del Consiglio nazionale forense.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, secondo
comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme integrative e
di attuazione del r.d. legge 27 novembre 1933, n. 1578,
sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, nella
parte in cui dispone che "il pubblico ministero assiste alla
decisione".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte