Sentenza n. 27/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/03/1973 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 304-bisd.P.R. 447/1988
- art. 366Codice di procedura penale
- art. 225Codice di procedura penale
- art. 2Codice penale
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 304 bis,
primo comma, 366, secondo comma, e 225 del codice di procedura penale e
dell'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale in relazione
all'art. 530 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 9
dicembre 1970 dal pretore di Pontedera nel procedimento penale a carico
di Romeo Mario, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo
1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1973 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Romeo Mario, indiziato del delitto di atti osceni (art. 527 c.p.)
e - per essere stati tali atti compiuti in presenza di minori degli
anni sedici - anche di quello di corruzione di minorenni (art. 530
c.p.), il 24 giugno 1970 veniva interrogato dai carabinieri, giusta le
norme all'epoca vigenti, senza la previa notifica al difensore
dell'avviso volto a sollecitare il suo intervento all'interrogatorio e
successivamente denunziato al pretore di Pontedera.
Benché le parti lese non sporgessero querela, il Romeo veniva
citato a comparire all'udienza del 9 dicembre stesso per rispondere di
entrambi i delitti, divenendo, a motivo della connessione, procedibile
d'ufficio anche quello di cui all'articolo 530 del codice penale.
Su richiesta del difensore dell'imputato, il pretore, con
ordinanza, sollevava due questioni di costituzionalità e, ritenendole
rilevanti e non manifestamente infondate, ne rimetteva la decisione
alla Corte.
Con la prima questione, in rapporto all'interrogatorio reso
dall'indiziato ai carabinieri, il pretore denunziava gli articoli 304
bis (testo originario), 366 e 225 del codice di procedura penale,
ritenendoli in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, relativo al
diritto di difesa, nella parte in cui quegli articoli "non prevedono
l'assistenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato".
Con la seconda questione, in rapporto alla procedibilità per il
reato di corruzione di minorenni, il pretore denunziava l'art. 542,
comma terzo, n. 2, in relazione all'art. 530, del codice penale, nella
parte in cui dispone che, per quel delitto, che è perseguibile a
querela, si procede d'ufficio se esso è connesso ad altro delitto
(nella specie, atti osceni) perseguibile d'ufficio. Il che, secondo il
giudice a quo, contrasterebbe col principio di eguaglianza, tutelato
dall'art. 3, comma primo, della Costituzione, perché creerebbe una
disparità, per ragione della connessione, tra cittadini che commettono
lo stesso reato.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.
Dinanzi alla Corte le parti non si costituivano, ma interveniva il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato, per chiedere che fossero dichiarate infondate
entrambe le questioni proposte con l'ordinanza del pretore di
Pontedera.
In ordine alla prima questione, la difesa dello Stato rileva che
essa è stata già esaminata dalla Corte con la sentenza n. 190 del
1970; inoltre, il problema dell'assistenza del difensore
all'interrogatorio dell'imputato è stato risolto dal legislatore con
il d.l. 23 gennaio 1971, n. 2, convertito in legge 18 marzo 1971, n.
62, il quale opera non solo nell'istruzione formale ma anche nella fase
di indagini della polizia giudiziaria.
Per quanto concerne la seconda questione, l'Avvocatura rileva che,
non soltanto le situazioni evidenziate nell'ordinanza sono tra loro
sostanzialmente diverse, ma che vi sono anche razionali motivi per
prevedere in rapporto ad esse una disciplina differenziata. Posto che
la norma in esame prevede non una semplice connessione di procedimenti
ma la cosiddetta connessione sostanziale di reati, è evidente che (nel
caso in cui al reato di corruzione di minorenni sia strettamente
connesso un altro reato perseguibile di ufficio); verrebbero a mancare
quei motivi che hanno indotto il legislatore a lasciare alla
valutazione della persona offesa l'opportunità di mettere in luce,
attraverso il procedimento penale, fatti che toccano profondamente la
sfera della vita privata.
All'udienza di discussione l'Avvocatura concludeva in conformità
delle deduzioni scritte. Considerato in diritto :
1. La prima questione proposta con l'ordinanza di rimessione
concerne gli artt. 304 bis (testo originario), 366, comma secondo, e
225 del codice di procedura penale (quest'ultimo nel testo modificato
dalla legge 5 dicembre 1969, n. 932), "nella parte in cui non prevedono
l'assistenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato".
Tali articoli vengono denunziati con riferimento all'art. 24 della
Costituzione, relativo al diritto di difesa.
Al riguardo va rilevato che il decreto legge 23 gennaio 1971, n. 2
(convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1971, n. 62),
modificando il testo dell'art. 304 bis c.p.p., ha compreso anche
l'interrogatorio dell'imputato tra gli atti ai quali il difensore ha
diritto di assistere.
Poiché però la Corte, già con sentenza 190 del 1970, ha deciso
la questione proposta circa l'anteriore testo dell'articolo 304 bis,
dichiarandone la illegittimità costituzionale nella parte in cui,
nella istruzione formale, essa non comprendeva l'interrogatorio
dell'imputato tra gli atti ai quali il difensore ha diritto di
assistere, il rinvio al giudice a quo deve ritenersi superfluo, mentre
la questione, da lui proposta negli stessi termini, va dichiarata
manifestamente infondata.
Alla stessa conclusione di manifesta infondatezza della questione
deve pervenirsi anche per quanto concerne gli altri due articoli del
codice di procedura penale: 366, comma secondo, e 225 (nel testo
modificato di cui alla legge 5 dicembre 1969, n. 932), questione la
quale, sotto questo stesso profilo, è stata dichiarata non fondata
dalla Corte con sentenza n. 62 del 1971.
2. La seconda questione proposta con la stessa ordinanza concerne
l'art. 542, comma terzo, n. 2, codice penale, in relazione al 530
stesso codice, nella parte in cui dispone che, per il delitto di
corruzione di minorenni, perseguibile a querela, si proceda invece
d'ufficio se il fatto è connesso con un altro delitto (nel caso atti
osceni) perseguibile d'ufficio. Secondo il giudice a quo, la norma
dell'art. 542 sarebbe illegittima perché contrasterebbe con il
principio di eguaglianza, tutelato dall'art. 3, comma primo, Cost., in
quanto creerebbe una disparità di trattamento, in ragione della
connessione, tra cittadini responsabili dello stesso reato.
La questione non è fondata.
Invero non può negarsi che a coloro che commettono il delitto di
corruzione di minorenni, come anche a quelli che si rendano
responsabili di delitti contro la libertà sessuale, l'art. 542 del
codice penale riservi un trattamento differenziato, quanto alla
procedibilità, a seconda che il fatto sia o non sia connesso ad altro
delitto per il quale si debba procedere d'ufficio. Nel primo caso
infatti si procede anche se non vi è querela, mentre nel secondo non
si può procedere se manchi la querela della parte offesa.
Ma tale differenziazione introdotta dal legislatore in sede di
procedibilità per gli stessi reati non offende il principio di
eguaglianza perché trova giustificazione in un motivo del tutto
razionale, cui sta a fondamento la ragione alla quale lo stesso
legislatore si è ispirato quando, per quei fatti delittuosi,
indubbiamente gravi, che offendono la libertà sessuale o turbano la
coscienza, che si presume ingenua, di minori degli anni sedici,
corrompendone i costumi, ha chiesto che, per procedere contro i loro
autori, occorra la querela della parte lesa.
Tale ragione si rinviene nella opportunità di lasciare arbitre le
persone offese da quei delitti di portare o no alla pubblica conoscenza
fatti riguardanti la loro vita intima, rimasti ordinariamente ignorati,
e la cui propalazione può arrecare danno, a volte anche maggiore di
quanto non ne abbia da se prodotta l'azione delittuosa subita.
È ovvio però che quando questa remora, che ha ispirato la
prudenza del legislatore, viene a cadere perché la connessione
materiale (e non anche quella solo processuale ex art. 45 c.p.p.) di
tali delitti punibili a querela con altri perseguibili d'ufficio rende
necessario l'accertamento e la diffusa conoscenza dei fatti relativi a
questi ultimi, ma connessi, almeno in parte anche ai primi, non vi è
più alcun motivo per sottrarre i colpevoli di essi alla loro
responsabilità e alla regola generale relativa alla iniziativa
pubblica nella persecuzione dei reati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli articoli del codice di procedura penale: 304 bis,
comma primo (testo originario), 366, comma secondo, e 225 (nel testo di
cui alla legge 5 dicembre 1969, n. 932), proposte con l'ordinanza 9
dicembre 1970 del pretore di Pontedera, in riferimento all'art. 24
della Costituzione, e già decise con le sentenze n. 190 del 1970 e n.
62 del 1971;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 542, comma terzo, n. 2, in relazione all'articolo 530, del
codice penale, proposta dallo stesso pretore, in riferimento all'art.
3, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte