Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1974 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 860/1950
  • art. 1legge 860/1950

citata

  • art. 1legge 1204/1971

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2

della legge 26 agosto 1950, n. 860, e dell'art. 1 della legge 30

dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 ottobre 1971 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Gianni Elena e Pisani Enrico e

Ornella, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972;

2) ordinanza emessa il 13 dicembre 1972 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Pellizzari Coli Giacomina e Franzi

Alessandro, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973.

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1973 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto di citazione 26 novembre 1970, tale Elena Gianni

conveniva in giudizio presso il pretore di Milano Enrico e Ornella

Pisani, lamentando di essere stata licenziata dagli stessi, presso i

quali prestava opera di collaboratrice domestica con orario superiore

alle quattro ore giornaliere, al terzo mese di gravidanza, in base

all'art. 2 della legge 26 agosto 1950, n. 860, che esclude le

lavoratrici domestiche dalla disciplina prevista dalla stessa legge a

favore delle altre categorie di lavoratrici in stato di gestazione.

Nell'atto di citazione, oltre alla richiesta di condanna dei

convenuti al pagamento di competenze che non sarebbero state liquidate

nella giusta misura, si denunciava la illegittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge succitata in relazione agli artt. 3,36 e 37

della Costituzione.

Il pretore, dopo l'espletamento di atti istruttori diretti ad

accertare l'asserita causale del licenziamento, contestata dai

convenuti, sollevava, con ordinanza del 21 ottobre 1971, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 860 del 1950,

limitatamente alle collaboratrici familiari soggette alla disciplina di

cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, in riferimento agli artt. 3 e 37

della Costituzione.

A motivazione della sollevata questione, viene dato,

nell'ordinanza, ampio e analitico risalto alla sperequazione esistente

sul piano normativo, per il trattamento differenziato riservato dalla

legge durante la gestazione e dopo il parto, tra le lavoratrici

domestiche e le altre lavoratrici.

Tale trattamento differenziato, oltre ad investire il principio di

uguaglianza fissato dall'art. 3 della Costituzione, si porrebbe, a

parere del proponente, al di fuori anche dell'art. 37 nella parte in

cui impone che le condizioni di lavoro debbono consentire alla donna

lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed

assicurare alla madre ed al bambino una speciale ed adeguata

protezione.

La norma costituzionale sarebbe nella sua chiara e incisiva

formulazione, tale da non consentire una discriminazione tra

lavoratrici e lavoratrici, in dipendenza, soprattutto, di una tipica

identità di condizioni fisiologiche, dalle quali insorgono problemi,

esigenze e diffilcoltà comuni.

In sostanza, la norma sancirebbe solo una non accettabile e,

quindi, non ragionevole inferiorità sociale delle collaboratrici

domestiche in funzione esclusiva di una presunta prevalenza degli

interessi del datore di lavoro.

2. - L'ordinanza 13 dicembre 1972 del pretore di Milano fa proprie,

a sostegno della sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (sostitutiva della

legge 26 agosto 1950, n. 860), nella parte in cui esclude

l'applicazione dell'art. 2 della stessa legge alle lavoratrici

domestiche, in relazione agli artt. 3 e 37 della Costituzione, le

considerazioni svolte nell'ordinanza precedente. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze del pretore di Milano propongono analoghe

questioni di legittimità costituzionale in relazione a disposizioni

normative contenute in leggi diverse, succedutesi nel tempo,

disciplinanti la stessa materia (tutela delle lavoratrici madri).

Tanto la legge 26 agosto 1950, n. 860, oggetto della prima

ordinanza, quanto la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, oggetto della

seconda ordinanza, comporterebbero, per l'autorità giudiziaria

proponente, delle esclusioni dal godimento delle previdenze in esse

stabilite nei riguardi delle lavoratrici madri addette ai servizi

familiari, non compatibili con l'art. 3 e con l'art. 37 della

Costituzione, nella parte, per quest'ultimo, in cui stabilisce che alla

donna lavoratrice le condizioni di lavoro devono consentire

l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla

madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

2. - Si rileva, nell'ordinanza 21 ottobre 1971, che l'art. 2 della

legge n. 860 del 1950, dopo aver premesso che con successiva legge

sarà provveduto a dettare norme per la tutela fisica ed economica

delle lavoratrici madri addette ai servizi familiari, esclude

espressamente queste:

a) dal divieto di licenziamento durante il periodo di gestazione e

sino al compimento di un anno di età del bambino (art. 3); dalla

specifica tutela prevista dal titolo primo, rappresentata dal divieto

di impiego in lavori faticosi, pericolosi e insalubri (art. 4); dai

previsti periodi di interdizione dal lavoro prima e dopo il parto (art.

5); dalla facoltà di astenersi dal lavoro nei casi contemplati

dall'art. 7; dai periodi di riposo per l'allattamento;

b) dal trattamento economico stabilito dal titolo secondo, essendo

stato previsto, per esse, nel titolo terzo, un trattamento che si

limita solo alla corresponsione, in caso di parto o di aborto spontaneo

o terapeutico, di un modesto assegno assistenziale da parte dell'INPS,

coperto dai contributi a carico dei datori di lavoro.

3. - Nell'ordinanza del 13 dicembre 1972, il proponente, dopo aver

richiamata l'ordinanza precedente e fatte proprie le motivazioni di

essa, rileva che anche la legge n. 1204 del 1971, sostitutiva della

legge n. 860 del 1950, determinerebbe, per effetto dell'art. 1, nella

parte in cui esclude l'applicazione dell'art. 2 della stessa legge alle

lavoratrici domestiche durante la gravidanza e dopo il parto, una non

giustificata sperequazione col trattamento riservato alle altre

lavoratrici che si trovino nelle stesse condizioni.

Le questioni non sono fondate.

4. - Se è pur vero che la tutela delle lavoratrici madri addette

ai servizi familiari, risulta, sia per la legge n. 860 del 1950, sia,

in parte, per la legge n. 1204 del 1971, incompleta, tuttavia la

diversità di trattamento operata dal legislatore con le altre

lavoratrici madri non è tale da determinare un contrasto con l'art. 3

e l'art. 37 della Costituzione.

Non v'è dubbio che il rapporto di lavoro domestico è, per la sua

particolare natura, tale da differenziarsi sostanzialmente, sia in

relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti interessati, da

ogni altro rapporto di lavoro. Uno di questi aspetti è la

determinazione della incidenza della gravidanza e del parto della

lavoratrice addetta ai servizi domestici nel rapporto stesso,

soprattutto per quanto riguarda specifici doveri e obblighi del datore

di lavoro.

Il lavoro domestico familiare non è prestato a favore di

un'impresa destinata alla produzione e allo scambio di beni, avente,

nella prevalenza dei casi, un sistema di lavoro organizzato in forma

plurima e differenziata, con possibilità di ricambio o di sostituzione

di soggetti, sibbene di un nucleo familiare ristretto ed omogeneo e,

quindi, destinato a svolgersi nell'ambito della vita privata di una

limitata convivenza.

Una siffatta situazione non renderebbe razionale e conforme alla

natura del rapporto la sottoposizione dei soggetti ad esso partecipi ad

una disciplina che non tenga conto della peculiarità del rapporto

stesso.

In ragione proprio delle caratteristiche del rapporto, appare, in

via di principio, legittima una disciplina speciale che deroghi ad

alcuni aspetti di quella generale.

Di conseguenza, si rendono comprensibili, in linea di massima,

tanto il rinvio ad apposito atto normativo, disposto dall'art. 2 della

legge n. 860 del 1950, della disciplina relativa alla tutela delle

lavoratrici addette ai servizi familiari, quanto la disposizione

dell'art. 1 della legge n. 1204 del 1971 che non estende, alle stesse

lavoratrici, il divieto di licenziamento dall'inizio del periodo di

gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro,

nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

Devesi, a riguardo, rilevare comunque che la legge n. 1204 del

1971, riempie un vuoto lasciato dalla legge n. 860 del 1950, in quanto

prevede, nel terzo comma del già ricordato art. 1, che, qualora il

rapporto di lavoro continui durante lo stato di gravidanza e per tutta

la sua durata, alle lavoratrici madri addette ai lavori domestici si

estende in pieno la tutela prevista dagli artt. 4, 5, 6, 8 e 9.

Le censure mosse dalle ordinanze alla parte della legge n. 860 del

1950, che regola e disciplina il trattamento previdenziale, esulano dal

caso specifico per il quale è stato provocato l'intervento del

giudice, essendo stato questi chiamato a decidere delle conseguenze

giuridiche a carico del datore di lavoro per effetto dell'avvenuto

licenziamento.

Vale, peraltro, rilevare che il d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403,

nel disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti

dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e di pulizia generale,

ha regolamentato tutta la materia in modo organico e razionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 2 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sollevata dal

pretore di Milano con ordinanza 21 ottobre 1971, in riferimento agli

artt. 3 e 37 della Costituzione;

b) dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sollevata dal

pretore di Milano con ordinanza 13 dicembre 1972, in riferimento agli

artt. 3 e 37 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1974:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte