Sentenza n. 27/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1974 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 860/1950
- art. 1legge 860/1950
usata come parametro
citata
- art. 1legge 1204/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2
della legge 26 agosto 1950, n. 860, e dell'art. 1 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 ottobre 1971 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Gianni Elena e Pisani Enrico e
Ornella, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972;
2) ordinanza emessa il 13 dicembre 1972 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Pellizzari Coli Giacomina e Franzi
Alessandro, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973.
Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1973 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto di citazione 26 novembre 1970, tale Elena Gianni
conveniva in giudizio presso il pretore di Milano Enrico e Ornella
Pisani, lamentando di essere stata licenziata dagli stessi, presso i
quali prestava opera di collaboratrice domestica con orario superiore
alle quattro ore giornaliere, al terzo mese di gravidanza, in base
all'art. 2 della legge 26 agosto 1950, n. 860, che esclude le
lavoratrici domestiche dalla disciplina prevista dalla stessa legge a
favore delle altre categorie di lavoratrici in stato di gestazione.
Nell'atto di citazione, oltre alla richiesta di condanna dei
convenuti al pagamento di competenze che non sarebbero state liquidate
nella giusta misura, si denunciava la illegittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge succitata in relazione agli artt. 3,36 e 37
della Costituzione.
Il pretore, dopo l'espletamento di atti istruttori diretti ad
accertare l'asserita causale del licenziamento, contestata dai
convenuti, sollevava, con ordinanza del 21 ottobre 1971, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 860 del 1950,
limitatamente alle collaboratrici familiari soggette alla disciplina di
cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, in riferimento agli artt. 3 e 37
della Costituzione.
A motivazione della sollevata questione, viene dato,
nell'ordinanza, ampio e analitico risalto alla sperequazione esistente
sul piano normativo, per il trattamento differenziato riservato dalla
legge durante la gestazione e dopo il parto, tra le lavoratrici
domestiche e le altre lavoratrici.
Tale trattamento differenziato, oltre ad investire il principio di
uguaglianza fissato dall'art. 3 della Costituzione, si porrebbe, a
parere del proponente, al di fuori anche dell'art. 37 nella parte in
cui impone che le condizioni di lavoro debbono consentire alla donna
lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed
assicurare alla madre ed al bambino una speciale ed adeguata
protezione.
La norma costituzionale sarebbe nella sua chiara e incisiva
formulazione, tale da non consentire una discriminazione tra
lavoratrici e lavoratrici, in dipendenza, soprattutto, di una tipica
identità di condizioni fisiologiche, dalle quali insorgono problemi,
esigenze e diffilcoltà comuni.
In sostanza, la norma sancirebbe solo una non accettabile e,
quindi, non ragionevole inferiorità sociale delle collaboratrici
domestiche in funzione esclusiva di una presunta prevalenza degli
interessi del datore di lavoro.
2. - L'ordinanza 13 dicembre 1972 del pretore di Milano fa proprie,
a sostegno della sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (sostitutiva della
legge 26 agosto 1950, n. 860), nella parte in cui esclude
l'applicazione dell'art. 2 della stessa legge alle lavoratrici
domestiche, in relazione agli artt. 3 e 37 della Costituzione, le
considerazioni svolte nell'ordinanza precedente. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze del pretore di Milano propongono analoghe
questioni di legittimità costituzionale in relazione a disposizioni
normative contenute in leggi diverse, succedutesi nel tempo,
disciplinanti la stessa materia (tutela delle lavoratrici madri).
Tanto la legge 26 agosto 1950, n. 860, oggetto della prima
ordinanza, quanto la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, oggetto della
seconda ordinanza, comporterebbero, per l'autorità giudiziaria
proponente, delle esclusioni dal godimento delle previdenze in esse
stabilite nei riguardi delle lavoratrici madri addette ai servizi
familiari, non compatibili con l'art. 3 e con l'art. 37 della
Costituzione, nella parte, per quest'ultimo, in cui stabilisce che alla
donna lavoratrice le condizioni di lavoro devono consentire
l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla
madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
2. - Si rileva, nell'ordinanza 21 ottobre 1971, che l'art. 2 della
legge n. 860 del 1950, dopo aver premesso che con successiva legge
sarà provveduto a dettare norme per la tutela fisica ed economica
delle lavoratrici madri addette ai servizi familiari, esclude
espressamente queste:
a) dal divieto di licenziamento durante il periodo di gestazione e
sino al compimento di un anno di età del bambino (art. 3); dalla
specifica tutela prevista dal titolo primo, rappresentata dal divieto
di impiego in lavori faticosi, pericolosi e insalubri (art. 4); dai
previsti periodi di interdizione dal lavoro prima e dopo il parto (art.
5); dalla facoltà di astenersi dal lavoro nei casi contemplati
dall'art. 7; dai periodi di riposo per l'allattamento;
b) dal trattamento economico stabilito dal titolo secondo, essendo
stato previsto, per esse, nel titolo terzo, un trattamento che si
limita solo alla corresponsione, in caso di parto o di aborto spontaneo
o terapeutico, di un modesto assegno assistenziale da parte dell'INPS,
coperto dai contributi a carico dei datori di lavoro.
3. - Nell'ordinanza del 13 dicembre 1972, il proponente, dopo aver
richiamata l'ordinanza precedente e fatte proprie le motivazioni di
essa, rileva che anche la legge n. 1204 del 1971, sostitutiva della
legge n. 860 del 1950, determinerebbe, per effetto dell'art. 1, nella
parte in cui esclude l'applicazione dell'art. 2 della stessa legge alle
lavoratrici domestiche durante la gravidanza e dopo il parto, una non
giustificata sperequazione col trattamento riservato alle altre
lavoratrici che si trovino nelle stesse condizioni.
Le questioni non sono fondate.
4. - Se è pur vero che la tutela delle lavoratrici madri addette
ai servizi familiari, risulta, sia per la legge n. 860 del 1950, sia,
in parte, per la legge n. 1204 del 1971, incompleta, tuttavia la
diversità di trattamento operata dal legislatore con le altre
lavoratrici madri non è tale da determinare un contrasto con l'art. 3
e l'art. 37 della Costituzione.
Non v'è dubbio che il rapporto di lavoro domestico è, per la sua
particolare natura, tale da differenziarsi sostanzialmente, sia in
relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti interessati, da
ogni altro rapporto di lavoro. Uno di questi aspetti è la
determinazione della incidenza della gravidanza e del parto della
lavoratrice addetta ai servizi domestici nel rapporto stesso,
soprattutto per quanto riguarda specifici doveri e obblighi del datore
di lavoro.
Il lavoro domestico familiare non è prestato a favore di
un'impresa destinata alla produzione e allo scambio di beni, avente,
nella prevalenza dei casi, un sistema di lavoro organizzato in forma
plurima e differenziata, con possibilità di ricambio o di sostituzione
di soggetti, sibbene di un nucleo familiare ristretto ed omogeneo e,
quindi, destinato a svolgersi nell'ambito della vita privata di una
limitata convivenza.
Una siffatta situazione non renderebbe razionale e conforme alla
natura del rapporto la sottoposizione dei soggetti ad esso partecipi ad
una disciplina che non tenga conto della peculiarità del rapporto
stesso.
In ragione proprio delle caratteristiche del rapporto, appare, in
via di principio, legittima una disciplina speciale che deroghi ad
alcuni aspetti di quella generale.
Di conseguenza, si rendono comprensibili, in linea di massima,
tanto il rinvio ad apposito atto normativo, disposto dall'art. 2 della
legge n. 860 del 1950, della disciplina relativa alla tutela delle
lavoratrici addette ai servizi familiari, quanto la disposizione
dell'art. 1 della legge n. 1204 del 1971 che non estende, alle stesse
lavoratrici, il divieto di licenziamento dall'inizio del periodo di
gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro,
nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Devesi, a riguardo, rilevare comunque che la legge n. 1204 del
1971, riempie un vuoto lasciato dalla legge n. 860 del 1950, in quanto
prevede, nel terzo comma del già ricordato art. 1, che, qualora il
rapporto di lavoro continui durante lo stato di gravidanza e per tutta
la sua durata, alle lavoratrici madri addette ai lavori domestici si
estende in pieno la tutela prevista dagli artt. 4, 5, 6, 8 e 9.
Le censure mosse dalle ordinanze alla parte della legge n. 860 del
1950, che regola e disciplina il trattamento previdenziale, esulano dal
caso specifico per il quale è stato provocato l'intervento del
giudice, essendo stato questi chiamato a decidere delle conseguenze
giuridiche a carico del datore di lavoro per effetto dell'avvenuto
licenziamento.
Vale, peraltro, rilevare che il d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403,
nel disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti
dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e di pulizia generale,
ha regolamentato tutta la materia in modo organico e razionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 2 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sollevata dal
pretore di Milano con ordinanza 21 ottobre 1971, in riferimento agli
artt. 3 e 37 della Costituzione;
b) dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sollevata dal
pretore di Milano con ordinanza 13 dicembre 1972, in riferimento agli
artt. 3 e 37 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1974:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte