Sentenza n. 27/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1977 · relatore Edoardo Volterra
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
il 13 marzo 1975 dall'Assemblea regionale siciliana, recante
"provvedimenti in favore degli utenti delle acque dei canali
dell'antico demanio", promosso con ricorso del Commissario dello Stato
per la Regione siciliana, notificato il 21 marzo 1975, depositato in
cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi
1975.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1976 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il ricorrente, e l'avv. Salvatore Villari, per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana, con
ricorso notificato il 21 marzo 1975, ha impugnato il disegno di legge
approvato dall'Assemblea regionale nella seduta del precedente 13
marzo, recante "provvedimenti in favore degli utenti delle acque dei
canali dell'antico demanio", per violazione dell'art. 32 dello Statuto
speciale e del d.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825, di attuazione nelle
materie di demanio e di patrimonio.
Il ricorrente premette che l'art. 1 del provvedimento dichiara
l'estinzione di tutti i debiti per canoni relativi alle utenze di acqua
derivata dai canali dell'antico demanio esistenti in Sicilia, dovuti
sino al 31 dicembre 1946 e non ancora corrisposti dagli interessati, e
che il successivo art. 2 stabilisce, altresì che i predetti canoni,
con effetto dal 1 gennaio 1947, sono determinati a norma dell'art. 35
del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive aggiunte e
modificazioni. Ora, secondo il Commissario dello Stato, l'assegnazione
del demanio idrico alla Regione, in attuazione dell'art. 32 dello
Statuto, avrebbe avuto effetto ai sensi dell'art. 5 del citato d.P.R.
n. 1825 del 1961, con la pubblicazione degli elenchi riguardanti
l'individuazione dei relativi beni, approvati con decreto del
Presidente della Repubblica. E poiché il decreto in materia era stato
approvato il 24 gennaio 1968, con il numero 615, solo da tale data si
sarebbe dovuto far riferimento per quanto attiene agli effetti
giuridici scaturenti dal trasferimento alla Regione dei canali
demaniali.
In base a tale considerazione si paleserebbe che le norme impugnate
verrebbero di fatto a disporre di diritti di cui la Regione non è
titolare, trattandosi di situazioni creditizie pregresse ricadenti
nella sfera giuridico-patrimoniale dell'amministrazione statale, in
quanto sorte nel periodo in cui a questa era attribuita la piena
titolarità e disponibilità dei beni in questione.
Per sostenere il contrario occorrerebbe ritenere che la successione
tra Stato e Regione riveste natura di successione a titolo universale,
ipotesi smentita dal fatto che tale successione suppone l'estinzione
dell'ente succeduto e dalla considerazione che l'art. 7 del d.P.R. n.
1825 del 1961 fa salvi gli effetti degli atti di gestione compiuti
dallo Stato anteriormente ai decreti di individuazione dei beni
trasferiti alla Regione.
2. - Innanzi alla Corte costituzionale si è costituito il
Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'avv.
Salvatore Villari, per chiedere la reiezione del ricorso dello Stato.
La Regione in primo luogo illustra le differenze di trattamento tra
i canoni relativi all'uso delle acque dei canali demaniali siciliani
(tuttora disciplinati dall'art. 7 del r.d.l. 25 febbraio 1924, n. 456)
e quelli relativi all'uso di altre acque pubbliche (regolati dall'art.
35 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775) nonché la situazione
socio-economica che ha consigliato, a tutela dell'ordine pubblico, di
perequare questi ultimi con i primi, di sanare le utenze abusive e di
disciplinare il pagamento degli arretrati.
Osserva poi il resistente come il Commissario dello Stato non neghi
che la Regione possa disciplinare i canali demaniali e i relativi
canoni, ma sostenga che tale disciplina non possa avere effetto per il
periodo antecedente alla data della consegna formale dei beni. In
definitiva, fino a quando non è intervenuta la approvazione
dell'elenco dei canali demaniali assegnati alla Regione (d.P.R. 1968,
n. 615), la Regione non avrebbe acquistato alcuna disponibilità dei
beni e la "successione" dallo Stato alla Regione sarebbe rimasta allo
stato potenziale.
Ma tale impostazione sarebbe errata poiché la titolarità del
diritto sui beni spetterebbe alla Regione sin dall'entrata in vigore
dello Statuto ed una volta riuniti nello stesso soggetto titolarità ed
esercizio del potere, le due situazioni non potrebbero essere più
disgiunte.
D'altra parte, nel trasferimento di beni tra enti pubblici non
potrebbe esattamente inquadrarsi la categoria della successione a
titolo universale e particolare, bensì quella di investitura del nuovo
ente in una posizione dalla quale immediatamente deriva il distacco e
l'allacciamento dei singoli diritti e rapporti. Nel linguaggio
dottrinale si tratterebbe di successione parziale, che lungi dal
configurarsi come successione a titolo particolare rimane ugualmente
una successione a titolo universale.
Né potrebbe sottacersi che, per effetto della disciplina
provvisoria dei rapporti finanziari, di cui al decreto legislativo 12
aprile 1948, n. 507, la Regione siciliana, in relazione ai canali
demaniali, avrebbe sin dall'entrata in vigore dello Statuto non solo la
titolarità del bene e la potestà legislativa esclusiva in materia
(artt. 14, lett. i, 32 e 33 Stat.), ma anche la titolarità delle
entrate relative ai canoni. L'art. 7 del d.P.R. n. 1825 del 1961
confermerebbe poi che gli atti compiuti dallo Stato e quelli compiuti
dalla Regione si troverebbero in situazione paritaria, mostrando che,
ove tale norma non fosse stata introdotta si sarebbe potuta verificare
la caducazione degli effetti proprio degli atti compiuti
dall'amministrazione dello Stato, con ulteriore riprova del riferimento
alla Regione di tutti i diritti afferenti ai canali demaniali
trasferiti.
Infine la Regione sottolinea che lo Stato non potrebbe in ogni caso
esperire oggi procedure coattive per la riscossione dei canoni, né
pronunciare decadenze da concessioni, sicché l'accoglimento della tesi
sostenuta dall'Avvocatura dello Stato non avrebbe alcun effetto
pratico.
3. - La Regione ha presentato memoria nella quale ribadisce con
ampia e approfondita argomentazione le conclusioni già rassegnate. Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso in epigrafe il Commissario dello Stato presso
la Regione siciliana impugna la legge approvata dall'Assemblea
regionale siciliana nella seduta del 13 marzo 1975 e chiede che ne sia
dichiarata l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 32
dello statuto speciale e del d.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825. Le
violazioni denunziate sono indicate nella disposizione dell'art. 1
della legge impugnata, la quale dichiara estinti i debiti per canoni
relativi alle utenze, sia fornite di titolo legittimo, sia di fatto, di
acqua derivata dai canali dell'antico demanio esistenti in Sicilia,
dovuti sino al 31 dicembre 1946 e non ancora corrisposti e nella
disposizione dell'art. 2 della medesima legge, la quale dichiara che
con effetto dal 1 gennaio 1947 i canoni relativi alle utenze di acqua
di cui all'art. 1 comunque e per qualunque uso esercitate, sono
determinati a norma dell'art. 35 del t.u. n. 1775 del 1933 e successive
aggiunte e modificazioni.
Lo Stato assume che tale disciplina e regolamentazione non possono
avere effetto per il periodo antecedente alla data di approvazione
dell'elenco dei canali assegnati e che pertanto la legge regionale
avrebbe disposto di diritti di cui la Regione non era ancora titolare.
Si sostiene invece ex adverso che la titolarità dei diritti sui
beni spetterebbe alla Regione sin dall'entrata in vigore dello Statuto
ed una volta riuniti nello stesso soggetto titolarità ed esercizio del
potere, le due situazioni non potrebbero essere più disgiunte.
2. - Prescindendo dalle complesse vicende giuridiche delle acque
pubbliche e private nell'Italia meridionale e in particolare in Sicilia
nel corso della storia, vicende che si ripercuotono ancora sulla
situazione attuale, e delle varie leggi intervenute al principio del
secolo scorso sotto la dominazione francese e sotto il ricostituito
regno delle due Sicilie per regolare la progressiva abolizione dei
diritti feudali e dell'azione svolta dallo Stato unitario a partire dal
1860 per ordinare il demanio idrico, e per uniformare la disciplina dei
canali e quella dei corsi d'acqua in Sicilia, i canoni di utenza delle
acque derivate dai canali demaniali sono rimasti fortemente
differenziati rispetto a quelli di altre concessioni di acque
pubbliche, creandosi vistose e ingiustificate sperequazioni, che si
riflettono sull'economia agricola e industriale della Regione e che non
solo danno luogo a disuguaglianze fra singoli utenti, ma sono tanto
più gravi in quanto per moltissimi canoni, indipendentemente dal loro
titolo, lo Stato non ha mai provveduto alla riscossione.
Dalla stessa complessa legislazione in materia risulta che rispetto
al demanio idrico, compresi i canali di derivazione, i poteri dello
Stato dapprima e successivamente della Regione non possono considerarsi
come limitati alla semplice percezione di canoni, ma si estrinsecano in
una serie di atti dispositivi di concessioni e di revoche, di
regolamentazioni, tendenti alla migliore utilizzazione della rete
idrica, al soddisfacimento di esigenze di enti e di privati coordinato
al pubblico interesse.
3. - Ritiene d'altra parte la Corte che alla vicenda del
trasferimento di beni demaniali dallo Stato alla Regione non presiedono
principi identici a quelli delle successioni tra privati, dovendosi
valutare, caso per caso, le specifiche norme dirette a regolare la
materia anche in relazione all'oggetto del trasferimento.
Ora, mentre, oggettivamente, dalla situazione esistente risulta
l'imprescindibile ed indifferibile necessità per la Regione di
regolarizzare una situazione abnorme assoggettando ad un regime
unitario le concessioni e le derivazioni e sopprimendo le gravissime
sperequazioni esistenti in materia, è evidente che tale
regolarizzazione, senza la quale la Regione non ha la possibilità di
esercitare i poteri che le sono assegnati dalla legge sul demanio
idrico, non può essere compiutamente realizzata senza previamente
provvedere a rimuovere l'enorme cumulo di canoni non corrisposti e le
conseguenze giuridiche ed economiche che derivano da una siffatta
situazione e senza provvedere a stabilire uniformemente per le utenze
di acqua pubblica la determinazione dei relativi canoni.
Sul piano normativo, inoltre, massimo rilievo assume, nella specie,
l'art. 7 del d.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825.
Tale norma, mantenendo fermi gli effetti degli atti di gestione o
amministrazione ordinaria e straordinaria compiuti dallo Stato
anteriormente al trasferimento, mostra come la Regione, in mancanza
della disposizione stessa, avrebbe potuto incidere non solo sulle
situazioni ancora pendenti, ma anche su quelle già definite e come lo
Stato non possa, a seguito del trasferimento, compiere ulteriori atti
di gestione fra i quali indubbiamente rientrano l'individuazione,
l'accertamento e la percezione dei crediti relativi a canoni non ancora
esatti.
In tal modo il trasferimento di specie più che una successione
può qualificarsi come un passaggio di poteri fra enti pubblici per il
quale l'ente subentrante può esplicare ogni potere pubblicistico e
privatistico sul bene, non esercitato dall'ente che precedentemente lo
gestiva.
4. - La legge regionale impugnata non risulta pertanto invadere la
sfera dei poteri dello Stato.
Con l'art. 1, disponendo l'estinzione dei debiti per canoni
relativi alle utenze di acqua derivata dai canali demaniali dell'antico
demanio esistente in Sicilia, dovuti sino al 31 dicembre 1946, la
regione esercita legislativamente un potere a lei conferito rispetto ai
beni demaniali assegnatile e che lo Stato non aveva esercitato. Con la
precisazione "non ancora corrisposti" che esclude dalla disposizione i
canoni già riscossi dallo Stato e con la norma del comma secondo
dell'art. 2: "Non si farà luogo a rimborso per le somme già pagate
alla data di entrata in vigore della presente legge" evita che la norma
regionale possa statuire in merito alle attività compiute dallo Stato
in ordine ai beni demaniali prima dell'assegnazione alla Regione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzione
della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta
del 13 marzo 1975 (Provvedimenti in favore degli utenti delle acque dei
canali dell'antico demanio), sollevata dal Commissario dello stato per
la Regione siciliana con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte