Sentenza n. 27/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1979 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo
unico, ultimo comma, della legge 31 ottobre 1966, n. 941 (Modifiche in
materia d'imposta generale sull'entrata al trattamento tributario
delle acque e bevande gassate, delle acque minerali naturali,
medicinali o da tavola), promossi con ordinanze emesse il 15 novembre
1974 e il 10 gennaio 1975 dalla Corte d'appello di Torino nei
procedimenti civili vertenti tra l'Amministrazione delle Finanze e la
ditta fratelli Garbarino Fonti Feja, iscritte ai nn. 24 e 224 del
registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 41 e 202 dell'anno 1975.
Visti gli atti di costituzione del Ministero delle finanze, nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1979 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministero delle
finanze.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del giudizio di appello, avverso l'accoglimento di
una opposizione contro ingiunzione dell'Ufficio del registro per
pagamento di somma dovuta a titolo di I.G.E. e di interessi moratori,
vertente tra l'Amministrazione delle Finanze dello Stato e la ditta
F.lli Garbarino - Fonti Feja, la Corte d'appello di Torino con
ordinanza collegiale 15-24 novembre 1974 riteneva non manifestamente
infondata, in riferimento agli artt. 23 e 53 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della
legge 31 ottobre 1966, n. 941.
Osservava che con tale legge si era autorizzato il Ministro delle
Finanze ad adottare, rispetto ai prodotti dalla stessa contemplati
(acque minerali), il sistema di imposizione ad aliquote condensate, in
forza del quale l'imposta viene corrisposta "una tantum" e in misura
tale da coprire presuntivamente quanto sarebbe dovuto qualora fossero
tassati tutti i passaggi delle merci e dei prodotti anteriori e
posteriori all'atto indicato come generatore del debito tributario.
Secondo la Corte si tratta di una scelta di politica tributaria
perfettamente legittima, che riguarda essenzialmente il modo di
esazione, in quanto, se pure colpisce un solo atto economico e,
quindi, un solo oggetto, non comporta imposizione maggiore di quella
che risulterebbe dalla tassazione dei singoli passaggi e fa salvo al
soggetto colpito il diritto di rivalsa, esercitabile anche mediante la
maggiorazione del prezzo.
In linea astratta e generale - rileva ancora la Corte di Torino -
non può nemmeno ritenersi viziato da contraddizione con il principio
di legalità il metodo, prescelto dall'ultimo comma dell'articolo, per
stabilire il quantum imponibile: che si debba far riferimento ai prezzi
medi di vendita praticati dalle diverse categorie di operatori
economici interessati, in quanto il ricorso a presunzioni,
particolarmente nel caso di fatti di difficile accertamento,
rappresenta pur sempre metodo congruo e idoneo al conseguimento della
verità giuridica da identificare.
Senonché, secondo la Corte torinese, la norma in esame, nel
conferire al Ministro delle Finanze (o, per esso, agli Intendenti di
Finanza) il mandato di stabilire "i prezzi medi di vendita" avrebbe
omesso di indicare i criteri, i modi e il procedimento da osservarsi
nella emanazione dell'atto di accertamento, il quale verrebbe così ad
assumere non più la natura di atto di discrezionalità tecnica, ma di
discrezionalità pura, incompatibile con il principio della riserva di
legge operante in tema tributario. Infatti, sarebbe evidente che con il
conferimento di una discrezionalità tanto ampia, i confini posti alla
legittimità formale dell'atto verrebbero siffattamente ampliati da
rendere praticamente vano il ricorso a quei mezzi giurisdizionali di
impugnazione (formalmente fatti salvi nella specie, onde la manifesta
infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità sotto il profilo
dell'art. 113 Cost.) nei confronti degli atti amministrativi la cui
legittimità va pur sempre giudicata sulla scorta della legge nella
quale essi trovano la loro fonte. Con la conseguenza - secondo la
Corte torinese - che, senza possibilità di contrasto da parte del
contribuente, riceverebbero crisma di legittimità formale anche quegli
atti dell'Amministrazione nei quali la discrezionalità travalichi in
arbitrio, con violazione dell'art. 23 della Costituzione, laddove
sancisce il principio della riserva di legge in tema tributario,
giacché la norma in esame demanderebbe all'autorità amministrativa di
stabilire un presupposto oggettivo dell'imposta senza delimitarne la
discrezionalità.
Sarebbe poi violato anche l'art. 53 Cost., in quanto si
attribuirebbe all'autorità amministrativa il potere sostanziale di
stabilire uno dei presupposti quantitativi dell'imposta con criteri
estranei alla capacità contributiva del soggetto gravato. Infatti la
mancanza di limiti alla predetta discrezionalità, renderebbe
praticamente impossibile al soggetto gravato la previsione circa
l'ammontare dell'imposta, gli impedirebbe l'esercizio della facoltà di
rivalsa (esercitabile anche mediante maggiorazione dei prezzi) e
porrebbe così l'onere tributario unicamente sul soggetto medesimo,
indipendentemente dalla sua capacità contributiva come sopra
identificata.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito il Ministro
delle Finanze ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale
dello Stato.
Nel ricordare come si è pervenuti all'emanazione della denunziata
legge n. 941 del 1966 (a seguito cioè di pronunzie giurisdizionali
che contestavano, nel sistema anteriore, la legittimità della
determinazione del prezzo di vendita delle acque minerali da parte del
Ministro), l'Avvocatura chiede che la questione venga dichiarata
manifestamente infondata.
Ciò in base alla considerazione che la riserva relativa di legge,
contenuta nell'art. 23 della Costituzione, sarebbe pienamente
soddisfatta dal riferimento fatto dalla norma impugnata ai "prezzi
medi" di vendita e cioè non a prezzi qualunque, ma a prezzi che
ineriscono ad una situazione di fatto facilmente accertabile, senza
bisogno di particolari indicazioni legislative, circa i criteri per la
sua rilevazione. D'altra parte il contribuente può sempre contestare
l'accertamento di tali prezzi effettuato dall'Amministrazione, essendo
stata riconosciuta la giurisdizione dell'A.G.O., sia dalla
giurisprudenza della Cassazione che da quella di questa Corte (sent. n.
83/1968), in ordine a questioni di estimazione semplice in materia di
imposta sull'entrata.
Dall'inconsistenza della violazione dell'art. 23 discenderebbe poi
anche l'assenza di ogni contrasto col principio della capacità
contributiva (art. 53 della Costituzione), in quanto l'ammontare
dell'imposta risulterebbe proporzionale agli atti economici posti in
essere dal soggetto obbligato.
3. - ordinanza di identico contenuto veniva emanata dalla Corte
d'appello di Torino in data 10 gennaio 1975, in un giudizio vertente
tra le stesse parti. L'Avvocatura dello Stato, intervenuta anche in
questo giudizio, concludeva nel senso già ricordato. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno riuniti
e decisi con un'unica sentenza, stante che sollevano identiche
questioni di legittimità costituzionale in ordine all'unico articolo
della medesima legge.
2. - Nelle sue ordinanze di remissione il giudice a quo, dopo aver
rilevato che l'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 941,
conferisce espressamente al Ministro delle Finanze il potere di
determinare o di far determinare dagli Intendenti di Finanza
annualmente, anche all'infuori delle dichiarazioni dei contribuenti, i
prezzi medi delle acque minerali e prodotti similari, quale base per
l'accertamento dell'imponibile ai fini dell'I.G.E. (ora soppressa),
potere che la Corte di cassazione con costante giurisprudenza affermava
non attribuito dalle leggi precedenti, ritiene la piena legittimità
del sistema introdotto dalla legge impugnata d'imposizione ad aliquota
condensata, trattandosi di una scelta politica tributaria rientrante
nella discrezionalità del legislatore. Detto sistema, in forza del
quale l'imposta viene corrisposta una tantum in misura da coprire
presuntivamente quanto sarebbe dovuto qualora fossero tassati i
passaggi delle merci e dei prodotti anteriori e posteriori all'atto
indicato quale generatore del debito tributario non comporta, secondo
il giudice a quo, una maggiore imposizione e non impedisce al soggetto
colpito l'esercizio del diritto di rivalsa mediante la maggiorazione
del prezzo. Sempre secondo la ordinanza, non contraddice al principio
di legalità nemmeno il metodo prescelto dall'ultimo comma della norma
in esame, di attribuire al Ministro per le Finanze o, su sua delega,
agli Intendenti di finanza la facoltà di stabilire i prezzi medi di
vendita praticati dalle diverse categorie di operatori interessati, in
quanto il ricorso a presunzioni per stabilire il quantum imponibile,
soprattutto se applicato a materie di difficile accertamento,
"rappresenta pur sempre un metodo congruo ed idoneo al conseguimento
della verità giuridica da identificare".
Il giudice a quo denunzia invece due vizi di costituzionalità
dell'ultimo comma della medesima norma, poiché il legislatore sarebbe
incorso:
1) nella violazione del principio della riserva di legge in campo
tributario, sancito dall'art. 23 della Costituzione, in quanto avrebbe
omesso di indicare i criteri, i modi ed il procedimento da seguirsi
per l'accertamento dei prezzi medi, attribuendo all'autorità
amministrativa il potere di stabilire un presupposto oggettivo
dell'imposta, senza, delimitarne la discrezionalità.
2) Nella violazione dell'art. 53 della Costituzione, in quanto
sarebbe stato concesso il potere di stabilire uno dei presupposti
quantitativi dell'imposta con criteri estranei alla capacità
contributiva del soggetto gravato, identificata nella specie nel valore
monetario reale degli atti economici imponibili e impedendo in tal modo
al medesimo la previsione circa l'ammontare dell'imposta e l'esercizio
della facoltà di rivalsa.
3. - Identificate nei loro precisi limiti le questioni sottoposte
al giudizio di questa Corte, risulta palese la loro infondatezza,
rilevabile anche dall'interpretazione letterale della norma
denunziata.
Contrariamente all'affermazione del giudice a quo, l'ultimo comma
dell'articolo unico della legge n. 941 del 1966 non attribuisce al
Ministero per le finanze o, su sua delega, agli Intendenti di finanza,
la facoltà di stabilire il presupposto oggettivo dell'imposta senza
limitarne la discrezionalità. Il limite è indicato implicitamente, ma
ben chiaramente, dalla norma, la quale determina l'oggetto di questa
facoltà di imposizione, precisando che essa consiste
nell'accertamento dei prezzi di vendita, cioè del calcolo della media
dei prezzi effettivamente praticati sul mercato. Trattasi quindi di
un'indagine condotta non arbitrariamente, ma su fatti e situazioni
verificatisi anteriormente, pienamente individuabili e controllabili.
L'indicazione dell'oggetto dell'accertamento regola in modo certo
la discrezionalità del Ministro e dei suoi delegati, non consentendo
di oltrepassare i confini implicitamente segnati, precludendo la
possibilità di un esercizio arbitrario della facoltà attribuitagli.
Avverso tale accertamento, il soggetto, quando ne sussistano i
generali presupposti, è ammesso a ricorrere in sede giurisdizionale,
rientrando tale questione di estimazione semplice in materia di
I.G.E., nella giurisdizione del giudice ordinario, come questa Corte ha
ritenuto con la sentenza n. 83 del 1968. E (per quanto lo riguarda) il
contribuente può ragionevolmente prevedere l'ammontare dell'imposta,
operando così la traslazione tributaria, secondo quanto è consentito
in materia di imposta generale sull'entrata.
Preordinando tale metodo di accertamento, il legislatore, su cui
non grava, come invece vorrebbero le ordinanze di remissione, l'onere
di delineare rigidi procedimenti formali, ove comunque osservi le
condizioni dianzi dette di delimitare idoneamente la discrezionalità
degli organi amministrativi e di non impedire la tutela
giurisdizionale, non ha dunque violato l'art. 23 della Costituzione,
atteso che, come questa Corte ha ritenuto con la sentenza n. 129 del
1969, emanata in un caso del tutto simile all'attuale, la norma
richiamata esprime una riserva di legge soltanto relativa (cfr. anche
da ultimo la sentenza n. 67 del 1973).
Infondata si appalesa pertanto anche la censura del medesimo ultimo
capoverso della norma denunciata sotto il profilo che essa violerebbe
l'art. 53 della Costituzione, in quanto attribuirebbe al Ministro e
agli Intendenti di finanza la facoltà di stabilire uno dei presupposti
quantitativi dell'imposta, indipendentemente dalla capacità
contributiva del gravato.
Il sistema cui s'ispira la regolamentazione dell'imposta
sull'entrata ha l'effetto di determinare l'ammontare dell'imposta
medesima proporzionalmente al numero degli atti economici posti in
essere dal soggetto obbligato e pertanto automaticamente in misura
corrispondente al volume delle entrate da lui realizzate e di
conseguenza alla sua capacità contributiva.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n.
941, in riferimento agli articoli 23 e 53 della Costituzione sollevate
dalla Corte di appello di Torino con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte