Corte costituzionale

Ordinanza n. 27/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/01/1990 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8, secondo

comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il

riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come modificato dalla

sentenza della Corte costituzionale n. 409 del 1989, in relazione

all'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla

costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e 151

del codice penale militare di pace, promossi con 42 ordinanze emesse

il 20, il 21 e il 27 settembre 1989 dal Tribunale militare di Torino,

iscritte ai numeri da 541 a 582 del registro ordinanze 1989 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che questa Corte con sentenza n. 409 del 1989 ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo

comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito

dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, "nella parte in cui

determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due

anni anziché in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro

anni anziché in quella di due anni";

che la Corte è pervenuta a tale declaratoria avendo accertato

la manifesta irrazionalità della sanzione comminata, per il delitto

di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, dal citato

art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, in relazione alla

sanzione prevista per il delitto di mancanza alla chiamata sanzionato

dall'art. 151 del codice penale militare di pace;

che, invero, la citata sentenza n. 409/1989 ha rilevato che i

comportamenti previsti dalle due ipotesi criminose ledono, con

modalità oggettive analoghe, lo stesso bene giuridico (l'interesse

alla regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva

nell'organizzazione militare) e che è identico il rimprovero di

colpevolezza che si muove ai soggetti attivi dei due delitti e che

pertanto appariva sproporzionata, arbitraria ed irrazionale la

maggior pena comminata dal citato art. 8, secondo comma, della legge

n. 772 del 1972 unicamente in ragione dell'esistenza di motivi di

coscienza dedotti a giustificazione del comportamento tenuto;

che, in particolare, la sentenza stessa ha dichiarato che il

citato art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 aveva

irrazionalmente contraddetto la valutazione già operata dal

legislatore "in via generale e senza tener tipicamente conto dei

motivi dell'azione criminosa" con l'art. 151 del codice penale

militare di pace;

Ritenuto che con quaranta ordinanze, d'identico contenuto (Reg.

ord. nn. da 541 a 580/1989) emesse il 20, il 21 ed il 27 settembre

1989, il Tribunale militare di Torino ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost.

e 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre

1972 n. 772, "come modificato dalla sentenza n. 409/1989 della Corte

costituzionale", assumendo che - avendo la detta sentenza

erroneamente ritenuto che i delitti di cui al citato art. 8, secondo

comma, della legge n. 772 del 1972 ed all'art. 151 del codice penale

militare di pace ledono lo stesso bene giuridico mentre in realtà

sarebbero lesi beni giuridici diversi (semplice interesse alla

regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva, nel caso

dell'art. 151 del codice penale militare di pace ed interesse

all'effettuazione del servizio di leva globalmente inteso, nel caso

dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972) - la norma

impugnata contrasterebbe, da un lato, con l'art. 28 della legge 11

marzo 1953, n. 87 e con il principio di legalità e tassatività

delle pene, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. (in quanto la

citata sentenza n. 409/1989 avrebbe modificato una norma penale,

sostituendosi al legislatore nella scelta tra più soluzioni

possibili) e, da un altro lato, contrasterebbe sia con l'art. 27,

terzo comma, Cost. (poiché la sanzione ora applicabile all'ipotesi

di cui all'art. 8, secondo comma, citato non sarebbe proporzionata al

disvalore del fatto illecito) sia con l'art. 3 Cost. (poiché si

sarebbe determinata, da una parte, un'irrazionale equiparazione

sanzionatoria tra il delitto di rifiuto del servizio militare per

motivi di coscienza e quello di mancanza alla chiamata e, dall'altra,

un'ingiustificata disparità di trattamento del predetto delitto di

rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza rispetto a

quelli di rifiuto del servizio militare non armato e di rifiuto del

servizio civile sostitutivo di cui al primo comma dell'art. 8 citato

ed a quello di disobbedienza di cui all'art. 173 del codice penale

militare di pace);

Ritenuto che, con altre due ordinanze (Reg. ord. nn. 581 e

582/1989) emesse il 21 settembre 1989, il Tribunale militare di

Torino - basandosi sullo stesso presupposto secondo il quale la

citata sentenza n. 409/1989 avrebbe errato nel ritenere l'identità

dei beni giuridici lesi dai delitti di cui agli artt. 8, secondo

comma, della legge n. 772 del 1972 e 151 del codice penale militare

di pace, trattandosi invece di beni giuridici diversi - ha sollevato,

in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dello stesso art. 151 del codice penale militare di

pace sotto il profilo dell'irragionevole equiparazione del

trattamento sanzionatorio determinatosi fra le dette ipotesi di

reato;

che nel giudizio a carico di R. Piccolo (Reg. ord. n. 558/1989)

si è costituito l'imputato difeso dall'Avv. Mauro Mellini eccependo

l'inammissibilità della questione prospettata e chiedendo che essa

sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che, per l'identità o connessione delle sollevate

questioni, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere

contestualmente definiti;

che le censure formulate nelle ordinanze di rimessione sono,

all'evidenza, solo formalmente indirizzate alle norme suindicate ma,

nella sostanza, sono rivolte a sindacare le statuizioni adottate

dalla Corte con la menzionata sentenza n. 409/1989;

che, pertanto, il meccanismo del giudizio incidentale di

legittimità costituzionale risulta, nella specie, arbitrariamente

attivato per esercitare, in forma surrettizia, un sindacato del

merito di una decisione costituzionale di accoglimento;

che siffatto sindacato è assolutamente precluso dal sistema

risultante dagli artt. 136, primo comma e 137, terzo comma, Cost. e

30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, i quali pongono il

principio della non impugnabilità delle decisioni della Corte

costituzionale;

che, invero, il fine cui mira la proposta impugnativa è soltanto

quello d'una sostanziale elusione della forza cogente ( ex art. 136

Cost.) della pronunciata declaratoria d'illegittimità

costituzionale;

che, comunque, è appena il caso di ricordare che, come già

esposto in narrativa e contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a

quo, la sentenza n. 409/1989 ha non già sostituito la pena ex art.

8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 bensì si è più

semplicemente limitata a ricavare dal sistema creato dallo stesso

legislatore la necessitata applicabilità della pena ex art. 151 del

codice penale militare di pace;

che, di conseguenza, tutte le sollevate questioni vanno

dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma,

della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento

dell'obiezione di coscienza) come sollevata, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost. e 28

della legge 11 marzo 1953, n. 87, con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte